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Novità sulle Notifiche a mezzo posta !

"Velocizzare le procedure di notifica degli atti giudiziari."
16.02.2005 - pag. 28450 print in pdf print on web

I

Il testo della convenzione, e la monografia, al link indicato.

I1 Ministero della Giustizia CONVENZIONE n. .(04) Relativo al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile. L'anno Duemilaquattro il giorno 15 del mese di luglio, nei locali del Ministero Tra Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, CF 80184430587, di seguito indicata come “ Amministrazione “, nella persona del Vice Capo del Dipartimento dr. Angelo Gargani domiciliato per la carica presso il Ministero in Via Arenula 70 00100 Roma e La società Poste Italiane S.p.A., di seguito indicata come “ Poste “, nella persona dell’ing. Massimo Sarmi, domiciliato per la carica in Roma Viale Europa 190, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Delegato di Poste, con sede legale in Roma Viale Europa 190, capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al numero 97103880585 in data 12/8/1996, partita IVA n. 97103880585 2 premesso che A) le profonde innovazioni introdotte con la riforma di cui al DPR n. 55 del 6/3/2001 hanno reso improcrastinabile la necessità di procedere ad un miglioramento dei servizi resi dal Ministero volto ad ottimizzare, in termini di efficacia, gli interventi necessari ad assicurare un migliore funzionamento ed organizzazione dei servizi della giustizia; B) la notifica degli atti giudiziari costituisce un momento fondamentale del processo in quanto attiene alla regolare instaurazione del rapporto processuale che influisce sull’intera fase processuale successiva; C) l’Amministrazione della giustizia ha, per tale motivo, avviato un programma di rinnovamento, anche tecnologico, teso a snellire e velocizzare il sistema delle notifiche degli atti giudiziari e, in particolare, si è prefissato l’obiettivo di ridurre, quanto più possibile, la durata dei tempi di definizione dei processi civile e penale; D) nella celebrazione dei procedimenti civili e penali una forte percentuale dei rinvii degli stessi è causata dalla mancanza della prova documentale della regolare notifica degli atti eseguiti a mezzo del servizio postale per la mancata restituzione, all’Ufficio giudiziario, della cartolina di ritorno,unica prova documentale valida della ricezione dell’atto, in tempi utili per evitare il rinvio del processo e il conseguente rinnovo degli atti processuali con notevole aggravio di spesa; E) la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale è prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c., in materia civile e dagli artt. 170 e segg,ti del c.p.p. in materia penale; 3 F) la legge 890/1982 e successive modificazioni consente all’Ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti in materia penale e obbliga lo stesso a servirsi di tale servizio per la notifica di atti civili ed amministrativi da eseguirsi al di fuori del Comune ove ha sede il suo Ufficio; G) Poste espleta in modo esclusivo il servizio postale di base, quale titolare del servizio universale ai sensi della Legge 261/1999; H) Poste ha avviato un processo di sviluppo, basato sulla telematica, per l’erogazione dei suoi servizi ed, in particolare, la gestione integrata degli esiti delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta; I) in data 10/5/2001 Il Ministro pro-tempore ha stipulato un “accordo di programma “ per la possibile introduzione del predetto servizio; L) il Ministro in carica, on. Roberto Castelli, ha confermato il contenuto dell’accordo di programma di cui alla lettera I) autorizzando le attività necessarie per la verifica della rispondenza di tale servizio alle esigenze dell’Amministrazione; M) è stata effettuata una fase di sperimentazione del servizio presso le sedi del Tribunale di Roma e di Lecco; N ) il costo sostenuto attualmente dall’Amministrazione, per eseguire una notifica, è mediamente pari a complessivi € 8,37, comprensivo del costo di una raccomandata più quello, pari ad un 1/3 circa di casi, di una seconda raccomandata effettuata nelle ipotesi in cui la prima notifica non abbia avuto esito positivo per motivazione “trasferito” o “sconosciuto”; O) Poste si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di gestione integrata degli esiti delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei biglietti di cancelleria al 4 medesimo costo di quello attualmente sostenuto dall’Amministrazione e pari, complessivamente, a quanto indicato alla precedente lettera N) per ogni notifica eseguita con le stesse modalità; P) Poste ha presentato l’offerta tecnico – economica di cui all’allegato 1); Q) L’Amministrazione ha ritenuto di modificare in parte le proposte tecniche dell’offerta di Poste; si stipula quanto segue: Art.1 (Documenti) 1.1 Le premesse, l’offerta di Poste (all.1) come modificata ed integrata dal contenuto del presente contratto, la “ carta qualità “ ( all.2), costituiscono parte integrante della presente convenzione. Art.2 (Oggetto della convenzione) 2.1 Poste si impegna a fornire all’Amministrazione il servizio di gestione integrata dell’esito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, in materia civile e penale, di seguito indicati come “ atti “, quale evoluzione telematica del servizio postale di base, al fine di rendere più spedita la procedura di notifica di cui alla L. 890/82 e di assicurare il recapito e l’esito della notifica in tempo utile per il regolare svolgimento dei processi. Il tutto con le modalità di cui al successivo articolo 6 e secondo i livelli di servizio di cui al successivo articolo 10. 5 Art.3 (Norme regolatrici della convenzione) 3.1 L’esecuzione della convenzione è regolata : - dagli articoli e dagli allegati della presente convenzione; - dal Capitolato d’oneri generale per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.85, su Supplemento Ordinario alla G.U., serie generale n. 51 del 3.3.86) e successive modifiche; nonché, ove applicabile, dal Capitolato d’oneri per la prestazione di servizi in materia di informatica eseguiti nell’ambito dell’Amministrazione statale dal Provveditorato Generale dello Stato o con il suo intervento, approvato con D.M. in data 8.2.1986, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.86 per quanto applicabile relativamente alla disciplina non modificata dal Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art.12, co.1, del D.L. 12 febbraio 1993, n.39 (D.P.C.M. 6 agosto 1997 n.452); di entrambi i Capitolati Poste dichiara di avere esatta conoscenza. Gli stessi formano parte integrante del presente atto, per quanto allo stesso non siano materialmente allegati; le norme e le prescrizioni in essi riportate si applicano in quanto compatibili con quelle contenute nel presente atto; - dalle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; - dal D.P.R. n. 554 del 21.12.1999; - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 6 - dall’art. 17 della legge 68/99 che disciplina le disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili. 3.2 Le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa. I successivi punti 7.6 e 7.7 sono stati redatti sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Art. 4 (Durata ed efficacia) 4.1 La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 15/07/2004 e fino al 31/12/2006 fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.2. 4.2 La convenzione, mentre è vincolante per Poste dal momento della sottoscrizione, sarà efficace nei confronti dell’Amministrazione solo dopo l’approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione l’Amministrazione darà prontamente comunicazione alla società. 4.3 Poste si impegna a dare esecuzione anticipata alla convenzione - ai sensi dell’art.10, 10° comma della L. n. 130/81, richiamato dall’art. 5 D.L. 17.9.1993, n.364, convertito in L. 15.11.1993, n.458 – ove essa venga stabilita nel relativo atto di approvazione. 4.4 Decorsi dodici mesi dalla data di esecutività della presente convenzione ciascuna delle due parti contraenti ha facoltà di recedere dalla stessa, purché tale intenzione sia stata comunicata, per iscritto, all’altra parte almeno tre mesi prima dello scadere 7 dell’anno, con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale di partenza della raccomandata. Art. 5 ( Commissione bilaterale ) 5.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione sarà nominata un Commissione, composta da tre rappresentanti nominati dall’Amministrazione e tre nominati da Poste, con il compito di fornire l’indirizzo, il coordinamento e la pianificazione delle attività previste, ivi inclusi il monitoraggio dei volumi di attività, dei costi e dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 10. A tal fine la Commissione formulerà alle parti le proprie osservazioni al fine di consentire il miglioramento della funzionalità e dei corrispondenti livelli di servizio in base alle esigenze dell’Amministrazione. Art. 6 ( organizzazione del lavoro ) 6.1 il servizio di cui al precedente art. 2 verrà svolto, dalle Poste e dall’Amministrazione, per le parti di propria competenza, con le seguenti modalità: A) il personale UNEP, almeno 30 (trenta) giorni solari antecedenti l’udienza, renderà disponibili gli atti da notificare, per i quali intende utilizzare il predetto