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"Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci" - Rita Atria



Riciclaggio    

Finanziaria 2005: Alla caccia delle operazioni Fuori Conto

Giovanni Falcone approfondisce un tema della materia - riciclaggio
13.01.2005 - pag. 28364 print in pdf print on web

 

LEGGE FINANZIARIA 2005

Alla caccia delle operazioni Fuori Conto”




Se i risultati ottenuti dall’Amministrazione Finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno ed alla fantasia creativa propugnata, ad oggi, ogni problema sarebbe definitivamente superato.


Non voglio qui ripetere argomenti già trattati (1), avuto riguardo, in particolare, al complessivo stato comatoso dell’Amministrazione Finanziaria, pur ricordando i tanti provvedimenti che hanno fatto seguito alla Riforma Tributaria del 1972, a cominciare dalla famosa Legge “Manette agli evasori”.


Tutti vediamo che il dettato costituzionale è disatteso, l’evasione fiscale raggiunge soglie patologiche in relazione alla ricchezza nazionale, qualcosa bisognerà pur fare se non si vuole continuare con una legislazione premiale causata dai periodici “Condoni tributari”.


Con la Legge Finanziaria appena approvata nelle Aule Parlamentari, si è ancora una volta seguito un percorso di creatività non dissimile dai precedenti, aumentando sensibilmente gli oneri in capo al sistema creditizio, pensando in tal modo di facilitare l’opera di constatazione ed accertamento dei controllori del Fisco (commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, nr.311 – SOGU nr.192 del 31.12.2004).


Vediamo in dettaglio di cosa si tratta:


  1. dal 1° luglio 2005, gli Ispettori dell’Amministrazione Finanziaria (Direzioni Regionali delle Entrate e Guardia di Finanza), per l’espletamento degli accertamenti bancari - ex numero 7 del 1° comma dell’art.32 del Dpr nr.600/73 e art.51 Dpr nr.633/72 - potranno richiedere le c.d. “Operazioni fuori conto”;

  2. dalla stessa data è prevista inoltre una drastica riduzione dei tempi di risposta da parte delle stesse banche per trasmettere le chieste informazioni (30 giorni a fronte dei 60 attuali).


Per “Operazioni fuori conto”, dobbiamo intendere quelle operazioni di qualunque importo, poste in essere da clienti occasionali presso qualsiasi sportello bancario, in quanto prive di un rapporto continuativo (conto corrente, deposito a risparmio, dossier titoli etc.). Ci si riferisce, evidentemente a quella clientela non accreditata e che si presenta in banca per l’esecuzione di una variegata operatività (pagamento di una bolletta, acquisto di Certificati di Deposito o Titoli analoghi per cassa, cambio di un assegno ricevuto da terzi, presentazione di effetti al dopo incasso etc.).

Tali operazioni, allo stato, con esclusivo riferimento a quelle di importo più modesto (sotto gli attuali 12.500,00 Euro – ex 20 milioni delle vecchie lire), in presenza di accertamenti fiscali e tributari non vengono rivelate, anche in considerazione della totale assenza di una evidenza informatica.

La novità introdotta, tuttavia, al di là di possibili e facili entusiasmi, sarà tanto onerosa quanto modesta nei risultati che pure si prefigge di conseguire.


Ne spiego brevemente le ragioni.


Il censimento informatico delle operazioni poste in essere dalla clientela, ivi compresa quella occasionale (cioè priva di rapporti continuativi), viene eseguito nel rispetto della normativa Antiriciclaggio di cui alla Legge nr.197/91, ovvero al Decreto di Attuazione del 19.12.1991, avuto riguardo alle modalità di alimentazione dell’Archivio Unico Informatico.

Da oltre un decennio, quindi, l’intero sistema creditizio, sopportando oneri non indifferenti, si è organizzato secondo le rigide indicazioni della rigorosa normativa esistente, registrando elettronicamente le informazioni riguardanti:

  • operazioni c.d. definitive, allorquando l’importo è superiore ad Euro 12.500,00;

  • operazioni c.d. frazionate per importi compresi fra Euro 3.098,00 ed Euro 12.500,00 le quali, ove nell’arco della settimana non dovessero raggiungere e superare la soglia massima, verrebbero automaticamente espulse dallo stesso Archivio Unico Informatico. Ne consegue che, tali operazioni espulse dalla procedura, ovvero quelle di importo inferiore ad Euro 3.098,00, non vengono prese neanche in considerazione, restando, per un eventuale controllo, il solo supporto cartaceo custodito all’interno della Busta di cassa di quella determinata giornata lavorativa. Diventa abbastanza intuibile la impossibilità materiale di reperire l’operazione in presenza di eventuali indagini.


