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"L'accidia e' l'avversione all'operare, mista a noia e indifferenza." - Wikipedia



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Sentenze e provvedimenti vari

1) Inail Lx sulla natura (restitutoria o risarcitoria) dell'azione ex art. 28 l. 990/69 e sulle ricadute in tema di prescrizione;

09.12.2004 - pag. 28257 print in pdf print on web

T

Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli

Azione di ripetizione dell’Inail ex art. 28 l. 990/1969, ultimo comma – natura restitutoria ob causam finitam – prescrizione decennale – sussistenza - comportamento dell’assicurato – elemento soggettivo – esclusione.

L’azione accordata all’assicuratore dall’art. 28, ultimo comma, l. 990/1969, per la ripetizione degli oneri assicurativi sociali, in ipotesi di pregiudizio arrecato dall’assicurato al diritto di surroga del primo, è da ritenersi una vera e propria azione di ripetizione ob causam finitam, conseguente ad una sorta di risoluzione legale del rapporto assicurativo sociale.

Ne deriva che l’azione speciale de qua è di tipo restitutorio, a differenza di quella risarcitoria prevista in via generale dall’art. 1916, III comma, c.c, e che il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione di cui all’art. 28 L. 990/1969 è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non già quello quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

Dall’inquadramento suddetto deriva, altresì, che il comportamento dell’assicurato pregiudizievole del diritto di surroga dell’assicurazione non deve essere caratterizzato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa di cui all’art. 2043 c.c., ma è sufficiente che determini oggettivamente nocumento alle ragioni “surogatorie” dell’assicurazione, assunto a presupposto legale dell’insorgenza dell’obbligo restitutorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO

in persona del dr. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2001 e vertente

TRA

INAIL, in persona del direttore regionale per la Sicilia p.t., elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 35, presso gli uffici della sede Inail, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo, per procura generale ad lites per atto notar La Spina;

attore

E

Lxx GIUSEPPE, elett.te domiciliato in Mazara del Vallo, Via Madonna del Paradiso, n. 101, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Chiofalo, rappresentante e difensore come da procura a margine della comparsa di risposta;

convenuto

OGGETTO:

Diritto di ripetizione dell’assicurazione sociale ex art. 28, ultimo comma, l. 990/69.

CONCLUSIONI per l’attore: “come da atto di citazione”; per il convenuto: “per il rigetto della domanda attorea perché infondata e in subordine chiede l’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa nei termini di legge, ed ancora per la prescrizione del diritto e la pretesa azione di surroga o di rivalsa esercitata dall’Inail nei confronti del convenuto. Conclude, altresì, come in atti e verbali di causa, con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato nel gennaio del 2001, l’Inail conveniva in giudizio Lxx Giuseppe, chiedendo al Tribunale adito di condannarlo al rimborso in proprio favore della somma di £ 39.565.478, oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero la minor somma ritenuta di giustizia; in via subordinata, al pagamento della somma di £ 12.300.000, indebitamente percepita dall’Alpi Assicurazioni in data 30.9.1991, maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali; con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

Allegava, in particolare, l’attore che con atto di citazione notificato nel 1995 l’Inail aveva convenuto innanzi al giudice di pace di Mazara del Vallo Lxx Giuseppe, esponendo che questi era rimasto coinvolto in data 15.11.1990, a bordo del proprio trattore, in un incidente stradale in conseguenza del quale aveva riportato lesioni personali, che avevano dato luogo al pagamento delle prestazioni di legge, ammontanti a £ 39.565.468; che in data 16.5.1991, il Lxx, pur consapevole dell’esito della richiesta d’indennizzo avanzata dall’Inail, aveva rilasciato alla compagnia assicuratrice quietanza liberatoria per l’importo di £ 12.300.000, dichiarando contestualmente di non aver diritto a prestazioni previdenziali; che nelle more l’Inail, in data 26.2.1992, ignaro di tale definizione transattiva, aveva diffidato il Lxx a non stipulare accordi con il terzo responsabile, così manifestando l’intenzione di esercitare il proprio diritto di surroga; che la concreta attuazione di tale diritto era stata pregiudicata dalla condotta del Lxx, avendo l’assicurazione opposto all’attore la definizione del sinistro antecedente la propria richiesta di rimborso ex art. 28 legge 990/1969; che il giudice di pace aveva condannato il Lxx al pagamento in favore dell’Inail della somma di £ 5.113.520; che il Tribunale di Marsala, in appello, aveva annullato la sentenza di primo grado, per incompetenza del giudice di pace adito, rimandando le parti innanzi al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo; che, ai sensi dell’art. 28 l. 990/69, l’assicurazione, prima di liquidare il danno all’interessato, deve acquisire preventivamente la dichiarazione che questi non ha diritto a prestazioni da parte di enti previdenziali od assicurazioni sociali; che, nel caso in cui questi falsamente dichiari di non aver diritto ad esse, gli enti e le assicurazioni predetti possono esperire azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato per la ripetizione delle somme corrispondenti agli oneri sostenuti; che la condotta del convenuto era in ogni caso lesiva ex art. 2043 c.c. del diritto dell’Inail a ripetere dal terzo responsabile le somme erogate a titolo d’indennità.