servizio, accompagnati da una distinta riepilogativa contenente la data e l’ora di consegna e, per ogni atto, il numero di Registro Generale (R.G.), il nome del Giudice e la data dell’udienza, nei modi seguenti e a discrezione dell’UNEP: A/1) a mani, da parte del personale dell’UNEP, con la frequenza che tale Ufficio riterrà opportuna, presso la struttura postale più vicina all’UNEP stesso; 8 A/2) ovvero tramite servizio di ritiro a domicilio ( pick-up ) nella sede dell’UNEP, effettuato da un operatore di Poste almeno tre volte la settimana a giorni alterni lavorativi. In ambedue i casi il personale di Poste effettuerà, al momento del ricevimento, la disamina della documentazione e restituirà all’UNEP una copia della distinta riepilogativa di cui al punto A) firmata per ricevuta. La data di apposizione di tale firma sulla ricevuta consentirà la verifica dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 10. B) Poste, ricevuti gli atti di cui al punto A), effettuerà, mediante la propria struttura organizzativa e tecnologica, le seguenti attività : B/1) scansione degli atti ricevuti ed acquisizione dei dati identificativi degli atti come indicato nel 1° comma del precedente punto A, in una base informativa cronologica dedicata;. B/2) produzione automatica della ricevuta di ritorno abbinata all’atto di riferimento tramite i suoi parametri identificativi come previsti al 1° comma del precedente punto A); B/3) stampa del seguente materiale per l’imbustamento : · busta finestrata; · primo foglio contenente l’indicazione del mittente e del destinatario; · avviso di ricevimento precompilato, avviso di ricevimento precompilato per la seconda raccomandata da utilizzare in caso di esito negativo della prima; 9 B4) consegna del materiale di cui al punto B3), tramite servizio di consegna e ritiro a domicilio ( pick-up ), nella sede dell’UNEP, effettuato da un operatore di Poste almeno tre volte la settimana a giorni alterni lavorativi per la verifica e la firma delle buste da parte dell’UNEP competente; B5) inoltro alle strutture postali competenti per territorio, entro 6 giorni lavorativi (ove con giorno lavorativo si intendono tutti i giorni non festivi compresi fra il lunedì ed il sabato inclusi di ogni settimana ) dalla data di consegna della distinta di ritiro dall’UNEP, di cui al precedente punto A), per la notifica agli interessati ( prima postalizzazione ); B6) notifica degli atti mediante recapito ai destinatari, secondo la legge 890/82, nei termini previsti dalla Carta di qualità, di cui all’allegato 2; B7) ricezione, mediante domiciliazione temporanea presso Poste, degli avvisi di ricevimento e degli atti la cui notifica non abbia avuto buon esito. B8) effettuazione immediata della scansione degli avvisi di cui alla precedente lettera B7) ed aggiornamento di un archivio costituito dai dati ed immagini, accessibile, come sito web, al personale abilitato dell’Ufficio Giudiziario via Rete Unitaria Giustizia (RUG) –INTERNET, tramite un browser, utilizzando come campi di ricerca uno dei dati identificativi di cui al precedente punto A) e contenente, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice, e la data dell’udienza con abbinati la data di consegna di cui al precedente punto A), il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo accesso al destinatario, la data di spedizione dell’eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di quest’ultima, nonché l’esito e modalità della prima notificazione e 10 dell’eventuale seconda con la possibilità di avere, “cliccando”, l’immagine del corrispondente avviso di ricevimento; B9) rendicontazione mensile degli esiti delle notifiche e consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di prima postalizzazione, degli atti la cui notifica non abbia avuto esito positivo con motivazione “trasferito” o “sconosciuto”. Tale rendicontazione dovrà contenere, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice, e la data dell’udienza con abbinati la data di consegna di cui al precedente punto A), il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo accesso al destinatario, la data di spedizione dell’eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di tale ultima, nonché l’esito e modalità della prima notificazione e dell’eventuale seconda con la possibilità di avere, “cliccando”, l’immagine del corrispondente avviso di ricevimento; B10) produzione, dietro richiesta dell’Ufficio Giudiziario o della Commissione di cui al precedente articolo 5), di stampe relative alle notifiche effettuate ed ai relativi esiti a vari livelli di aggregazione per il monitoraggio periodico del servizio; B11) conservazione temporanea degli avvisi di ricevimento, presso le strutture organizzative di Poste, e riconsegna degli stessi agli UNEP emittenti con cadenza mensile o come diversamente concordato fra le parti. 