"Art. 29: Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare." - Costituzione Italiana
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Impugnazione da parte del legittimario di un atto del "de cuius" per simulazione, assoluta o relativa (Notarile)
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" ha veste di terzo e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l''impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda pure al conseguimento della disponibile.
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