Si costituiva Lxx Giuseppe, eccependo l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Marsala del 18.7.2000; nel merito, la prescrizione del presunto diritto dell’Inail, essendo l’azione di surroga soggetta alla prescrizione biennale decorrente dalla data di chiusura del procedimento penale o dalla data di conseguimento della somma dovuta; che il convenuto al momento della dichiarazione alla compagnia assicuratrice non aveva ricevuto alcuna somma da parte dell’ente previdenziale e non era in alcun modo al corrente di averne diritto; che dalla somma di £ 12.300.000 ricevuta dall’assicurazione Alpi andavano comunque detratte, per effetto della sentenza n. 365/91 della Corte Costituzionale, quelle percepite a titolo di danno biologico e morale; che la somma pagata al Lxx a titolo di inabilità temporanea dall’Inail era di £ 5.113.520, mentre l’importo liquidato dall’Alpi allo stesso titolo era inferiore a £ 1.100.000 e solo su di esso l’Inail poteva agire in surroga; tutto quanto sopra premesso, concludeva, in via pregiudiziale per la dichiarazione d’estinzione del processo; in via preliminare, per la dichiarazione di prescrizione del diritto azionato; in via principale, per il rigetto della domanda attrice; in via subordinata, per la condanna del Lxx alla restituzione della sola somma percepita a titolo di inabilità temporanea assoluta; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

All’udienza del 02.03.04 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di estinzione del processo sollevata da parte convenuta per decorso del termine semestrale per la riassunzione del medesimo, in seguito all’avvenuta declaratoria in appello dell’incompetenza per valore del giudice di pace di Mazara del Vallo, in favore del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo.

Anche a voler ritenere, infatti, applicabile al caso di specie la norma di cui all’art. 353 c.p.c. (che appare, invero, unicamente riferita alla pronuncia di difetto di giurisdizione e, in passato, di difetto di competenza per valore del conciliatore pronunciata dal pretore), la riassunzione sarebbe comunque tempestiva in quanto addirittura avvenuta entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (e non già, come richiesto dalla norma, dalla notificazione della stessa).

2. Va, del pari, preliminarmente rigettata l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dall’Inail.

Tale diritto trova il suo fondamento nell’ultimo comma dell’art. 28 l. 990/1969, che - analogamente (e salve le differenze di cui infra) alla norma di cui all’art. 1916, III comma c.c. - attribuisce all’assicurazione sociale azione per la ripetizione degli oneri sostenuti nei confronti dell’assicurato, che abbia pregiudicato il suo diritto di surroga.

E’ necessario, al fine di ricavare sia il regime della prescrizione che quello processuale dell’onere della prova (anche in punto di poteri suppletivi del giudice, come meglio si chiarirà dappresso), appurare la natura di tale azione e del correlativo diritto sottostante.

La dizione normativa “ripetizione” di cui al detto ultimo comma dell’art. 28 l. 990/1969 e la contestuale limitazione dell’ambito applicativo della stessa agli oneri assicurativi sociali versati inducono a ritenere che si tratti di una vera e propria azione di ripetizione ob causam finitam, per una sorta di risoluzione legale del rapporto assicurativo sociale conseguente al pregiudizio arrecato alle ragioni dell’ente erogatore dal comportamento dell’assicurato.

