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Antitrust    

La Volkswagen aveva chiesto ai suoi concessionari tedeschi di non vendere il nuovo modello Passat ad un prezzo scontato

La Commissione non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra il produttore di automobili e i suoi concessionari diretto ad imporre un prezzo di rivendita mediante il divieto di sconti su un nuovo modello.
01.03.2004 - pag. 27659 print in pdf print on web

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Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 111/03

3 dicembre 2003

Sentenza del Tribunale nella causa T-208/01

Volkswagen A.G. / Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE CONDANNAVA LE PRASSI COMMERCIALI DELLA VOLKSWAGEN NEI CONFRONTI DEI SUOI CONCESSIONARI TEDESCHI

La Commissione non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra il produttore di automobili e i suoi concessionari diretto ad imporre un prezzo di rivendita mediante il divieto di sconti su un nuovo modello.

Nel 1996 e nel 1997 il produttore di automobili Volkswagen ha chiesto ai suoi concessionari tedeschi di non vendere il nuovo modello di Volkswagen Passat ad un prezzo di rivendita inferiore a quello raccomandato e di limitare, o addirittura di sopprimere, gli sconti concessi ai clienti.

In seguito al reclamo di un consumatore, la Commissione ha constatato che tali iniziative erano anticoncorrenziali, in quanto miravano ad eliminare, tra i concessionari, la concorrenza basata sugli sconti. Ritenendo esistente un accordo contrario alla normativa in materia di concorrenza, la Commissione, con una decisione del 2001, ha comminato alla Volkswagen un'ammenda di 30,96 milioni di euro.

La Volkswagen AG ha contestato, dinanzi ai giudici del Tribunale di primo grado, la tesi secondo cui essa avrebbe violato le norma sulla libera concorrenza, affermando, in particolare, che le iniziative nei confronti dei suoi concessionari erano unilaterali, e che quindi non vi era stato alcun accordo tra le parti.

Il Tribunale di primo grado ricorda, innanzi tutto, la sua giurisprudenza ai sensi della quale la Commissione non può ritenere che un comportamento unilaterale di un produttore, adottato nell'ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo anticoncorrenziale se essa non dimostra che i rivenditori hanno dato il loro assenso, espresso o tacito, al comportamento adottato dal produttore.

Il Tribunale osserva poi che la Commissione non ha dimostrato l'effettivo assenso dei concessionari agli inviti della Volkswagen quando essi ne sono venuti a conoscenza. La Commissione, infatti, ha ritenuto che tale prova non fosse necessaria, dato che i concessionari, firmando il contratto di concessione, avrebbero tacitamente acconsentito a tali inviti.

Il Tribunale considera peraltro che la conformità del contratto di concessione alla normativa comunitaria in materia di concorrenza non sia contestata.

Il Tribunale dichiara poi che la posizione della Commissione si risolve nel sostenere che un concessionario che ha sottoscritto un contratto di concessione conforme alla normativa in materia di concorrenza accetta anticipatamente, dal momento della sottoscrizione, la successiva illegittima evoluzione di tale contratto anche se, proprio per la sua conformità alla normativa in materia di concorrenza, il detto contratto non poteva consentire al concessionario di prevedere una siffatta evoluzione.

Il Tribunale respinge tale posizione in quanto in contrasto con il requisito del concorso di volontà. La sottoscrizione del contratto di concessione da parte dei concessionari Volkswagen non poteva essere considerata come una tacita accettazione anticipata delle iniziative anticoncorrenziali della Volkswagen.

Poiché il concorso di volontà non è stato dimostrato, il Tribunale annulla la decisione della Commissione di comminare un'ammenda alla Volkswagen AG.

Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: DE, ES, EN, FR, IT. Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int . Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Decisione della Commissione 29 giugno 2001, Caso COMP/F-2/36.693 - Volkswagen (GU L 262, pag. 14)


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