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Sentenze e provvedimenti vari

3) Sxx Ras sui criteri di liquidazione del danno tanatologico iure proprio e iure hereditatis;
09.12.2004 - pag. 28272 print in pdf print on web

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Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, sentenza, Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli. Risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis – necessità di permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo – criteri di liquidazione – natura equitativa aspetto statico e dinamico del danno – tabelle. Liquidazione danno morale da morte del congiunto – natura equitativa - criteri di liquidazione del danno. Nella liquidazione equitativa del danno tanatologico trasmesso iure hereditatis ai congiunti vanno adottate tabelle ad hoc, che tengano conto nella determinazione del danno risarcibile dell’aspetto statico (età del danneggiato) e di quello dinamico del danno (tempo di permanenza in vita). Il danno morale da morte subito dai prossimi congiunti va liquidato, a seconda del grado di parentela, in una misura percentuale (da un terzo a due terzi) del danno che sarebbe stato riconosciuto alla vittima, se fosse sopravvissuta con un’invalidità al 100%. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 32 del r.g.a.c. 2002 vertente T R A Stxx FRANCESCO, Bxx ANTONIETTA, Stxx LEONARDO, Stxx GASPARE, elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 18, presso lo studio degli Avv. Vincenzo Pernice e Mario Marino, rappresentanti e difensori come da procura a margine dell’atto di citazione; - attori – E Bxx VINCENZO, nato a Mazara del Vallo il ..., residente in ...., - convenuto contumace - NONCHE’ RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ RAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Via Diaz n. 50, presso lo studio dell’Avv. Vito Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Pellegrino Linares, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; - convenuta – OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale. CONCLUSIONI per gli attori: “come da atto di citazione, con vittoria di spese”; per la Ras convenuta: “reiterando le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”. P R O C E S S O Con atto di citazione notificato nel febbraio del 2002, Stxx Francesco, Byy Antonietta, Stxx Leonardo e Stxx Gaspare, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, Bxx Vincenzo e la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., chiedendo che, accertata l’esclusiva responsabilità del primo nella causazione dell’incidente stradale, a seguito del quale era deceduta la loro congiunta Stxx Giusy, i convenuti fossero condannati al risarcimento di tutti i danni subiti, detratti gli anticipi già corrisposti, e quantificati in euro 171.205,46 per Stxx Francesco, euro 161.651 per Byy Antonietta, euro 176.370,03 ciascuno per Stxx Leonardo e Stxx Gaspare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; con vittoria di spese. Allegavano, in particolare, che in data 1.5.2001, alle ore 20.30, Stxx Giusy (rispettivamente figlia di Stxx Francesco e Byy Antonietta e sorella di Stxx Leonardo e Stxx Gaspare), sul lungomare Mazzini di Mazara del Vallo, altezza Piazza Mokarta, stava attraversando la carreggiata in quel momento sgombra da automezzi per dirigersi verso il marciapiede della villa comunale; che, in quel frangente, sopraggiungeva, alla guida dell’autovettura Renault Twingo, targata xxxxx, Bxx Vincenzo, il quale, dirigendosi verso piazza G.B. Quinci, investiva, dopo una forte frenata di circa 20 metri, la Stxx , che aveva già quasi ultimato l’attraversamento della carreggiata; che, in conseguenza dell’impatto con la parte anteriore destra dell’autoveicolo, la giovane veniva sbalzata per aria ad un’altezza di circa due metri, nonché successivamente scaraventata a circa tre metri e mezzo dal punto dell’impatto, ricadendo con il corpo sul margine della carreggiata, la testa e le spalle sul marciapiede; che la Stxx era stata portata presso il locale nosocomio, donde, in prognosi riservata, era stata trasferita alla divisione di rianimazione dell’Ospedale “Villa Sofia” di Palermo; che qui, dopo quattro mesi circa di degenza in condizioni cliniche gravissime, era deceduta; che la responsabilità del sinistro era da ascrivere