Ne deriva che l’azione speciale de qua è di tipo restitutorio, a differenza di quella risarcitoria (Cass., 347/1998) prevista in via generale dall’art. 1916, III comma, c.c., in forza del quale l’assicurato, che abbia pregiudicato il diritto di surrogazione dell’assicurazione, è “responsabile” verso quest’ultima.

Ne consegue che il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione di cui all’art. 28 L. 990/1969 è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non già quella quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., né tampoco, come sostenuto da parte convenuta, quello biennale di cui al II comma del medesimo articolo, riguardante la diversa (come ampiamente chiarito dallo stesso Tribunale di Marsala in sede di appello) ipotesi dell’azione risarcitoria dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli.

E’ noto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia, nel caso di specie, dal verificarsi del pregiudizio al diritto di surroga dell’assicurazione sociale, realizzatosi con il pagamento da parte dell’assicurazione responsabile al danneggiato.

Essendo tale pagamento intervenuto in data 30.9.1991 ed avendo l’Inail efficacemente interrotto la prescrizione con raccomandata ricevuta il 14 giugno del 1994, l’eccezione è infondata.

3. Nel merito, la domanda attrice è parzialmente provata ed in quanto tale va accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Si è già detto che l’Inail ha azionato, ex art. 28, ultimo comma, l. 990/69, il proprio diritto alla “ripetizione” degli oneri versati al Lxx in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli, ed in relazione al quale lo stesso ha beneficiato di un risarcimento da parte dell’Alpi società assicuratrice la responsabilità civile automobilistica del terzo danneggiante, dichiarando alla stessa Alpi che non aveva diritto a prestazioni da parte di enti di previdenza o assicurazioni sociali.

Dall’inquadramento dell’azione de qua siccome azione di ripetizione e non già risarcitoria deriva, a parere di questo giudice, che il comportamento del Lxx pregiudizievole del diritto di surroga dell’assicurazione non debba essere caratterizzato dal necessario elemento psicologico del dolo o della colpa di cui all’art.2043 c.c., ma è sufficiente che determini oggettivamente pregiudizio alle ragioni “surogatorie” dell’assicurazione, assunto a presupposto legale dell’insorgenza dell’obbligo restitutorio.

La dichiarazione obiettivamente falsa rilasciata dal Lxx di non avere diritto a prestazioni previdenziali o assicurative sociali ed il successivo pagamento da parte dell’assicurazione responsabile al danneggiato hanno, dunque, fatto sorgere il diritto dell’Inail alla restituzione degli oneri versati al convenuto.

Solo per completezza di motivazione, osserva il giudice che anche a voler considerare l’azione de qua siccome azione risarcitoria, il Lxx sarebbe comunque responsabile del pregiudizio arrecato all’attore con la sua condotta.

Per ritenere sussistente l’elemento psicologico dell’illecito aquiliano, infatti, la dichiarazione resa all’assicurazione per la responsabilità civile avrebbe dovuto essere accompagnata o dalla consapevolezza della spettanza dell’indennità da parte dell’Inail o dalla colpevole ignoranza di essa.

Nel caso di specie, pur non essendovi prova del dolo da parte del Lxx, la sua condotta non può non essere considerata colposa.

E’ vero, infatti, che la dichiarazione resa all’assicurazione Alpi, non contestata e documentalmente provata, risale al 16.5.1991, allorquando il Lxx non aveva ancora ricevuto notizie relativamente alla costituzione della rendita per la compromissione della propria capacità lavorativa (18.06.1991) ed alla liquidazione dell’indennità per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro (28.06.1991).

E’, pur tuttavia, provato documentalmente che già in data 15.11.1990 il Lxx aveva avanzato all’Inail, per il tramite del Patronato Inas-Cisl, domanda di pagamento dell’indennità per inabilità temporanea.

Non può considerarsi rispondente a canoni ordinari di diligenza il mancato avviso da parte del danneggiato all’assicurazione Alpi della presentazione di tale richiesta e, addirittura, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali, senza attendere una risposta da parte dell’Inail.

Il convenuto, dunque, avendo compromesso con la sua condotta, rilevante alla stregua di entrambi gli inquadramenti prospettati, il diritto di c.d. surroga preferenziale (o in prededuzione) dell’Inail relativo alle prestazioni da esso erogate e di cui al III comma dell’art. 28, l. 990/1969, è tenuto, a mente del comma successivo, alla restituzione nei confronti dell’attore degli oneri ad esso corrisposti.

