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"Il presente del passato e' la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa" - Sant'Agostino, Confessioni, XI, 20. 26



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Sentenze e provvedimenti vari

4) TS sul concorso del fatto colposo del danneggiato incapace e dei genitori per omessa vigilanza.
09.12.2004 - pag. 28275 print in pdf print on web

T

Tribunale di Marsala, Sez. Distaccata di Ma zara del Vallo, Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli.

Risarcimento danni per caduta in un cantiere aperto - Responsabilità ex art. 2050 c.c. – sussistenza – concorso di colpa del minore danneggiato – configurabilità – rilevanza dell’incapacità naturale del minore – esclusione - concorso di colpa del genitore – opponibilita’ al minore danneggiato – esclusione.

E’ configurabile una responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. in capo a chi apre un cantiere edile, quantunque inattivo.

E’ configurabile in capo al minore caduto in uno scavo aperto in un cantiere edile un concorso di colpa, laddove abbia tenuto una condotta imprudente, a prescindere dalla sussistenza della capacità naturale in capo allo stesso.

Il danneggiante non può opporre al minore danneggiato il concorso di colpa dei genitori per omessa vigilanza, laddove questi agiscano in nome e per conto del minore, poiché il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale dei danni nei confronti dei corresponsabili (terzo e genitori) in via solidale ex art. 2055 c.c..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO

in persona del dr. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 193 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2000 e vertente

TRA

Tx STEFANO, Myy CATERINA, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Tx Francesco, elett.te dom.to in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 18, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Pernice, che li rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione;

attori

E

Lzz GIUSEPPE, elett.te domiciliato in Mazara del Vallo, Via Capitolo n. 31, presso lo studio degli Avv. Francesco e Tiziana Norrito, rappresentanti e difensori come da procura in calce alla comparsa di risposta;

convenuto

NONCHE’

Isx BICE, Lzz GRAZIA MARIA, Lzz MARIA ANTONINA, Lzz NICOLO’, elett.te domiciliati in Mazara del Vallo, Lungomare Mazzini, n. 19, presso lo studio dell’Avv. Michele Polizzi, rappresentante e difensore come da procura in calce alla comparsa di risposta;

convenuti

OGGETTO:

Risarcimento danni ex art. 2050 c.c..

CONCLUSIONI per l’attore “come da atto di citazione”; per i convenuti: “come da atti e verbali di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel settembre del 2000, gli attori nella qualità di cui in epigrafe, convenivano in giudizio Lzz Giuseppe, Isx Bice, Lzz Grazia Maria, Lzz Maria Antonina e Lzz Nicolò, chiedendo al Tribunale adito di condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio minore Francesco, quantificati in £ 25.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; con vittoria di spese.

Allegavano, in particolare, che in data 18.10.1999, alle ore 16 circa, il proprio figlio, alla guida della sua bicicletta, era rovinato in una grossa buca sul fondo di proprietà indivisa dei convenuti, fondo sito dietro la via Bessarione, all’altezza di Via F.lli Cairoli n. 46; che ivi i convenuti stavano realizzando – in economia o con lavori in appalto – degli scavi lasciati scoperti e privi di ogni più elementare sistema di sicurezza; che tale fondo era finitimo alla strada e facilmente raggiungibile; che, in seguito alla caduta, il minore aveva riportato la frattura biossea del polso destro; che i convenuti erano tenuti a rispondere dei danni patiti dallo stesso ex art. 2051 c.c. in quanto proprietari, o comunque ex art. 2043 c.c.; ovvero, laddove i lavori fossero stati eseguiti in appalto, ex art. 2049 c.c..

Si costituiva Lzz Giuseppe, eccependo che i lavori di scavo de quibus erano stati realizzati in appalto da tale Foggia Alessandro; che non risultava provato il nesso di causalità tra l’incidente lamentato in citazione ed i danni; che la mancata recinzione doveva ritenersi una concausa del sinistro; nonché l’eccessività della quantificazione dei danni. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Si costituivano anche gli altri convenuti, i quali eccepivano la mancanza di prova del sinistro descritto in citazione; l’esclusiva responsabilità del minore e dei genitori per omessa vigilanza sullo stesso; l’eccessività della quantificazione dei danni operata dagli attori; concludeva per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.

All’udienza del 02.03.04 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda attrice è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nella misura di cui appresso.

