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Fecondazione    

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Approvato definitivamente della Camera in data 10 Febbraio 2004, non ancora pubblicato
14.02.2004 - pag. 27591 print in pdf print on web

C

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

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