unicamente all’imprudente ed imperita condotta di guida del Bxx , il quale aveva investito la Stxx per evidente distrazione ed eccessiva velocità; che la società convenuta aveva corrisposto in acconto ai fratelli della vittima Stxx la somma di euro 20.658,28, ai genitori quella di euro 87.023; che essi avevano diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio; che, quanto ai primi, andava loro riconosciuta la somma di euro 413.165,51 per danno biologico proprio della de cuius, oltre euro 6197,48 a titolo di danno biologico temporaneo ed euro 2065,83 per danno morale della stessa; che, quanto ai secondi, spettavano ai genitori a titolo di danno morale euro 103.291,37 ed ai fratelli euro 51.645,68; che avevano, altresì, diritto al rimborso delle spese funerarie ammontati ad euro 7746,85; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro; che, complessivamente, detratte le somme già percepite in acconto, spettavano a Stxx Francesco la somma di euro 171.205,46, a Byy Antonietta la somma di euro 161.651, a Stxx Gaspare e Leonardo la somma di euro 176.370,03 cadauno, oltre interessi e rivalutazione. Non si costituiva il convenuto Bxx Vincenzo e ne veniva dichiarata la contumacia. Si costituiva in giudizio, invece, la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., eccependo il concorso di colpa della Stxx nella produzione del sinistro; l’eccessività della quantificazione monetaria dei danni patiti effettuata dagli attori; l’avvenuta corresponsione da parte dell’assicurazione di euro 87.023 ai genitori della de cuius e di euro 20.658,28 ai fratelli; la totale satisfattività di tali somme dei danni patiti; la non riconoscibilità del risarcimento richiesto iure proprio; la necessità di fornire adeguata prova dei danni patrimoniali; l’operatività del massimale di polizza di £ 1.500.000.000; la non operatività del cumulo tra interessi e rivalutazione; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto delle domande degli attori; in subordine, per la condanna di Ras sulla base delle risultanze processuali e comunque nei limiti del massimale di polizza; con vittoria di spese. La causa, istrutita con produzione documentale e audizione di testimoni, è stata trattenuta in decisione, una volta spirati i termini assegnati alle parti ex art. 190 c.p.c.. M O T I V I 1. La domanda spiegata dagli attori è parzialmente fondata, ed in quanto tale va accolta, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. Dalla produzione documentale versata in atti - in particolare dalla relazione di servizio, dal rilievo planimetrico e dalla comunicazione della notizia di reato effettuati dalla Polizia di Stato, nonché dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. nel giudizio penale per omicidio colposo nei confronti del Bxx - si evince la concorrente responsabilità di ques’ultimo e della Stxx nella produzione del sinistro per cui è causa. In punto di fatto, risulta, da una parte, che il Bxx , alla guida della propria autovettura, mentre percorreva il lungomare Mazzini in direzione piazzale G.B. Vinci, giunto all’altezza della piazza Mokarta, effettuava una brusca frenata, lasciando sull’asfalto segni di pneumatici per 20,10 metri ed investendo la giovane Stxx , che a causa dell’urto veniva prima sbalzata in aria ad un’altezza di circa due metri e poi, ricaduta sull’autovettura, alla distanza di 7,10 metri dal punto d’impatto; dall’altra, che la ragazza stava attraversando la carreggiata ed aveva quasi raggiunto il marciapiede al momento del tragico urto. Per un verso, la lunghezza delle tracce di frenata della Twingo (metri 20,10) e la violenza dell’impatto mortale - desumibile dalla distanza del corpo esanime della giovane dal punto d’urto (metri 7,10) e dallo stesso suo decesso – sono indici inequivocabili di una velocità non adeguata al centro abitato tenuta dal Bxx , e che dal consulente del Pubblico Ministero è stata stimata (con calcolo corretto nelle premesse e nel metodo) tra i 60 ed i 65 km/h. La descritta condotta tenuta dal convenuto è colposa nella misura in cui integra una violazione delle norme prudenziali in tema di velocità codificate dal codice della strada agli artt. 141 e 142, in particolare di quella che sancisce il limite di 50 km/h in centro abitato (art. 142, comma I) e di quella che impone al conducente di regolare la velocità (anche) nell’attraversamento