Gli attori hanno spiegato azione risarcitoria nei confronti dei convenuti per i danni subiti dal proprio figlio minore, il quale con la propria bicicletta è rovinato in uno scavo realizzato dai convenuti per la costruzione di un edificio.

Siffatta azione, alternativamente prospettata dagli attori siccome fondata sulle norme di cui agli artt. 2043, 2049, 2050, 2051 c.c., va correttamente inquadrata nell’alveo della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c., dovendosi ritenere tale l’attività edilizia, ivi compresa la tenuta di un cantiere inattivo (Cass., 3.11.1995, n. 11452).

Non può, invece, essa ricondursi alla responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., posto che in tale ipotesi normativa il danno deriva dalla cosa in sé e dal suo dinamismo intrinseco, legato alla natura della cosa medesima, ovvero ad un processo di alterazione ab interno di tale natura, sia pure legato a fattori esterni (ex multis: Cass., 21.10.1990, n. 10277; Cass., 26.5.1993, n. 5925; Cass., 27.6.1984, n. 3774), e non già, come nel caso di specie, da un’attività umana di trasformazione della cosa.

Siffatto inquadramento ha, peraltro, valore relativo nel caso di specie, posto che l’istruttoria esperita, lungi dal fornire la prova liberatoria ex art. 2050 c.c. in capo ai convenuti ha fatto affiorare in concreto, come si vedrà dappresso, la colpa omissiva degli stessi rilevante anche alla stregua della clausola generale di responsabilità ex art. 2043 c.c..

Premesso quanto sopra in punto di inquadramento giuridico della domanda e prima di passare all’esame della stessa, va esaminata l’eccezione di parte convenuta di aver affidato i lavori in appalto a tale Foggia Alessandro, con conseguente esclusiva responsabilità di costui nella determinazione dell’evento dannoso, secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità extracontrattuale in ipotesi di affidamento di lavori in appalto.

Va disattesa, al riguardo, la richiesta di parte convenuta Lzz Giuseppe di remissione della causa sul ruolo per l’audizione del teste Foggia, il quale sarebbe stato ammesso e mai sentito durante l’istruttoria.

In realtà, dall’esame complessivo dell’ordinanza del 12.2.2002 resa da altro giudice istruttore, risulta che la testimonianza del Foggia non è mai stata ammessa, essendosi il giudice limitato a riservare al prosieguo la valutazione sull’ammissibilità della stessa, valutazione mai più intervenuta.

A prescindere dall’osservazione che siffatta nullità relativa, derivante dalla mancata valutazione sull’ammissibilità del teste ed inficiante l’ordinanza ammissiva della prova, avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima udienza successiva alla detta ordinanza, a pena di sanatoria della stessa (Cass., Sez. III, 17.10.2003, n. 15554), nonchè ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (e non in sede di comparsa conclusionale), a pena di implicita rinuncia alla relativa prova, va osservato, comunque, che la detta testimonianza non poteva essere ammessa ex art. 246 c.p.c., trattandosi di un soggetto che secondo i convenuti avrebbe svolto i lavori per cui è causa, ovverosia di un terzo che potrebbe rivestire il ruolo di legittimato passivo nella presente controversia, per ciò solo portatore di un evidente interesse nella stessa.

Sgombrato il campo dalla superiore questione processuale, osserva il giudice che l’eccezione non è stata provata.

I testi Caradonna e Buscarino, rispettivamente direttore dei lavori e progettista, hanno riferito (nonostante l’errata limitazione dell’ordinanza di ammissione della prova) di non sapere se i lavori de quibus fossero stati effettuati in appalto od in economia.

Né la circostanza si può in alcun modo ricavare dalla denuncia di inizio dei lavori presentata dai convenuti al Comune di Mazara del Vallo (e prodotta agli atti), atteso che in essa si comunica che i detti “lavori di scavo sino stati affidati al signor Foggia Alessandro”, senza specificare la natura del rapporto intercorrente con lo stesso (appalto, lavoro subordinato); senza considerare, peraltro, che la detta circostanza non prova che i lavori furono effettivamente eseguiti dal medesimo Foggia, come preventivamente denunciato all’autorità.

Nel merito, dunque, l’istruttoria esperita ha consentito di appurare che il minore Tx, alla guida della sua bicicletta, ebbe a cadere nello scavo, non segnalato e non recintato (testi Alfieri, Calandrino), realizzato dai convenuti nel proprio fondo vicino alla strada pubblica e da essa liberamente raggiungibile (testi Margotta Rosario, Margotta Vito), scavo utilizzato dal minore insieme ai suoi amici “come scivolo” per giocare (teste Calandrino).

