Segui via: Newsletter - Telegram
 




Famiglia    

Lascia casa per una religione ...

Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 6 agosto 2004, n. 15241
28.09.2004 - pag. 28073 print in pdf print on web

a

a) che la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto secondo cui la "scelta di appartenenza ad una confessione religiosa" ha determinato ("conseguente") "rinuncia alla convivenza" (onde, comunque, risulta intervenuta una simile "rinuncia"), è incorsa in violazione di legge là dove ha ritenuto di poter argomentare da ciò che "non sussistono... valide ragioni per porre l'addebito della separazione a carico del Cipollone", avendo quest'ultimo, in tal modo, "esercitato un diritto costituzionalmente garantito", dal momento che il comportamento di un coniuge, consistente nel mutamento di fede religiosa e nella partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, si connette all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost. e, nonostante la sua inevitabile incidenza sull'armonia della coppia, non può essere considerato come ragione di addebito della separazione "se ed in quanto" non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143 e 147 c.c. e non determini, quindi, con la violazione di tali doveri (come appunto quello della coabitazione di cui al secondo comma del richiamato art. 143), una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole (Cassazione 4498/1985; 5397/1989);


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    













innovare l'informatica e il diritto


per la pace