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Brevetti    

Il marchio

Prosegue la serie di articoli dell'avv. Gabriella Lo Re, conoscitrice esperta della tutela dei beni immateriali e segni distintivi.
01.10.2004 - pag. 28077 print in pdf print on web

I

Il marchio è quel segno distintivo idoneo a distinguere prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese. Quindi prima sua caratteristica è quella che si definisce funzione distintiva.
L'imprenditore in tal senso acquista un diritto d'esclusiva su tale marchio, non usufruibile da altri a meno che ci sia licenza. Altra sua funzione è quella di indicare la provenienza da una determinata azienda. L’art. 16 legge marchi stabilisce cosa si debba intendere per marchi:: tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Requisiti del marchio: Quelli che il marchio deve possedere a pena di nullità.

Il primo requisito è la capacità distintiva, per cui non potranno costituire oggetto di valido marchio i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

Nello scegliere il marchio si può adottare una parola o una figura di fantasia, o un segno dotato di un proprio significato ma che nulla ha a che fare con il prodotto o servizio da contraddistinguere, si

Tratta in questi casi dei cosiddetti marchi forti.

O usare un nome che richiami il prodotto, le sue caratteristiche, la sua destinazione, sono i marchi deboli, per cui essendo espressivi presentano una seppur minima capacità distintiva ma comunque sufficiente a garantirne la tutela.

Altro requisito fondamentale è che il marchio adottato sia nuovo, cioè diverso rispetto ad altri marchi già presenti nel mercato, prima del deposito della domanda di registrazione, marchi notori.
Si può verificare che tale preuso sia limitato ad una località all'interno del territorio dello Stato o comunque a poche regioni. In tal tal caso come quando il preuso non comporti notorietà, è possibile registrare il marchio perché non preclude il carattere di novità, stante la diffusione piuttosto locale del marchio.
Il terzo requisito è la liceità. Non hanno tale requisito i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Esso non solo deve essere presente al momento del deposito della domanda, ma persistere per tutta la sua vigenza.


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01.10.2004 Avv. Gabriella Lo Re

Avv. Gabriella Lo Re

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