Siffatta ricostruzione impone di ritenere un concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo ai convenuti ed al minore Tx.

La condotta dei convenuti eziologicamente rilevante è da ritenersi senza dubbio colposa per l’omessa predisposizione di qualsivoglia precauzione o misura di sicurezza a salvaguardia ed incolumità dei terzi, nello svolgimento di un’attività, quella edilizia, di per sé pericolosa.

Anche la condotta del minore Tx è, alla stregua degli ordinari ed oggettivi canoni di prudenza, da ritenersi colposa, posto che egli, insieme ai suoi amici, utilizzava lo scavo come “scivolo” per la bici, ovverosia per un gioco all’evidenza pericoloso.

Al riguardo, è opportuno precisare che, come condivisibilmente eccepito da parte convenuta, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, 4633/1997, Cass. 5.5.1994, n. 4332; Cass. 5024/1993; Cass., 24.02.1983, n. 1442; Cass SS.UU., 17.2.1964, n. 351), avallata dalla giurisprudenza della Consulta (Corte Cost. n. 14/1985), l’eventuale incapacità del minore non incide in alcun modo sulla rilevanza del concorso di colpa dello stesso e sulla incidenza ex art. 1227, I comma, c.c., del suo apporto causale all’illecito, che va riguardato nella sua dimensione obiettiva di imprudenza, tale da giustificare un giudizio astratto di colpa ed a prescindere dall’imputabilità del danneggiato.

Siffatta impostazione consente di ritenere irrilevante ai fini della presente decisione l’accertamento dell’incapacità naturale del minore Tx - incapacità che nel giudizio civile, a differenza di quanto accade per la non imputabilità rilevante in sede penale, va ex art. 2046 c.c. accertata in concreto -, poiché sia esso capace o incapace il suo contributo causale va, comunque, considerato nella individuazione della responsabilità dei convenuti danneggianti.

Anche alla luce delle considerazioni che precedono, le condotte colpose sopra individuate possono essere considerate di pari gravità ed efficienza causale nella produzione del sinistro, e pertanto i convenuti devono ritenersi in solido responsabili al 50% dei danni cagionati al minore Tx.

Non è pertinente la giurisprudenza richiamata da parte attrice per escludere il concorso di colpa del minore nella produzione del sinistro, perché essa, a ben vedere, fa riferimento alla diversa ipotesi del concorso di colpa dei genitori (e non del minore danneggiato) per omessa vigilanza sullo stesso.

In tale ipotesi, in effetti, il concorso di colpa dei genitori non può essere a questi opposto dal danneggiante, laddove i primi, come nel caso di specie, agiscano in nome e per conto del minore, poiché quest’ultimo ha diritto al risarcimento integrale dei danni nei confronti dei corresponsabili (terzo e genitori) in via solidale ex art. 2055 c.c. (Cass. 4633/1997; Cass.5619/1994; Cass. 2549/1986).

In tal caso il terzo potrebbe solo spiegare, con autonoma domanda, contemporaneamente o in successivo giudizio, un’azione di regresso nei confronti dei genitori in proprio.

Il detto concorso di colpa dei genitori, invece, potrà, loro essere efficacemente opposto, laddove essi agiscano per il risarcimento dei danni propri, perché in tale ipotesi, aben vedere, si tratta di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c…

2. Appurata e graduata nei termini di cui sopra la responsabilità dei convenuti nella causazione dell’incidente occorso al minore Tx, si può passare alla liquidazione dei danni dallo stesso patiti

2.1. L’espletata consulenza tecnica d’ufficio ha consentito di appurare, con metodo ed argomentazioni congrui e lineari, che quest’ultimo, quali conseguenze delle lesioni patite in occasione dell’incidente per cui è causa (frattura biossea al polso dx), ancor oggi lamenta esiti (ipertrofia dello stolide ulnare e modica limitazione funzionale del polso dx), comportanti una riduzione dell’integrità psicofisica valutabile nella misura del 3% (tre per cento).

