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Costituzione Europea    

I dubbi dei parlamentari sull'Europa

La Camera approva la costituzione europea. Ma ...
27.01.2005 - pag. 28393 print in pdf print on web

Q

Qualcuno ha dei dubbi. Vale la pena segnalarli, sono avvocati:

"Allegato A Seduta n. 574 del 25/1/2005

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DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A ROMA IL 29 OTTOBRE 2004 (5388)

(A.C. 5388 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale, domiciliare, di corrispondenza e comunicazione, di manifestazione del pensiero, della riserva di legge in materia penale, della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri e del giusto processo. 1. 1. Pisapia, Mascia, Mantovani, Alfonso Gianni, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza di giudici e pubblici ministeri (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione). 1. 3. Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dichiarando, con riferimento anche alle norme degli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, che nessuna disposizione del Trattato stesso può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che, direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di

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corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione). 1. 2. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e degli atti dell'Unione che in questo trovano la propria legittimazione non possono essere interpretati nel senso di determinare una riduzione delle garanzie relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana. 1. 01. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. - 1. Nessuna disposizione del Trattato e degli atti connessi di cui al comma 1 può consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle norme interne italiane che direttamente o in attuazione della Costituzione italiana sono poste a tutela dei diritti fondamentali. 1. 02. Mascia, Mantovani, Pisapia, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni del Trattato di cui all'articolo 1 e degli atti emanati in applicazione delle procedure da questo previste devono essere interpretate nel senso di non ledere i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali, in particolare, la libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, di comunicazione e di manifestazione del pensiero, e nel senso di non violare i principi sanciti dalla Costituzione, quali, in particolare, quelli di riserva di legge in materia penale, di personalità della responsabilità penale, di rieducazione della pena, di autonomia ed indipendenza della magistratura e del giusto processo. 2. 01. Pecorella, Ghedini. "


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27.01.2005 Spataro

Camera

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