degli abitati (art. 141, comma III). Essa è altresì colposa – secondo gli indici propri della normale diligenza e prudenza dell’automobilista medio, prima che codificati all’art. 141, comma II, c.d.s. -, in ragione del fatto che, pur trovandosi in un tratto di strada a visibilità piena (vedi relazione del consulente del P.M., foto allegate alla stessa e comunicazione di notizia di reato), non ha scorto prima il pedone che stava attraversando la carreggiata, il che denota un difetto di attenzione nella guida, tale da pregiudicargli la possibilità di compiere, comunque, un’efficace frenata od una manovra d’emergenza alternativa. Per altro verso, anche la condotta della giovane Stxx è connotata da un profilo di imprudenza, avendo ella attraversato – come si ricava dagli elementi probatori di cui immediatamente appresso – in un tratto di strada ove non vi erano delle apposite strisce pedonali. Se, da una parte, la giovane teste De Santi ha riferito che sul posto “esistono delle strisce pedonali, precisamente a circa tre metri dal luogo dell’impatto, in corrispondenza del bar”, dall’altra, il teste Scimeni ha escluso la presenza delle stesse al momento dell’incidente. Ritiene il Giudice di dover accordare preferenza a quest’ultima deposizione, in ragione del fatto che nei rilievi eseguiti, nella relazione di servizio e nella comunicazione della notizia di reato effettuati dalla Polizia di Stato (tutti atti compiuti nell’immediatazza dei fatti), nonché nella relazione del consulente tecnico del P.M., non è v’è alcuna menzione dell’esistenza di tali strisce; è da ritenersi, con elevato grado di verosimiglianza, che siffatta circostanza fattuale, per via della sua evidente importanza processuale, non possa essere sfuggita a degli operatori professionisti. Del resto, a ben vedere, la stessa teste De Santi ha riferito che sul posto “esistono delle strisce pedonali”, non già che esse esistessero al momento del sinistro. La ricostruzione sopra effettuata delle concorrenti condotte colpose dei protagonisti del sinistro impone di considerare dotata di una maggiore efficienza causale (stimabile all’80%) quella del Bxx , attesi, da una parte, il duplice rimprovero che si può muovere allo stesso (non aver tenuto una velocità adeguata e l’essere stato non attento alla guida) e che aumenta la riconducibilità dell’evento alla sua condotta in termini più che direttamente proporzionali al mero dato quantitativo dei rilevati profili di colpa; e, dall’altra, la circostanza fattuale che al momento dell’impatto la Stxx aveva quasi terminato l’attraversamento (vedi teste De Santi, schizzo planimetrico della P.S., relazione di consulenza del P.M., dichiarazioni di Scimemi assunto a s.i.t.), con ciò notevolemente diminuendo la riconducibilità dell’evento alla propria condotta colposa. 2. Accertata la concorrente responsabilità nella causazione dell’evento dannoso nei termini di cui sopra, si può passare alla liquidazione dei danni richiesti dagli attori. 3. E’ orami acquisizione pacifica della giurisprudenza sia di legittimità che di merito la risarcibilità del danno tanatologico tanto iure proprio quanto iure hereditatis (Cass., 02.04.2001, n. 4783; 1623/2000; Cass. Civ., Sez. III, 25.2.1997 n.12704). 4. Va verificata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ai congiunti della Stxx nella qualità di eredi legittimi, in primo luogo, del risarcimento dei danni (biologico e morale) patiti della giovane deceduta ed ad essi trasmessi iure hereditatis. 5. Quanto al danno biologico, è noto che la giurisprudenza richiede per la sua riconoscibilità un apprezzabile lasso di permanenza in vita del de cuius tra il sinistro e la morte (Cass. Civ., Sez. II, 2.4.2001 n. 4783; Cass. Civ, 29.5.1996 n. 4991), al fine di consentire lo spiegarsi della patologia sulla persona della vittima e l’ingresso nel suo patrimonio del correlativo diritto alla posta risarcitoria. I circa quattro mesi (dall’1.5.2001 al 23.8.2001) intercorsi tra il sinistro ed il trapasso della Stxx devono, ai superiori fini, considerarsi indubbiamente un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile, anche in ragione dell’estrema gravità dei postumi invalidanti della stessa (da subito in coma irreversibile; confronta documentazione medica agli atti del fascicolo di parte attrice, ed in particolare relazione medica del 09.07.01 a