11 L’erogazione del servizio di cui al presente articolo, il cui utilizzo è condizionato al parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense, è estensibile, su richiesta, anche alle notificazioni ad istanza di parte. Art. 7 ( riservatezza e sicurezza ) 7.1 Poste si impegna a conservare, per un periodo non inferiore a 48 mesi, tutte le informazioni relative al servizio di cui all’art. 2 con misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.L.vo 196/2003 ed a renderle accessibili al solo personale autorizzato da Poste stessa vincolando il predetto personale all’obbligo della riservatezza sulle informazioni in qualunque modo ne sia venuto a conoscenza a causa del servizio espletato. 7.2 Poste si impegna ad assicurare l’integrità degli archivi oggetto del servizio di cui all’art. 2 mediante le opportune funzioni di sistema che ne impediscano ogni possibile manomissione od alterazione da parte di chiunque. 7.3 Poste, al fine di assicurare il tracciamento delle operazioni di accesso agli archivi, si impegna a predisporre una specifica funzione di sistema che consenta di ricostruire, per un periodo non inferiore a 48 mesi, le attività di accesso effettuate dal suo personale abilitato di cui al precedente punto 7.1 e dal personale dell’Amministrazione di cui dal successivo punto 7.4. 7.4 L’accesso agli archivi di servizio di cui all’art. 2 è consentito al personale dell’Amministrazione tramite l’assegnazione nominativa di codici personali basati su una “ user-id “ ed una “ password “ rilasciate da Poste, su richiesta scritta dell’Ufficio 12 giudiziario. Ogni annullamento o nuovo inserimento di nominativi abilitati dovrà essere effettuato dagli Uffici Giudiziari mediante le medesime modalità di cui sopra. 7.5 Poste si impegna a rilasciare, a mezzo di posta raccomandata A/R o consegna a mani con firma per ricevuta, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i codici di accesso di cui al primo comma del precedente punto 7.4, e nel rispetto di quanto previsto nel successivo punto 7.6. 7.6 Nel rispetto delle norme di cui agli articoli 29 e 30 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196 l’Amministrazione designa Poste Italiane responsabile del trattamento dei dati personali ed identificativi, per tutta la fase della procedura, nella quale Poste ha la disponibilità degli atti da notificare, sia pure sotto la diretta sorveglianza del costituendo presidio degli UNEP presso i centri di raccolta dati. Poste agirà con gli stessi vincoli e gli stessi obblighi che fanno capo al Ministero, responsabile dell’operazione di trattamento, e, pertanto, sarà tenuta al rispetto della segretezza e del divieto dell’uso ulteriore dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, predisponendo anche gli strumenti necessari per garantire l’autonomia del sistema informatico, che impedisca l’accesso anche da altre strutture di Poste . 7.7 Poste individuerà e comunicherà i nominativi, in via riservata, dei soggetti che, ritenuti idonei per esperienza, capacità ed affidabilità, saranno addetti alle attività necessarie per l’espletamento del servizio ( art. 30 D.L.G. 196/2003); il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli semestrali al fine di vigilare sulle istruzioni impartite e sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati e dei sistemi ( artt. 33-36 del D.lvo 196/2003 ) e allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 13 7.8 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli semestrali, al fine di vigilare sull’osservanza delle istruzioni impartite e sul rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati e dei sistemi ( artt. 33-36 del suindicato D.L.G.ed allegato D) del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ). Art.8 (Impegni specifici) 8.1 Poste si impegna a: - fornire i servizi di cui all’art.2 impiegando tutto il personale, le infrastrutture tecnologiche ed i mezzi necessari in modo da assicurare l’erogazione degli stessi con le modalità di cui all’art. 6 ed i livelli di servizio di cui al successivo art. 10; - applicare, in relazione al proprio personale dipendente, le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; - rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti; - rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l’assicurazione di qualità. 