Con l’obbligo appena introdotto nella Legge Finanziaria in commento, cioè quello di censire l’intera operatività di cassa di ogni banca, i nostri Parlamentari hanno pensato di contrastare con maggiore efficacia la evasione fiscale.


Mi si consenta di dissentire, evidenziando qualche breve osservazione:


  1. secondo la normativa Antiriciclaggio esistente nel nostro Paese dal 1991, il cliente occasionale che, con intento dissimulatorio, fraziona volutamente determinate operazioni di importo rilevante al fine di non essere registrato in AUI, pone in essere un comportamento anomalo da indurre l’Intermediario a procedere alla Segnalazione di Operazione Sospetta;

  2. ad analoga conclusione si giunge, allorquando, il cliente, pur essendo titolare di rapporti continuativi, effettua ripetuti acquisti di Certificati di Deposito o prodotti finanziari in genere per cassa, manifestando la volontà di non transitare dal conto corrente;

  3. imporre un censimento generalizzato (arrivando addirittura a comprendere la pensionata che paga la bolletta o lo studente che cambia l’assegno), si rischia di cercare la pagliuzza e perdere di vista la trave e non remunerando in alcun modo l’enorme dispendio di energie e risorse;

  4. il problema dell’evasione fiscale nel nostro Paese, per come ho avuto modo di ripetere in precedenti interventi, non è l’assenza di poteri o di uomini - che forse ce ne sono fin troppi - bensì di conoscenze adeguate (sapere dove cercare);

  5. in altri termini, bisogna sapere dove andare a cercare, dove stanno i prestanomi, dove sono allocate le risorse finanziarie sottratte alla tassazione diretta ed indiretta. Bisogna correggere la “Fonte di innesco” di un’attività di verifica;

  6. per avere queste informazioni, è sufficiente imporre alle banche (operazione questa a costo zero), di comunicare all’Amministrazione Finanziaria il superamento di determinate soglie predefinite nella corresponsione degli interessi alla clientela. E’ un sistema questo, da tempo in uso in Irlanda, dove mi risulta che gli “evasori” hanno una vita decisamente più difficile. In tal modo, conoscendo l’aliquota applicata, la stessa Amministrazione Finanziaria sarà in grado di calcolare la “giacenza media” delle disponibilità economiche complessivamente detenute dal cliente in quella determinata banca o, verso l’intero sistema creditizio collegandolo al codice fiscale;

7. ampliare anche al reato di evasione fiscale, i concetti contenuti nell’art.12 quinques della legge nr.356/82 (2) (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), avuto riguardo alla c.d. “Inversione dell’onere della prova”, consentendo la confisca di patrimoni ingenti non giustificati dai redditi imponibili dichiarati.



Immaginiamo per un attimo un uso potenziale dei punti 6) e 7) che precedono, facendo una breve simulazione di uno scenario possibile:

  • un funzionario di un qualsiasi Ufficio tecnico Comunale, o comunque dipendente della Pubblica Amministrazione al quale, da parte della banca ovvero del sistema creditizio in genere, gli viene fatta una trattenuta sugli interessi corrisposti di 1 milione di Euro (Ritenuta alla fonte a titolo di imposta). Procedendo al calcolo della giacenza media, riscontro una disponibilità finanziaria assolutamente ingiustificata ai redditi percepiti (potrebbe trattarsi di Riciclaggio di denaro sporco, gestito da prestanome contiguo alla Criminalità Organizzata);

  • un pensionato ottantenne, una vita di stenti, improvvisamente titolare di un grosso patrimonio, desumibile con lo stesso meccanismo;

  • donna casalinga, giovane studente, anziana suocera, segretaria dell’imprenditore, titolari di una elevata disponibilità economica pur in presenza di redditi imponibili modesti dichiarati dallo stesso imprenditore.


L’evasione fiscale, forse, anzi sicuramente, è un argomento troppo serio per essere risolto con celerità. Ma se vogliamo ridurre la pressione fiscale e sostenere nel contempo le entrate tributarie, qualcosa di concreto bisognerà pur tentare per una efficace e dignitosa azione di contrasto a tale imperante e, sembra, imbattibile malcostume.


Cara Amministrazione Finanziaria, non ti arrendere, se insisti ce la potrai fare.


Ti faccio i migliori Auguri.


Bari, 01 gennaio 2005



giovanni falcone




(1) EVASIONE FISCALE: “Fra il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto alla Privacy..”


(2) D.L. 8 giugno 1992, nr.306, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, nr.356 “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”

Art.12 quinques – Trasferimento fraudolento di valori

1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da 2 a sei anni.


2 – Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale , coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai precedenti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416 bis, 629, 630, 644 e 644 bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, nr.309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarano ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possono giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.


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13.01.2005 Giovanni Falcone

Giovanni Falcone

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