firma del dr. Giammona, nonché relazione del dr. Romeo, ove si evidenziano “esiti di gravissimo trauma cranio encefalico di tipo commotivo e con stato di coma persistente, valutabile con la G.C.S. con 5 punti; con esiti di politraumatismi”). Resta il problema della determinazione della misura e della conseguente liquidazione di tale danno; al riguardo, è opportuno rammentare che essa rimane, anche laddove ancorata a tabelle od altri criteri di determinazione, pur sempre una liquidazione intrinsecamente e necessariamente equitativa, in ragione della natura non patrimoniale degli interessi lesi. E’ noto che alcuni giudici di merito hanno riconosciuto in tali ipotesi un danno biologico del 100%, mentre altri hanno cercato di ancorare la liquidazione del danno ad una valutazione congiunta del dato statico dell’età della vittima e di quello dinamico del tempo di permanenza in vita. Questo Giudice non condivide il primo orientamento, perché esso finisce surrettiziamente con il risarcire, anziché il danno derivante dalla lesione del bene salute, quello derivante dalla lesione del bene vita (che non può essere risarcito al defunto per il semplice ed intuitivo fatto che al momento dell’evento dannoso questi ha cessato di vivere e quindi nessuna posta risarcitoria può entrare a far parte del suo patrimonio; vedi Cass. 25.2.1997 n. 1704; Cass. 29.5.1996, n. 4991; Corte Costituzionale 372/1994). Preferibile, invero, appare il secondo orientamento (inaugurato dal Tribunale di Lecce, seguito dal Tribunale di Milano e da molti altri ancora), che ha il pregio di adattare la liquidazione alla particolarità ontologica del danno in esame e di far leva sostanzialmente sull’invalidità temporanea (e non già su quella permanente); in concreto, sono state redatte tabelle ad hoc, in cui il sopra riferito aspetto statico del danno viene liquidato con un importo minimo fisso, che, in considerazione dell’età e anche per il caso di sopravvivenza di un solo giorno, varia da 5.164,5 euro fino a 10 anni, a scalare di euro 516,45 ogni 10 anni, sino a 516,45 oltre i 90 anni; quello dinamico mediante attribuzione di euro 516,45 per ogni giorno successivo per i primi dieci giorni ed un importo decrescente per i giorni successivi (in ragione di periodi di 10 giorni ed a scalare di euro 51,645 per ogni periodo dal massimo indicato sino al minimo di 51,645 euro al giorno dopo il novantesimo). Nel caso di specie, dunque, alla vittima va riconosciuto per l’aspetto statico l’importo di euro 4.648,05, avendo essa l’età di 16 anni al momento del decesso (II fascia), per quello dinamico l’ulteriore somma di euro 29.179,225; per un totale, quindi, di euro 33.827,275 all’attualità, che va, da ultimo, decurtato del 20% in ragione della misura di corresponsabilità della Stxx nella causazione del sinistro; si arriva così all’importo finale, all’attualità, di euro 27.061,82. Tale posta risarcitoria si è trasmessa ai figli ed ai genitori secondo le rispettive quote ereditarie ex art. 571 c.c. (1/4 ciascuno, pari ad euro 6.765,455). 6. Va liquidato, poi, il danno morale patito dalla vittima e trasmesso agli eredi. Esso non può che essere agganciato al danno biologico riconosciuto (e quindi ai sottesi criteri dell’età e del tempo di permanenza in vita) e va liquidato nel doppio dello stesso, in ragione dell’estrema gravità dell’incidente, della lesioni riportate e del prolungato ed angosciante stato di coma della vittima; spettano agli attori, dunque, a titolo di danno morale iure hereditatis 13.530,91 euro all’attualità cadauno. 7. Spetta, poi, agli attori il risarcimento dei danni patiti iure proprio, ovverosia per diretta lesione della propria sfera giuridica in conseguenza del fatto illecito. 