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Diritto industriale    

Il design: Disciplina generale e differenze con il diritto d'autore

La disciplina dell'industrial design alla luce della direttiva comunitaria 98/71/CE e del decreto di recepimento in Italia 2 febbraio 2001
26.02.2004 - pag. 27650 print in pdf print on web

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Uno degli istituti più importanti nel campo del diritto industriale è l’industrial design. Esso continua ad essere disciplinato dal R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, ma delle sostanziali modifiche a seguito dell’emanazione della Direttiva comunitaria 98/71/CE che ha cercato di uniformare la disciplina a livello comunitario, sono state introdotte dal decreto di recepimento 2 febbraio 2001

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e /o del suo ornamento.

Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Di conseguenza, perché ci sia tutela, è necessario che il disegno sia nuovo, nel senso di capacità del medesimo di differenziarsi da tutto ciò che è già noto agli operatori del settore e che poi ci sia un carattere di individualità, per cui il disegno o modello offra all’utilizzatore informato un’impressione diversa da quella generata da qualsiasi altro oggetto.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli formata ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974 n. 348.

Non è ammissibile la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più modelli. A questo punto l’ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato a limitare la domanda alla parte ammissibile. Non è possibile la protezione di tutte le forme che hanno valenza esclusivamente funzionale. Da qui tutta la giurisprudenza relativa alla tutelabilità dei pezzi di ricambio e della clausola di riparazione.

Quanto ai diritti che conferisce tale registrazione oltre a quello all’uso esclusivo del disegno o modello che viene riconosciuto all’ideatore ed ai suoi aventi causa, dobbiamo considerare quello di vietare a terzi attività quali la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione e l’impiego dei prodotti in cui il disegno o modello è incorporato o applicato, nonché la loro detenzione per i fini suddetti.

Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, o se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Il disegno non si considera reso accessibile al pubblico se è stato rivelato a chi era tenuto al segreto, tramite accordi di riservatezza. Non si considera altresì divulgato in virtù degli atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero quando si rivendichi la priorità nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima, soprattutto se ciò è dovuto ad un abuso d’ufficio.

A questo punto chi aveva diritto alla registrazione se questa ancora non è avvenuta, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, può a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa di avere effetti,

c) ottenere il rigetto della domanda.

Se la registrazione invece sia stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può a sua scelta:

a)ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;

b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.

La durata della tutela quanto al brevetto per modello d’utilità è di dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Vi possono essere degli usi leciti del modello quali l’uso in ambito privato non commerciale, gli usi a fini di sperimentazione, gli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purchè siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

Nell’ambito della direttiva vi è il recepimento del principio di esaurimento comunitario dei diritti.

Chi è titolare di un diritto nazionale di privativa può utilizzare tale diritto per opporsi all’importazione da un altro Stato membro di prodotti in quello Stato legittimamente prodotti e commercializzati per volontà dello stesso titolare del disegno o da un soggetto legato ad esso contrattualmente.

Ciò come espressione della libera circolazione delle merci.

In ultimo possiamo soffermarci sulle differenze tra il design industriale ed il diritto d’autore.

Generalmente quando vi è una tutela per il design allora si cumula anche quella per il diritto d’autore.

In particolare nell’ordinamento italiano si ammette una tutela del diritto d’autore solo per quei disegni che presentano un valore artistico particolarmente elevato.

Ed in questo caso si ha anche il vantaggio di una tutela maggiore, per 70 anni dopo la morte dell’autore.

Ma in dottrina si è sempre dibattuto su quale sia la migliore forma di tutela del design.

Famosa è la diatriba tra quell’orientamento detto del patent approach che privilegia il ricorso alla tutela tramite brevetto ed il copyright approach che si fonda invece sulla protezione tramite diritto d’autore. Ciò che differenzia le due tutele non è il valore artistico che c’è in entrambe quanto piuttosto il fatto che l’opera d’arte nell’ambito del diritto d’autore è oggetto di estro inventivo che si condensa in un unico esemplare, nel design l’ estro inventivo si riproduce su scala industriale, nelle riproduzioni svariate del modello iniziale.


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26.02.2004 Lo Re Vincenza

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