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Danno    

Sul risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale ad un dirigente medico

Interessantissima, e, per alcuni aspetti, innovativa sentenza
17.02.2006 - pag. 28441 print in pdf print on web

I

Interessantissima, e, per alcuni aspetti, innovativa sentenza del Giudice di Pace di Salerno che ha riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale ad un dirigente medico della pubblica amministrazione cui era stato ritardato e poi in parte rifiutato l’accesso ai documenti, non coperti da segreto, relativi ad un concorso pubblico cui il richiedente aveva partecipato e mercé il quale era stato pretermesso. Finora la giurisprudenza più evoluta si era limitata ad un risarcimento del danno “da stress” considerato soltanto sul piano della valutazione equitativa e non documentato ovvero ricercato nel contesto di lesione medico-legale. L’attore, primario radiologo, aveva richiesto ai sensi della L. 241/90 dei documenti indispensabili per proporre richiesta di sospensiva al TAR contro l’esito della procedura selettiva, ma detta documentazione gli era stata consegnata solo dopo alcuni mesi e soltanto a seguito di solleciti e diffide legali, comunque oltre il tempo utile per esperire il ricorso d’urgenza. Dopo il concorso aveva deciso di dare le dimissioni, manifestandosi chiari disturbi da “mobbing”. Il Giudice di Pace di Salerno ha non solo riconosciuto il diritto dell’istante al risarcimento dei danni patrimoniali emergenti, relativi alle spese sostenute e documentate, ma, vieppiù, a quello extrapatrimoniale di ordine biologico nonché esistenziale, il tutto nei limiti della competenza per valore dell’Ufficio. Il danno biologico differenziale, vale a dire quello causato “in aggiunta” - al medico mobbizzato dal datore di lavoro e di poi esautorato - dalla ritardata e omessa consegna di tutta la documentazione concorsuale, è stato valutato con CTU medica che, confermata la patologia sviluppatasi per costrittività organizzativa, ha quantificato il danno ulteriore nel 3%. Il danno esistenziale è stato equitativamente concesso, previa disamina nel merito. Pregevole la ampia rassegna giurisprudenziale che consente al Giudice di radicare nel caso de quo la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria per il risarcimento del danno ex art. 2043, nonché accreditare il diritto di accesso alla stregua di un bene della vita autonomo, quindi assolutamente meritevole di tutela. Da segnalare, infine, l’analisi del danno esistenziale, valutabile, alla luce delle recenti pronunce del giudice di legittimità e di merito, anche nel caso di fatti non sicuramente costituenti reato.

(avv. C. Annunziata c.annunziata@ordavvsa.it))


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17.02.2006 Avv. C. Annunziata

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