8. Va risarcito ex art. 2059 c.c. ai congiunti della vittima il danno morale derivante dalla morte della stessa, attesi l’accertamento in concreto e di cui sopra di rilevanti profili di colpa in capo al Bxx e, consequenzialmente, l’integrazione del reato d’omicidio colposo (a prescindere, quindi, dalla condivisibilità o meno di quanto affermato nella recente sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 7282 del 12 maggio 2003, la quale ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale anche in presenza di una colpa presunta, e, soprattutto, delle ancora più rivoluzionarie sentenze della Cassazione, Sez. III n. 8827 e 8828 del 31.05.2003, le quali hanno riconosciuto la risarcibilità del danno morale anche al di fuori della ricorrenza di un fatto reato, laddove vi sia stata lesione di interessi costituzionalmente garantiti). Anche la liquidazione del danno morale derivante dal fatto illecito del terzo sfugge, per la natura non patrimoniale degli interessi lesi, ad una valutazione economica vera e propria. Ogni tentativo di razionalizzare il calcolo in esame non può, consequenzialmente, far obliare che la liquidazione, quand’anche tabellare, rimane equitativa e che, nello sforzo di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, vanno tenuti presenti fattori quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia, la minore o maggiore gravità del fatto lesivo ed ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del pretium doloris. Tenuto presente quanto sopra e senza dimenticare, peraltro, che nessuna somma di denaro può lenire la sofferenza causata dal vuoto che ingenera nei propri cari la scomparsa di un congiunto (specie se si tratta, come nel caso di specie, di una ragazza di appena 16 anni), ritiene questo Giudice di doversi discostare dai criteri di liquidazione, pure in precedenza seguiti, adottati dal Tribunale di Roma. La liquidazione del danno morale ai supersititi secondo le tabelle elaborate dal detto Tribunale, infatti, pur indicando dei fattori di correzione, quali la convivenza del danneggiato con il de cuius, la presenza od assenza di altri familiari conviventi, parte da importi prefissati per ciascuna categoria di congiunti, senza tenere in considerazione l’età della vittima, evidentemente basilare nella valutazione della sofferenza patita dai superstiti (anche se, ad onor del vero, siffatto elemento può essere comunque considerato, anche adottando il criterio tabellare capitolino, come fattore finale di correzione, lasciato al prudente apprezzamento del Giudice). Re melius perpensa, appare preferibile l’adozione dei criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza partenopea (vedi tabelle in Guida al diritto, Dossier n. 22 del 1.6.2002) e seguiti da magna pars della giurisprudenza di merito, con la sola precisazione di cui appresso. Il danno, in questione, dunque, secondo siffatto modello liquidatorio, può compiersi prendendo per base di calcolo il danno morale che sarebbe stato riconosciuto al defunto, se fosse sopravvissuto con una invalidità del 100%: alla persona sopravvissuta con tale percentuale d’invalidità spetterebbe, al detto titolo, una percentuale variabile tra ½ ed ¼ del predetto danno biologico, in ragione di fattori quali l’età della persona offesa, la minore o maggiore gravità del fatto lesivo ed altri eventualmente emergenti nel caso singolo; calcolato il danno morale spettante in concreto alla vittima primaria, ai congiunti spetta, allo stesso titolo, una somma percentuale del primo, variabile da un terzo sino ad un mezzo per i genitori, sino a due terzi per il coniuge ed i figli e sino ad un quarto per i fratelli. Tale schema, come si diceva, merita di essere condiviso, ad eccezione della percentuale riconoscibile ai genitori conviventi, che per il Tribunale di Napoli può essere liquidato in una somma che arriva sino alla metà del danno morale riconosciuto alla vittima primaria. Ritiene, invece, questo Giudice che esso debba essere riconosciuto sino a due terzi del danno morale del de cuius, al pari della percentuale riconosciuta al coniuge, la cui sofferenza non può ritenersi, alla stregua del comune sentire sociale (sempre in astratto e salvo il caso concreto), maggiore di quella dei genitori conviventi. Chiarito quanto sopra in diritto e ricordato che in punto di fatto la vittima aveva 16 anni al momento del decesso, che il danno è lamentato dai genitori Stxx Francesco ed Antonietta Byy, e dai fratelli Gaspare e Leonardo (rispettivamente di anni 53, 54, 20 e 19 al momento del sinistro), tutti conviventi, che non risulta, peraltro, che il nucleo familiare fosse travagliato da particolari divisioni o incomprensioni, agli attori può riconoscersi, a titolo di danno morale iure proprio: - a Stxx Francesco e Byy Antonietta, in qualità di genitori conviventi della vittima, la somma all’attualità di euro 146.949,3 cadauno (partendo da euro 551.059,91, danno biologico spettante alla vittima secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Marsala; somma