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Crediti da lavoro diversi dal tfr - Corte Europea

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30.08.2004 - pag. 28016 print in pdf print on web

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Commento - L'analisi che viene effettuata dall'Inps in merito alla quetsione dei crediti da lavoro diversi dal Tfr sulla base dei princìpi enunciati dalla sentenza della Corte Europea nella sentenza del 4 marzo 2003. Conseguentemente l'Istituto recepisce la puntuale interpretazione della Corte e detta in merito disposizioni operative anche per quanto riguarda gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che "non devono essere sottratti dal massimale di cui all’art. 2, comma 2 del D.lvo 80/92 pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore in tale periodo". (Ludovico Adalberto De Grigiis)

INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (Circolare 28 luglio 2004 n° 118) OGGETTO: Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 - Modalità di liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR - Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4.3.2004 SOMMARIO: Sentenza della Corte di Giustizia Europea : modalità di liquidazione della prestazione. Riesame delle domande. 1. La posizione della Corte di Giustizia Europea. L’Istituto nel liquidare i crediti di lavoro di cui all’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha da sempre seguito la prassi di sottrarre gli acconti di retribuzione ricevuti dai lavoratori negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dal massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. La stessa Corte di Cassazione, dopo un iniziale orientamento contrario, con le sentenze 13841/00, 13900/00, 13939/00 e 15921/00 ha ritenuto corretta tale prassi giudicandola conforme al “fine sociale” della direttiva 80/987/CEE volta a tutelare lo stato di bisogno dei lavoratori entro limiti compatibili con le risorse finanziarie prefissate (Cfr. msg. 1257 del 22.12.2000 e 576 del 29.7.2002). Recentemente tuttavia, la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 4.03.04, procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01, C-84/01) pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali rela! tive all’interpretazione della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, poste dal Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Siena nonché dalla stessa Corte di Cassazione, ha ritenuto che «gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, (…) devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia». I giudici del Lussemburgo partendo dalla considerazione che il fine sociale imposto dalla direttiva è raggiunto assicurando a tutti i lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela comunitaria mi! nima consistente nella garanzia della liquidazione dei crediti retributivi non pagati e maturati in un determinato periodo di tempo, hanno affermato che, sebbene la direttiva consenta di fissare un massimale per tale garanzia, gli Stati membri, nei limiti di tale massimale, sono tenuti ad assicurare la totalità dei crediti maturati, sottraendo da essi eventuali anticipi ricevuti. Di conseguenza «(…) un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai detti lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato dallo Stato membro per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva». Poiché il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 è la norma nazionale che dà attuazione alla direttiva 80/987/CEE allo stesso deve essere data un’interpretazione conforme a quella fornita dalla Corte di Giustizia (Cfr. Cass., Sez. Lav. n. 1106 del 9 febbraio 1999). Pertanto, su conforme ! parere dell’Avvocatura Centrale, si ritiene necessario modificare le istruzioni a suo tempo impartite. 2. Modalità di liquidazione della prestazione. In applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella citata sentenza del 4.3.2004, gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono essere sottratti dal massimale di cui all’art. 2, comma 2 del D.lvo 80/92 pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore in tale periodo. Al responsabile della procedura concorsuale pertanto, non verrà più chiesto di specificare l’ammontare complessivo delle retribuzioni maturate nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo e l’importo degli acconti ricevuti dal lavoratore nel citato periodo, ma verrà direttamente chiesto l’importo del credito ancora da p! agare. Gli operatori liquideranno tale somma nei limiti del massimale citato. Resta inteso che il credito di cui viene chiesto il pagamento al Fondo deve riferirsi solo alla retribuzione maturata nell’ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia; devono invece essere escluse l’indennità di mancato preavviso (Cfr. Cass. 13939/00), gli importi relativi a ferie non godute, le indennità di malattia a carico dell’INPS ma da corrispondere dal datore di lavoro ed ogni altra voce che non costituisca retribuzione propriamente detta. Le domande in fase istruttoria dovranno essere liquidate con le modalità di liquidazione precisate al punto 2 della presente circolare. Le domande respinte o parzialmente accolte, dovranno essere riesaminate, solo a seguito di esplicita richiesta dell’interessato, nel rispetto della prescriz! ione annuale. Di conseguenza potranno essere prese in considerazione le istanze di riesame presentate entro un anno:- dalla chiusura della procedura concorsuale, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, eredità giacente;- dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, in caso di concordato preventivo;- dalla data più favorevole al lavoratore tra quella di deposito dello stato passivo e quella di cessazione dell’esercizio provvisorio, in caso di amministrazione straordinaria;- dalla data del verbale di pignoramento negativo, in caso di esecuzione individuale; oppure, se più favorevole per il lavoratore, entro un anno dalla prima liquidazione della prestazione o da ogni atto con cui il lavoratore ha costituito in mora l’Istituto in relazione alle modalità di liquidazione in oggetto. IL DIRETTORE GENERALE ! Crecco

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30.08.2004 Spataro

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