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"Il piu' piccolo atto e' meglio della migliore intenzione" - John Burroughs



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Sentenze e provvedimenti vari

9) Eredità Txx; chiusura di un eredità giacente per decorso del termine prescrizionale di accettazione dell'eredità e devoluzione dei beni allo stato.
09.12.2004 - pag. 28270 print in pdf print on web

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Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, Decreto, estensore Giudice unico dott. Tomaiuoli.

Eredità giacente – morte dell’esecutore testamentario incaricato dell’istituzione di una fondazione erede universale – inefficacia della disposizione – apertura della delazione legittima – decorso del termine per l’accettazione dell’eredità – acquisto dei beni relitti in capo allo Stato - chiusura dell’eredità giacente.

In caso di disposizione mortis causa di attribuzione della qualità di erede ad un’erigenda fondazione, la morte dell’esecutore testamentario incaricato di provvedere alla istituzione della stessa estingue il rapporto di mandato e determina l’inefficacia della disposizione testamentaria.

In tale ipotesi, in applicazione analogica della norma di cui all’art. 522 c.c., non potendosi far luogo alla rappresentazione in mancanza della venuta ad esistenza dell’erede e non potendo operare l’accrescimento in difetto di nomina di altri eredi, deve ritenersi automaticamente operante la delazione legittima.

Decorso il termine per l’accettazione dell’eredità, parificabile alla mancanza di eredi successibili di cui all’art. 586 c.c., si verifica ope legis l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti.

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI PARTANNA

In persona del Giudice unico Pier Luigi Tomaiuoli

Letti gli atti del fascicolo 42/00 relativo all’eredità giacente di Vita Tyy;

visti gli artt. 480, 532, 586, 523 c.c.;

rilevato che l’apertura della successione de qua risale al lontano 29.01.1955;

rilevato che dal testamento pubblico versato in atti risulta che la de cuius ebbe ad istituire erede universale un orfanotrofio intitolato a proprio nome, nella forma giuridica della fondazione, erigenda dall’esecutore testamentario all’uopo nominato, dottor Rocco Pxx Asaro;

rilevato che il predetto esecutore testamentario risulta essere deceduto in data 10.06.1972, prima di essere riuscito ad ottenere il riconoscimento giuridico dell’istituenda fondazione;

considerato tale decesso determina l’estinzione del mandato post mortem - tale dovendosi qualificare il rapporto insorto tra il de cuius e l’esecutore testamentario – in virtù della norma di cui all’art. 1722 c.c.;

considerato che, pertanto, alla morte del dottor Pxx, in assenza di una sostituzione testamentaria dell’esecutore nominato ex art. 700 c.c., deve ritenersi venuta meno l’efficacia della disposizione testamentaria di cui sopra;

ritenuto che alla fattispecie in esame non può applicarsi la norma di cui all’art. 630, II comma c.c., con conseguente devoluzione dei beni al Comune di Partanna (in luogo del soppresso ente comunale per l’assistenza), avendo la detta norma riguardo alla diversa ipotesi di impossibilità della persona nominata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte le generiche disposizioni testamentarie in favore di poveri e simili (nel caso di specie la volontà del de cuius è specifica ed alla persona nominata non è demandata la semplice individuazione di un ente beneficiario qualsiasi);

considerato che in assenza di una specifica norma che regoli la fattispecie in esame deve farsi riferimento ai principi generali che regolano le successioni;

ritenuto che all’uopo soccorre la norma di cui all’art. 522 c.c., dettata in materia di rinunzia all’eredità, ma espressione dei mentovati principi generali ed in forza della quale, nel caso in cui il testatore non abbia disposto una sostituzione all’erede istituito e non abbia luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674 c.c., ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677 c.c.;

considerato, pertanto, che – non avendo provveduto la Tyy alla sostituzione, non potendosi far luogo alla rappresentazione in mancanza della venuta ad esistenza dell’erede e non potendo operare l’accrescimento in difetto di nomina di altri eredi –, quanto meno dalla data dell’inefficacia della delazione testamentaria, (coincidente nel caso di specie con la morte dell’esecutore testamentario), se non ex art. 456 c.c. dall’apertura della successione, deve ritenersi automaticamente operante la delazione legittima;

considerato che in entrambi i casi ora considerati risulta (ampiamente) prescritto il diritto dei chiamati all’accettazione dell’eredità, che ex art. 480 c.c. può essere esercitato entro 10 anni dall’apertura della successione;

ritenuto che il decorso del termine per accettare, parificabile alla mancanza di eredi successibili di cui all’art. 586 c.c., determina l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti (vedi Pretura di Roma del 13.05.1997, in “Il Nuovo Diritto”, 1988, pg.77; Tribunale di Palermo, 14.07.1991 in “Vita Notarile”, 1991, pg. 711; Pretura Civitanova Marche del 13.03.1996; in dottrina, Mengoni, in Commentario Scialoia Branca sub art. 586 c.c., pg. 126 e ss.);

ritenuto, altresì, che a fronte di tale acquisto automatico ed ope legis la giacenza dell’eredità - strumentale alla conservazione ed alla gestione dei beni in pendenza dell’accettazione da parte degli eredi – non ha alcuna ragione d’essere;

rilevato, infine, che non risulta ancora compiuto l’inventario dei beni ed alcun atto di gestione concreta dell’eredità;

considerato, peraltro, che l’assenza di un attivo ereditario è d’impedimento ad una liquidazione del compenso al curatore nominato; che, in ogni caso, trattandosi di attività espletata in seguito allo spirare del decennio di cui all’art. 480 c.c., ossia allorquando l’acquisto del compendio ereditario si è già trasferito in capo allo Stato ex art. 586 c.c., l’autorità giudiziaria non può procedere alla liquidazione del compenso al curatore;

rilevato che nel compendio ereditario risulterebbero – stando al ricorso per l’apertura dell’eredità giacente presentato dal Comune di Partanna - essere ricompresi svariati beni immobili di cui meglio all’inventario allegato al detto ricorso;

considerato che unico soggetto legittimato alla cura ed alle azioni personali o reali di rivendicazione di tali beni è lo Stato, erede necessario, sia pure intra vires hereditatis;

P.Q.M.

revoca l’apertura della curatela dell’eredità giacente di Vita Tyy;

manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto, unitamente a copia del ricorso per l’apertura della curatela, all’Ufficio del Demanio territorialmente competente per le determinazioni di spettanza; si comunichi, altresì, il decreto al curatore, al Comune di Partanna ed all’Amministrazione prefata.

Partanna, 14.06.2004

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli


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