Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire." - Leonardo da Vinci e Piero Angela



Avvocati    

Principi uniformi per le professioni

Una bozza non ufficiale circola in rete
10.05.2004 - pag. 27848 print in pdf print on web

B

Bozza di decreto legislativo Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo. Capo II Principi fondamentali Articolo 2 Libertà professionale 1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buoncostume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. 2. È vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. 3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3, co. 6, dlgs 9/7/2003, n. 216). Articolo 3 Tutela della concorrenza e del mercato 1. Ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali, l'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa. Articolo 4 Formazione professionale 1. Le regioni disciplinano la formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali, minimi e uniformi, fissati in materia dallo stato. 2. Il rilascio di titoli abilitanti all'esercizio di attività professionali fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione professionale stabiliti dallo stato. Articolo 5 Accesso alle professioni 1. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per le attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo stato. Articolo 6 Regolazione delle attività professionali 1. La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici. Articolo 7 Professioni sanitarie 1. L'individuazione delle professioni sanitarie, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale è riservata alla legge dello stato. Capo III Competenze esclusive dello stato Articolo 8 Potestà legislativa statale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono di competenza legislativa esclusiva dello stato: a) la disciplina dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria e il tirocinio, richiesti per accedervi; b) la disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi profili, competenze e ordinamenti didattici; c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni da parte dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea o di altri stati o apolidi; d) la disciplina della tutela della concorrenza e delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; la disciplina della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai; e) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi professionali; f) la disciplina delle attività professionali attinenti l'ordine pubblico, la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, a esclusione della polizia locale; g) la disciplina di protezione dei dati personali; h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della repubblica; sono riservate allo stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti; i) la disciplina sanzionatoria penale concernente l'esercizio della professione; j) la disciplina sanzionatoria amministrativa concernente l'esercizio delle professioni intellettuali; k) la determinazione dei livelli essenziali, minimi e uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; l) la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti; m) la disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; n) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; o) ogni disciplina di materie che la Costituzione riservi alla competenza esclusiva dello stato. 2. In ogni caso è competenza esclusiva dello stato la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell'art. 2229 cc, dalla normativa vigente.


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire." - Leonardo da Vinci e Piero Angela








innovare l'informatica e il diritto


per la pace