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Viva, viva la Vietti bis... - Riforma del diritto delle professioni intellettuali

Tutti entusiasti. Il testo. Via libera alla pubblicita' informativa
22.11.2004 - pag. 28208 print in pdf print on web

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Titolo I Parte generale Capo I

Articolo 1 - Oggetto 1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato. 3. Le presente legge determina i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. 4. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o a quest’ultimo equiparato. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per “professione”, la professione intellettuale; b) per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II della presente legge, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione in albi previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria; c) per “professione riconosciuta”, la professione di cui al titolo III della presente legge; d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato; f) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente; g) per “categoria”, l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale; h) per “esercizio professionale”, l'esercizio della professione; i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa; j) per “legge”, la legge e gli atti equiparati dello Stato; k) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale; l) per “ordine”, il consiglio nazionale e gli ordini territoriali; o) per “consiglio nazionale”, il consiglio nazionale dell'ordine professionale; p) per “esame di stato”, l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione; q) per “consiglieri” i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine Territoriale r) per “associazioni”, le associazioni fra professionisti s) per “sindacati”, i sindacati dei professionisti.

Articolo 3 - Finalità 1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di: a) garantire e tutelare, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la concorrenza; b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale; c) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza; d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; e) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista; f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività; g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale; Capo II

Articolo 4 - Esercizio della professione 1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. 2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

Articolo 5 - Liberi professionisti 1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria secondo quanto previsto al capo III del presente titolo. 2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile. 3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Articolo 6 - Professionisti dipendenti 1. I professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria. 2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria. 3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 4. Ai dipendenti pubblici si applicano le disposizioni di cui al capo IV del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Capo III

Articolo 7 - Il tipo della società tra professionisti 1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato “STP-Società tra professionisti”, che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ovvero da quanto previsto al secondo e terzo comma del presente articolo. 2. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che: a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria; b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società; c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di “socio non professionista”, salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria. 3. Alla società costituita ai sensi del secondo comma del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali. 5. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. Articolo 8 - La società interprofessionale 1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società, costituita ai sensi dell'articolo precedente, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale è iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci. 2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi. 3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. 4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.

Articolo 9 - Società di diritto speciale 1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge. 2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente Capo. Articolo 10 - Associazioni professionali 1. L'esercizio in forma associata delle professioni è regolato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al presente capo. 2. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. E' abrogato l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Capo IV

Articolo 11 - Norme previdenziali 1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza ed autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari. 2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria. 3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. 4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti di cui all'art.37 sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi dell'art.14. Articolo 12 - Norme fiscali 1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti. Articolo 13 - Assicurazione per la responsabilità professionale 1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. 2. I codici deontologici di cui all'articolo 23 ed i codici etici di cui all'articolo 35 prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo di cui al comma 1. 3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura, le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale. 4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'ISVAP. Capo V

Articolo 14 - Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali 1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a disciplinare il riconoscimento pubblico e relativa organizzazione delle professioni di cui ai successivi titoli II e III in conformità alla presente legge. 2. La disciplina di cui al comma precedente è adottata sulla base dei seguenti principi: a) nel rispetto degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative; b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II e favorire per le professioni che non incidono su tali interessi l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove venga accertata l’omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della professione che ha ottenuto il riconoscimento. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo la autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine; d) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito nell'ordine il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e dei Consigli nazionali interessati; prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli Ordini e sulle Associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche; e) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera precedente, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, una istruttoria in modo da: 1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro l'organizzazione in ordini ovvero in associazioni; 2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia; 3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36; 4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti; 5) verificare d'ufficio ovvero su segnalazione di chiunque abbia interesse il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della presente legge e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale; f) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e dei Consigli Nazionali competenti e sentiti, se del caso, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati; g) disciplinare condizioni e limiti sulla base dei quali, in caso di esito negativo dell'istruttoria, su richiesta dei soggetti interessati, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri competenti, può esercitare il potere di riconoscimento riguardo alle attività che, senza essere disciplinate dagli ordinamenti di categoria, hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale laddove dall'istruttoria risulti che: (i) tali attività hanno specifico fondamento, teorico e pratico; (ii) risultino esercitate in modo diffuso nel mercato nazionale; (iii) abbiano rilevanza economica o sociale. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Titolo II Professioni di interesse generale

Articolo 15 - Condizioni e presupposti 1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 codice civile, le condizioni per l'esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione in apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 37 secondo i seguenti criteri e principi: a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela; b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività; c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione; 2. Gli ordinamenti di categoria determinano: a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate sulla base della legislazione vigente, coerentemente con i principi di cui alla presente legge; b) il titolo professionale; c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale; d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di stato; e) il regime delle incompatibilità; f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale. Articolo 16 - Tirocinio ed esame di Stato 1. Per l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le condizioni ed i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e principi: a) è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione; b) la sua durata non può essere superiore a tre anni; c) è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione; d) può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero ai sensi della lettera c) del presente comma; e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. 2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. 3. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e principi: a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale; b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Articolo 17 - Albo professionale 1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio. 2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell'albo.

Articolo 18 - Ordine professionale 1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti. 2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria, determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministero della Giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli ordini. 3. L'Ordine professionale si articola in: a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di: “Consiglio Nazionale dell'Ordine” della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21; b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: “Ordine” della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20. 4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 19 - Ordine territoriale 1. L'ordinamento di categoria disciplina l'Ordine territoriale nel modo seguente: a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio; b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria; c) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Articolo 20 - Consiglio dell'Ordine territoriale 1. Spettano al Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti: a) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d); b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale; c) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali; d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti; e) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti; f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori; g) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale; h) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al presente comma.