La liquidazione del suddetto danno biologico deve essere fatta con criterio equitativo e, in assenza di parametri oggettivi di riferimento, a tal fine ben può utilizzarsi il sistema della liquidazione tabellare c.d. “a punto”, cui il Tribunale di Marsala da tempo fa ricorso in casi analoghi, consistente nell’attribuire - in base a tabella che recentemente è stata aggiornata, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 57 del 5 marzo 2001- ad ogni punto di invalidità permanente un certo valore, crescente in funzione del crescere dell’invalidità accertata. Secondo tale sistema per un’invalidità del 3% va riconosciuto un valore di euro 743,70 in ragione di punto. Il valore così complessivamente determinato (euro 2.231,1) deve, poi, essere ridotto, applicando un coefficiente di abbattimento proporzionato all’età della persona lesa, in considerazione della presumibile durata media della vita (coefficiente che, per il caso di specie, in base alla tabella e tenuto conto dell’età – nove anni - del danneggiato al momento dell’accadimento lesivo, è pari a 1). Si perviene, così, all’importo finale di euro 2.231,1, che rappresenta il danno biologico permanente patito dall’attore.

Il danno per inabilità temporanea, invece, va liquidato attribuendo un giusto ristoro per ogni giorno di durata della malattia, proporzionato alla gravità della lesione. Al riguardo, appare equo riconoscere per ogni giorno di I.T.P. assoluta l’importo di euro 36,15.

All’attore, pertanto, spettano euro 2.241,13 per i 62 giorni di ITP assoluta riconosciuti dal consulente (per il periodo in cui il minore è stato ricoverato ed ha portato il gesso), euro 271,1 per i 15 giorni di ITP relativa al 50%, nonché euro 135,6 per i 15 giorni di ITP relativa al 25% riconosciuti dal consulente.

Conseguentemente, il danno biologico riportato dall’attore ammonta a complessivi euro 2.637,8.

Tale somma, tuttavia, va decurtata del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa (nella suddetta misura) del danneggiato, al quale spetta, conclusivamente, per la lesione della sua integrità psico-fisica, la somma all’attualità di euro 1.318,9.

2.2. Accertato in concreto l’elemento psicologico della colpa e ritenuta integrata pertanto la fattispecie di reato delle lesioni colpose (a prescindere, dunque, dalla condivisibilità o meno della recente sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 7282 del 12 maggio 2003, la quale ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale anche in presenza di una colpa presunta, e, soprattutto, delle ancora più rivoluzionarie sentenze della Cassazione, Sez. III n. 8827 e 8828 del 31.05.2003, le quali hanno riconosciuto la risarcibilità del danno morale anche al di fuori della ricorrenza di un fatto reato, laddove vi sia stata lesione di interessi costituzionalmente garantiti), deve liquidarsi il danno morale patito dal minore Tx, che si stima equo determinare, attesa la giovanissima età dello stesso al momento del sinistro (anni 9), nella somma corrispondente alla metà del danno biologico stimato, pari all’attualità ad euro 659,54.

Anche tale somma, tuttavia, va decurtata del 50%, in ragione della riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, al quale spetta, conclusivamente, a titolo di pecunia doloris, la somma all’attualità di euro 329,77.

2.3. Gli attori hanno lamentato anche danni materiali, quali spese di viaggio e di vitto in occasione della visita medica presso l’Istituto Rizzoli, spese mediche specialistiche e relazione medica, riproduzione fotografica dei luoghi e spese varie per l’intervento.

Tali spese, tuttavia, non sono state in alcun modo provate, fatta eccezione per quelle risultanti da due fatture prodotte agli atti, una di £ 15.000 e l’altra di £ 250.000.

Solo la prima, peraltro, appare riconducibile ai postumi dell’incidente, mentre la seconda proviene da un centro ottico (sembra d’intendere) per una montatura di occhiali da vista.

Spetta al Tx, dunque, in ragione della percentuale di concorso riconosciuto in capo allo stesso, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali, la somma di euro 3,87 (£ 15.000: 2).

2.4. A compensazione dell’ulteriore danno, da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta per danno biologico, morale e materiale (danno che deve intendersi domandato dall’attore con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi all’attore interessi, al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere, dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull’importo di euro 1.652,54, svalutato in base agli indici Istat fino alla predetta data dell’accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Le spese di lite possono essere compensate per un terzo in ragione del ritenuto concorso di colpa e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 1.652,54, oltre interessi come in motivazione;

2) compensa per un terzo le spese di lite; condanna i convenuti a rifondere alla parte attrice la restante parte, che liquida in euro 1320, di cui 400 per competenze e 120 per spese, oltre iva e cpa come per legge.

Mazara del Vallo, 17.06.2004

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli


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