9 (variazioni, estensioni ed evoluzioni del servizio) 14 9.1 Qualora durante l’esecuzione della presente convenzione l’Amministrazione ritenga necessario procedere ad aggiornamenti e/o varianti organizzative e/o funzionali e/o tecnologiche, Poste si impegna a darvi corso; 9.2 Gli aggiornamenti e/o le varianti di cui sopra qualora implichino un aumento di spesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 9.3 Non appena saranno attuate le norme in materia L’Amministrazione e Poste valuteranno l’opportunità di sostituire la firma apposta in originale dall’Ufficiale Giudiziario con la firma digitale ostando l’esigenza della sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, sulla busta. 9.4 Le modalità di introduzione della firma digitale formeranno oggetto di un successivo e separato accordo tra le parti. Art. 10 (Livelli di servizio e penali) 10.1 Poste si impegna a prestare un servizio di elevata qualità e, comunque, osserverà, per l’intero periodo di durata della presente convenzione, il mantenimento dei livelli di servizio di cui ai successivi punti; Il mancato rispetto degli stessi comporterà l’applicazione delle penali indicate nei medesimi punti; 10.2 Poste si impegna ad erogare, al singolo Ufficio Giudiziario, il servizio di cui all’articolo 2) impiegando, nel 95% dei casi, il tempo massimo di 6 (sei) giorni lavorativi intercorrenti tra la data di consegna degli atti, di cui all’articolo 6) punto A), e la data di prima postalizzazione di cui allo stesso articolo, punto B5), e di 8 (otto) giorni lavorativi nel restante 5% dei casi. Nell’eventualità di non rispetto di tali 15 percentuali si applicherà, da parte del singolo Ufficio Giudiziario, una penale pari all’1% dell’importo del servizio di cui all’articolo 2) relativo al mese in cui si è manifestata l’inadempienza, per ogni percentuale di riduzione pari all’1% o frazione arrotondata all’1 % per frazioni comprese fra lo 0,499 % e l’1% ed a zero per frazioni comprese fra lo 0,001% e lo 0,498%. 10.3 Poste si impegna ad effettuare presso gli UNEP il servizio di ritiro-consegna a domicilio ( pick-up ) degli atti almeno tre volte la settimana a giorni lavorativi alterni, a richiesta nel caso previsto dall’art. 6 punto A/2 ed obbligatoriamente nel caso previsto dal medesimo articolo al punto B/4. In caso di non rispetto della frequenza settimanale di cui al comma precedente si applicherà una penale, da parte di ogni singolo Ufficio Giudiziario, pari al 2 % dell’importo del servizio di cui all’articolo 2 relativo al mese in cui si è manifestata l’inadempienza per ogni giorno di mancata fruizione del servizio di ritiro-consegna degli atti. 10.4 Poste si impegna a rendere disponibile al personale abilitato dall’Ufficio Giudiziario il servizio di accesso al sito web di cui all’articolo 6 punto B/8) tutti i giorni lavorativi dalle ore 8 a.m. alle ore 20 p.m.. In caso di non rispetto della disponibilità di cui al comma precedente per ogni giorno o frazione di giorno superiore alle 4 (quattro) ore si applicherà una penale, da parte del singolo Ufficio Giudiziario, pari al 2% dell’importo del servizio di cui all’articolo 2 relativo al mese in cui si è manifestata l’inadempienza. 10.5 Poste si impegna a fornire il servizio di base conformemente a quanto previsto nella Carta di qualità e, in caso di inosservanza, si applicheranno le penali previste dalla stessa. 16 10.6 L’importo complessivo delle penali, applicate nella misura di cui ai precedenti punti dal singolo Ufficio Giudiziario, non potrà, in ogni caso, superare, nel trimestre, il 3.5% dell’importo dovuto complessivamente per il servizio nel trimestre stesso ( corrispondente al 10% del maggior costo rispetto al servizio di base ). Nel primo trimestre di validità della presente convenzione non verranno applicate le penali di cui ai precedenti punti 10.2, 10.3 e 10.4, al fine di consentire a Poste di avviare gradualmente il servizio ed organizzare le proprie strutture. 10.7 qualora l’Ufficio Giudiziario rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto a Poste motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare; Poste, a sua volta, dovrà formulare per iscritto all’Ufficio Giudiziario le proprie contro deduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine la contestazione dell’Ufficio Giudiziario si avrà per accettata e verranno applicate le relative penali che verranno detratte dall’importo della fattura immediatamente successiva. Nel caso in cui le parti siano in disaccordo sulla sussistenza di un inadempimento o la misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 18. Art. 11 ( volumi ) 11.1 Il volume delle notificazioni a mezzo posta e relative agli atti giudiziari civili e penali ammontano annualmente a circa 2,5 milioni. L’Amministrazione, in considerazione che il servizio di cui all’articolo 2 è effettuato a discrezione del singolo UNEP, stima che l’utilizzo di tale servizio avverrà gradualmente nel tempo e non supererà, presumibilmente, i seguenti volumi : - 125.000 atti nel secondo semestre 2004; - 500.000 atti nel 2005; - 1.000.000 di atti nel 2006. 