"Impareremo a camminare, ... nuove distanze ci riavvicineranno" - Diamante, Zucchero
Fecondazione
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Approvato definitivamente della Camera in data 10 Febbraio 2004, non ancora pubblicato
C
Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Testo al link indicato 14.02.2004 Spataro Parlamento.it Link: http://www.ricercagiuridica.com/leggi/visual.asp?n
|