"Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge 1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione." - Legge 31 maggio 1995, n. 218
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Sentenze e provvedimenti vari
7) Cantiere Gxx sulla competenza delle sezioni specializzate marchi e brevetti e sulla tutela della denominazione sociale e dell'insegna in via d'urgenza
Tribunale di Marsala, ordinanza, Giudice designato dott. Pier Luigi Tomaiuoli. Ricorso ex art. 700 c.p.c. per la tutela del marchio e connessa fattispecie di concorrenza sleale – competenza per materia – Sezioni Specializzate – tutela denominazione sociale, insegna e connessa fattispecie di concorrenza sleale – competenza – Tribunale ordinario – sussiste – cumulo oggettivo di domande – esclusione. Periculum in mora – in re ipsa – esclusione – effetti pregiudizievoli – necessità’ – sussistenza. La competenza a conoscere della domanda cautelare avente ad oggetto la tutela del marchio e l’interferente fattispecie di concorrenza sleale (ovverosia l’utilizzo del detto segno distintivo ex art. 2598 c.c., I comma), è delle sezioni specializzate dei Tribunali individuate ed istituite ex art. 4, comma 1, lett. h. d.lgs. 186/2003. Non è idoneo a radicare la competenza per connessione del Tribunale ordinario il cumulo oggettivo di domande proposte innanzi a quest’ultimo e volte alla tutela cautelare dei diritti alla denominazione sociale ed all’insegna, stante l’applicabilità dell’art. 104 c.p.c. alle sole ipotesi di competenza per territorio. Il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile in ipotesi di violazione delle norme poste a tutela dei segni distintivi e della libera concorrenza, non è in re ipsa, ma può essere individuato, in via presuntiva, negli effetti che normalmente e naturalmente ne conseguono, quali lo sviamento di clientela, la perdita di una quota di mercato e alle volte anche lo svilimento del segno distintivo; essi sono difficilmente riparabili per equivalente al termine del giudizio di merito, attese la capillarità e l’invasività che li caratterizza e che rende ardua la stessa individuazione e quantificazione dei danni |
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