Articolo 21- Consiglio Nazionale 1. L'ordinamento di categoria disciplina il Consiglio Nazionale nel modo seguente: a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio; b) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. 2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti: a) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge; b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari; c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione; d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali; e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale; f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali; h) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali; i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria; l) l'accreditamento dei percorsi formativi; m) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio delle professione; n) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al presente comma. Articolo 22 - Disposizioni comuni 1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico; le modalità di elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri: a) favorire la partecipazione degli iscritti; b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali; c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Articolo 23 - Codice deontologico 1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro ed il prestigio della professione medesima. 2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali. 3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine. Articolo 24 - Pubblicità 1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa. 2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

Articolo 25 - Responsabilità disciplinare 1. Il professionista deve: a) rispettare le leggi ed il codice deontologico; b) comportarsi in modo conforme alla dignità ed al decoro professionale; c) curare l'aggiornamento della formazione professionale. Articolo 26 - Sanzioni disciplinari 1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari. 2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione. 3. Le sanzioni disciplinari sono: a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato; b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica; c) sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni; d) radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo. 4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore ad un anno. 5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione. 6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società. 7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Articolo 27 - Procedimento disciplinare 1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia un interesse. 2. Il procedimento si svolge nel rispetto dei seguenti principi: a) contestazione degli addebiti; b) diritto di difesa; c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti; d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa 3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento. 4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n.241. 5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, o che l'ordinamento non preveda impugnazione innanzi a diversa autorità. 6. Sono fatte salve le disposizioni legislative che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima della entrata in vigore della Costituzione. Articolo 28 - Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale 1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza, Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti. 2. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, con regolamento riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini. 3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono altresì promossi e organizzati dai soggetti privati. 4. Le Università e gli istituti di istruzione secondaria, d'intesa con gli Ordini, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato e l'aggiornamento professionale.

Articolo 29 - Associazioni degli iscritti agli Albi 1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari ed ai corsi di cui all'articolo precedente nonché la propria appartenenza ad un'associazione di professionisti di cui al comma seguente. 5. I professionisti iscritti agli albi al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti: a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale; b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi iscritti; c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale; d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale; e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale. 7. Le associazioni comunicano il possesso dei requisiti di cui al comma precedente al Ministero della Giustizia ai fini della vigilanza di cui all'articolo 14 della presente legge. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibito all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima. Articolo 30 - Regime tariffario 1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato. 2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari. 3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati. Articolo 31 - Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore articolo 14 della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi. 2. I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo l'emanazione dei decreti con i quali, ai sensi dell'articolo 38, il rispettivo ordinamento di categoria è stato adeguato alla presente legge.

Articolo 32 - Ordinamenti di categoria 1. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo è delegato ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogenietà dei percorsi formativi. 2. Con la procedura di cui al primo comma, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all'articolo 14.

Titolo III Associazioni delle professioni riconosciute

Articolo 33 - Associazioni 1. Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni delle professioni riconosciute.

Articolo 34 - Registro 1. Il registro è istituito con decreto ministeriale e contiene: a) i dati identificativi dell'associazione; b) lo statuto e il codice etico; c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi. 2. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della Giustizia. Articolo 35 - Requisiti associativi 1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale con un numero di iscritti proporzionato alle soglie stabilite ai sensi dell'articolo 14; b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; c) lo statuto deve espressamente prevedere se l'associazione rilascia ai propri iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale. 2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale. 3. Il rispetto dei requisiti e criteri di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione da registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione. Articolo 36 - Norme transitorie 1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14. 2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito. 3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

Titolo IV Provvedimenti di attuazione

Articolo 37 - Decreti legislativi 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32, 35, 36. 2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate e sentiti i relativi Sindacati maggiormente rappresentativi. 3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. 5. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4. Articolo 38 - Regolamenti 1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione nella materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. 2. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministeri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni dei regolamenti. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli atti normativi che disciplinano le relative materie. I regolamenti sono pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo precedente e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali.

Articolo 39 - Commissione di studio 1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 37 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 38 è istituita, dal Ministro della Giustizia, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti. ALLEGATO A 1. agenti di cambio 2. agrotecnici e agrotecnici laureati 3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores 4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali 5. attuari e attuari iuniores 6. avvocati 7. biologi e biologi iuniores 8. chimici e chimici iuniores 9. consulenti del lavoro 10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari 11. dottori commercialisti 12. farmacisti 13. geologi e geologi iuniores 14. geometri e geometri laureati 15. giornalisti 16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia 17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores 18. medici chirurghi, odontoiatri 19. notai 20. ostetriche 21. periti agrari e periti agrari laureati 22. periti industriali e periti industriali laureati 23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 24. tecnici di radiologia medica 25. ragionieri 26. spedizionieri doganali 27. veterinari

ALLEGATO B 1. podologo 2. fisioterapista 3. logopedista 4. ortottista, assistente di oftalmologia 5. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 6. tecnico della riabilitazione psichiatrica 7. terapista occupazionale 8. educatore professionale 9. tecnico audiometrista 10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico 11. tecnico di neurofisiopatologia 12. tecnico ortopedico 13. tecnico audioprotesista 14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15. igienista dentale 16. dietista


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22.11.2004 Spataro

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