17 Art. 12 (corrispettivi) 12.1 Il corrispettivo per la fornitura del servizio di cui all’art.2, erogato con le modalità di cui all’art. 6 e coi livelli di servizio di cui all’art.10, è regolato nei termini di cui ai successivi commi e deve intendersi esente dall’IVA ai sensi dell’art. 10 n. 16 del DPR 633/72 anche per la quota del servizio integrativo, rispetto al servizio base, in conseguenza della natura accessoria di tale servizio; 12.2 Per ogni notifica, consegnata o ritirata dall’UNEP, indipendentemente dall’esito e dal numero delle raccomandate necessarie, sarà riconosciuto a Poste un compenso di € 8,37, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23. 12.3 I corrispettivi presunti, per i volumi di atti (mod B/AG e A/bis) di cui al precedente articolo 11, sono, pertanto, i seguenti : - € 1.046.250,00 per il 2004; - € 4.185..000,00 per il 2005; - € 8.370.000,00 per il 2006; per un corrispettivo complessivo presunto di € 13.601.250,00. 12.4 per i primi sei mesi dalla firma del presente contratto Poste si impegna ad effettuare il servizio di imbustamento, di cui all’art.6 punto B/3, gratuitamente. Art. 13 (Documentazione di riscontro) 13.1 Poste al fine di consentire agli Uffici Giudiziari di controllare che la fatturazione avvenga nel rispetto delle modalità di erogazione di cui all’art. 6 e dei volumi effettivi del servizio di cui all’articolo 11, fornirà mensilmente, ed entro i 10 giorni lavorativi 18 successivi, in allegato alla fattura e anche su supporto informatico, la rendicontazione di cui all’articolo 6 punto B/9 per consentire il riscontro tra i volumi di notifiche consegnate-ritirate di cui alla distinta riepilogativa citata all’articolo 6 punto A) ed i corrispondenti volumi fatturati nel mese di riferimento. 13.2 Poste, al fine di consentire agli Uffici Giudiziari di controllare i livelli di servizio, di cui al precedente articolo 10, consegnerà trimestralmente agli stessi , entro i 15 giorni lavorativi successivi, una rendicontazione contenente gli eventuali scostamenti rispetto ai termini di cui all’articolo 10 punti 10.2,10.3,10.4 e 10.5 e le eventuali penali da applicare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 punto 10.6. L’Ufficio Giudiziario provvederà al riscontro tra quanto dichiarato e quanto registrato nelle distinte di consegna e in quelle di prima postalizzazione, nelle frequenze di ritiro, nella disponibilità del servizio web e nei tempi di notificazione. Qualora l’Ufficio Giudiziario rilevi un’inadempienza si applicherà quanto previsto all’articolo 10 punto 10.7. 13.3 Al fine di consentire all’Amministrazione centrale di verificare a livello territoriale l’andamento del servizio di cui all’art. 2, Poste dovrà trasmettere, alla fine di ogni trimestre e non oltre i primi quindici giorni lavorativi del trimestre successivo, all’indirizzo di posta elettronica “Commissione-bilaterale@giustizia.it”, un foglio in formato excel contenente, per ogni Ufficio Giudiziario, le seguenti informazioni : - numero di notifiche consegnate – ritirate; - numero di notifiche postalizzate; - percentuale di notifiche consegnate-ritirate e postalizzate entro 6 giorni lavorativi e percentuali per i tempi eccedenti: - percentuale di notifiche che hanno originato una seconda raccomandata; 19 - percentuale di atti notificati entro 3 giorni dalla data di postalizzazione e percentuali per i tempi eccedenti; - numero di ritiri-consegna previsti nel periodo, distintamente per la consegna degli atti e la loro restituzione per la verifica, firma e numero di ritiri effettivamente effettuati; - numero dei giorni lavorativi presenti nel periodo e numero di giorni lavorativi per i quali sia stato effettivamente disponibile il servizio di accesso web di cui all’articolo 6 punto B.8) 13.4 In caso di mancato rispetto dei termini e dei contenuti previsti nel precedente punto 13.3, l’Ufficio Giudiziario, su segnalazione dell’Amministrazione centrale, sospenderà i pagamenti fino ad avvenuta trasmissione. . Art.14 (Modalità di fatturazione e di pagamento) 14.1 Per il servizio di cui ai precedenti articoli, la fatturazione avverrà distintamente per ogni Ufficio Giudiziario che abbia utilizzato il servizio, con cadenza mensile posticipata, con allegata la documentazione di riscontro di cui al precedente articolo 13. 14.2 La fatturazione riguarderà tutte le notifiche consegnate o ritirate presso ogni UNEP di cui all’articolo 6 punto A) nel mese di riferimento indipendentemente dalla data di prima postalizzazione di cui al medesimo articolo punto B5). 