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Cassazione    

Cassazione sentenza 17128/2004 - assegno divorzile - innovazioni**

Dr. Franco Morea
11.10.2004 - pag. 28102 print in pdf print on web

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Sono il dr. Franco Morea, giudice presso il Tribunale di Taranto.

Mi permetto di segnalarVi la recente sentenza 17128/2004 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, deliberata il 16/6/2004, nella cui motivazione si intravede un orientamento innovativo nella materia di cui all'art. 5 co. 6° legge 898/1970 (presupposti dell'assegno divorzile). La Suprema Corte, distaccandosi dai suoi precedenti, ha infatti ora ritenuto:

1) la sostanziale ininfluenza del regime economico della separazione consensuale sul riconoscimento dell'assegno divorzile, pur in difetto di mutamento delle condizioni economiche delle parti, potendo quel regime costituire un "utile elemento di riferimento" solo "nei congrui casi";

2) l'irrilevanza dei cespiti patrimoniali di cui il coniuge istante abbia la nuda proprietà, considerato che i medesimi "non sono produttivi di redditi";

3) il rilievo determinante della differenza retributiva tra le parti, entrambe dipendenti pubblici;

4) la facoltà per il giudice - nella comparazione delle posizioni dei coniugi - di ponderare le loro prospettive economiche, in particolare gli "incrementi retributivi" di cui godrà in futuro il coniuge da onerare dell'assegno, quantunque non attuali;

5) la facoltà per il giudice di merito di basare selettivamente il suo apprezzamento "solo su alcune delle risultanze emerse" (nella specie, differenza retributiva pari a poco più del doppio), "se le ritenga rilevanti ed assorbenti", con preclusione della possibilità di denunzia in sede di legittimità dell'omessa motivazione sugli elementi (effettiva misura del risparmio di spesa realizzato dal coniuge assegnatario per effetto del godimento della casa coniugale, diminuzione del reddito del coniuge onerato dell'assegno di mantenimento della prole, capacità di ulteriore guadagno del coniuge beneficiario, aumenti retributivi verificatisi a favore di questo al tempo del divorzio, ecc.) pretermessi dal giudice di appello, quantunque prospettati e dimostrati.

I più cordiali saluti. dr. Franco Morea Crispiano


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11.10.2004 Dr. Franco Morea

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