ridotta della metà, in ragione della giovanissima età e del prolungato ed angoscioso stato di coma antecedente il decesso, per ottenere il danno morale della vittima, pari ad euro 275.529,955; somma, a sua volta, ridotta di un terzo, in ragione degli stessi fattori suddetti e della convivenza con la figlia Giusy, per ottenere il danno morale delle vittime secondarie, pari ad euro 183.686,63; somma, da ultimo, ridotta del 20% in ragione del ritenuto concorso di colpa della de cuius); - a Stxx Gaspare e Leonardo, in qualità di fratelli conviventi, la somma all’attualità di euro 55.105,991 cadauno (partendo da euro 551.059,91, danno biologico spettante alla vittima secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Marsala; somma ridotta della metà, in ragione della giovanissima età e del prolungato ed angoscioso stato di coma antecedente il decesso, per ottenere il danno morale della vittima, pari ad euro 275.529,955; somma, a sua volta, ridotta di tre quarti, in ragione degli stessi fattori suddetti e della convivenza con la sorella Giusy, per ottenere il danno morale delle vittime secondarie, pari ad euro 68.882,48; somma, da ultimo, ridotta del 20% in ragione del ritenuto concorso di colpa della de cuius). 9. Stxx Francesco ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali per spese funerarie, asseritamente ammontanti ad euro 7764,85. La fattura e le cedole in atti, tuttavia, comprovano esborsi per euro 2302 ed in tali limiti deve essergli riconosciuto il risarcimento richiesto, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici istat a partire dalla data degli esborsi sino ad oggi. 10. A compensazione dell’ulteriore danno, da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma risarcitoria dovuta (danno che deve intendersi domandato dall’attore con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi agli attori interessi sulle somme riconosciute a titolo di danno biologico e morale (somme liquidate all’attualità e quindi tenendo conto del fattore svalutazione) al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull’importo totale riconosciuto svalutato in base agli indici Istat fino alla predetta data dell’accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici; quanto all’importo spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale gli interessi decorrono sulle somme via via rivalutate anno per anno dalla data del fatto lesivo sino ad oggi. 14. Sull’intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento agli attori - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza. 15. I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento nei confronti degli attori delle somme e degli interessi di cui sopra, con detrazione di quanto già percepito a titolo di provvisionale (euro 87.023 cadauno per i genitori ed euro 20.658,28 per i fratelli), somme da rivalutarsi alla data odierna secondo i predetti indici istat. 16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. p.q.m. Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, ogni altre domanda, istanza ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l’effetto, condanna, in solido, Bxx Vincenzo e la Ras Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti di Di Stxx Francesco, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 169.526,665 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; nei confronti di Byy Antonietta, allo stesso titolo, della complessiva somma di euro 169.526,665, oltre interessi come in motivazione; previa detrazione nei confronti di entrambi della somma di euro 87.023 cadauno, già percepita a titolo di acconto, da rivalutarsi alla data odierna secondo gli indici istat; nei confronti di Stxx Leonardo e Stxx Gaspare, allo stesso titolo, della complessiva somma di euro 75.381,356 cadauno, oltre interessi come in motivazione; previa detrazione nei confronti di entrambi della somma di euro 20.658,28 cadauno, già percepita a titolo di acconto, da rivalutarsi alla data odierna secondo gli indici istat; 2) condanna i convenuti in solido alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.477,43 di cui 195,38 per spese, 8.100 per onorari, 2.182,05 per competenze, oltre 10% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Mazara del Vallo, il 15.05.2004. Il Giudice Pier Luigi Tomaiuoli


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