14.3 Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dal singolo Ufficio Giudiziario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della documentazione di riscontro di cui all’art. 13, mediante versamento sul c.c.p. n° 20 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. – Servizi Vari Fatturati, coordinate D07601 – 03200. 14.4 Le fatture dovranno essere intestate a : Ufficio Giudiziario di …………, Responsabile UNEP………………………………………………………... con l’indicazione del Codice Fiscale dell’Ufficio e l’ indirizzo dello stesso. Art.15 (Oneri fiscali e spese contrattuali) 15.1 Sono a carico di Poste ogni spesa, imposta e/o tasse comunque inerenti la presente convenzione;. Art. 16 ( deposito cauzionale ) 16.1 A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione Poste ha costituito un deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, nella misura di € 350.000,00 pari al 5% del valore medio annuo presunto della presente convenzione. Il deposito sarà vincolato per un periodo di tempo pari a quello della validità della presente convenzione e, comunque, fino quando non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione. Art.17 (Revisione dei Corrispettivi) 21 17.1 I corrispettivi di cui all’art.12 non sono soggetti a revisioni per la durata della presente convenzione, ivi comprese le eventuali proroghe. Art.18 (Risoluzione della Convenzione) 18.1 L’Amministrazione e Poste potranno richiedere la risoluzione della convenzione nelle ipotesi di cui all’art. 37 del D.M. 28.10.1985, con le modalità e gli effetti previsti, rispettivamente dagli artt.38, 39 e 40 del medesimo decreto; 18.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolta la convenzione nel caso in cui le Poste per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo non rispetti i livelli di servizio di cui all’art.10 indipendentemente dal pagamento delle penali. Art.19 (Recesso unilaterale) 19.1 L’Amministrazione potrà, altresì, anche prima del termine stabilito, recedere dalla convenzione ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., con effetto dalla comunicazione scritta a Poste, della propria volontà di recesso ferme restando, quanto alle modalità del recesso, quelle stabilite dal già citato art. 38 del D.M. 28.10.1985. In caso di recesso da parte del Amministrazione quest’ultima, ai sensi dell’art.1671 cod.civ., dovrà tenere indenne Poste delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. 22 Art.20 (Controversie) 20.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni della presente Convenzione sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall’Amministrazione e da Poste. 20.2 Qualora non si raggiungesse un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari, a decorrere dal giorno della comunicazione della contestazione da parte dell’Amministrazione, le parti saranno libere di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti. Le parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente, per qualsiasi controversia relativa al presente Convenzione, è in via esclusiva quello di Roma. Art.21 (Modifiche) 21.1 Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed ai relativi allegati dovrà risultare da atto scritto, accettato dalle due Parti. Art. 22 (Responsabilità civile) 22.1 Poste assume in proprio responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto di Poste stessa quanto dell’Ufficio Giudiziario o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze altre inadempienze attinenti 23 all’erogazione del servizio di cui all’art.2, ovvero ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di ditte subappaltanti di Poste. Art. 23 ( diritti di proprietà ) 23.1 Poste resta unico proprietario delle infrastrutture, delle apparecchiature e di ogni materiale ed applicazione sviluppati per la fornitura del servizio di cui all’art. 2. Art. 24 ( comunicazioni ) 24.1 tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi : - per Poste : Poste Italiane S.p.A. Divisione Corrispondenza Viale Europa 175 00144 Roma; - per l’Amministrazione : Dipartimento degli Affari di Giustizia Via Arenula-70- 00186 Roma. 24.2 Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di cui sopra. Per Poste Per l’Amministrazione 24 Ai sensi ed effetti di cui all’art. 1341, comma 2 c.c., viene approvato e confermato, mediante l’apposizione delle firme delle parti, il contenuto integrale degli artt. 18 e 20 del presente convenzione inerenti, rispettivamente, il recesso unilaterale e le controversie. Per Poste Per l’Amministrazione


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