Non è contestato che il Lxx abbia ricevuto dall’ente convenuto la somma di £ 5.113.520 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta e, pertanto, esso va condannato alla restituzione di tale somma.

L’Inail ha richiesto la condanna del Lxx alla restituzione anche delle somme percepite a titolo di rendita per inabilità permanente.

La prova testimoniale esperita con il funzionario dell’ente (teste Pernice) – ammessa dal precedente giudice istruttore perché non vertente su un pagamento dedotto come manifestazione di volontà contrattuale, ma siccome spostamento patrimoniale (ormai) privo di causa (Cass., 19.4.1993, n. 4583) - ha consentito di appurare che, in effetti, il Lxx percepisce tale rendita, ma non v’è certezza probatoria alcuna, in assenza di produzione di prove documentali da parte dell’attore, sull’entità della stessa.

Né una consulenza tecnica (pure richiesta da parte attrice) sulla persona del convenuto, volta ad appurare l’entità delle prestazioni assicurative alle quali ha diritto in conseguenza dell’infortunio, avrebbe potuto dissipare tale incertezza, posto che oggetto del presente giudizio non è la determinazione delle indennità spettanti al Lxx, ma la restituzione di quelle effettivamente versate allo stesso dall’assicurazione sociale (il cui accertamento non può essere rimesso alla c.t.u., a pena di una macroscopica lesione dell’onere probatorio gravante sulla parte attrice ex art. 2967 c.c.).

In tale situazione di incertezza sull’entità della rendita, stante l’impostazione che precede in punto di qualificazione giuridica della domanda, non appare possibile ricorrere allo strumento suppletivo della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., evidentemente possibile esclusivamente in ipotesi di azione risarcitoria.

La domanda attrice, pertanto, relativamente a tale punto, va rigettata per difetto di prova.

Non ha pregio l’eccezione di parte convenuta, secondo cui l’azione di ripetizione dell’Inail non potrebbe incidere sulle voci della somma riconosciutale dall’assicurazione che vanno a risarcire il danno biologico e morale.

In primo luogo, il convenuto non ha in alcun modo allegato, prima che provato, la natura delle voci risarcite dall’assicurazione.

In secondo luogo, la detta eccezione, in seguito alla nota sentenza n. 319/1989 della Corte Costituzionale (la sentenza n. 356/1991 della Consulta citata da parte convenuta riguarda, invece, l’analoga pronuncia d’incostituzionalità in parte qua dell’art. 1916 c.c.), ha un senso nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore della responsabilità civile automobilistica, allorquando questi abbia operato una prededuzione nei confronti dell’assicuratore sociale pregiudicando il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni alla persona non coperti dalla assicurazione sociale, ovvero tra l’assicuratore sociale e l’assicurazione della r.c.a., allorquando il primo pretenda di surrogarsi in danno del detto diritto del danneggiato.

Il limite cennato, dunque, può inerire l’azione diretta (più che surrogatoria) azionata dall’Inail ex art. 28, III comma, l. cit., ma non può incidere sul differente diritto alla ripetizione azionato nel presente giudizio.

Il Lxx, conclusivamente, va condannato alla restituzione in favore dell’Inail della somma di euro 2.641, oltre interessi legali, che, in assenza di prova della mala fede dell’attore (insufficiente essendo a tale fine la richiesta d’indennità presentata per il tramite del patronato), decorrono ex art. 2033 c.c. dal giorno della prima domanda giudiziale.

4. Non è fondata la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Le spese del grado di appello (e del primo grado innanzi al giudice di pace di Mazara del Vallo), infatti, sono state correttamente liquidate dal Tribunale di Marsala ed esulano dall’ambito del presente giudizio, le cui spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna Lxx Giuseppe alla restituzione in favore dell’attore della complessiva somma di euro 2.641, oltre interessi come in motivazione;

2) condanna Lxx Giuseppe alla restituzione nei confronti dell’attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.830, di cui euro 893 per diritti, oltre spese generali ex art. 10 L.P., iva e cpa come per legge.

Mazara del Vallo, 19.06.2004

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli


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