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"No' si volta chi a stella e' fisso. " - Leonardo da Vinci



Finanza    

Bozza Tremonti: boomerang

Si vuole dare fiducia ai mercati ? Sara' peggio.

La bozza sembrerebbe applicarsi solo ai casi di danni diffusi tra gli italiani, con un minimo di italiani danneggiati perche' sia applicabile.

E negli altri casi ? Pochi danneggiati, nessun risarcimento. Il risparmio privato resta si' oggi senza tutela.

La bozza pubblicata da alcuni e' solo di lavoro, non quella discussa ieri. La inseriamo con finalita' di studio

04.02.2004 - pag. 27547 print in pdf print on web

P

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO

 

PARTE I

DISCIPLINA ISTITUZIONALE

TITOLO I

FINALITA?, FUNZIONI E POTERI

Articolo l

(Autorità per la tutela del risparmio)

l. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. l, comma l del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.

2. L?Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 2

(Finalità)

l. L?Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l?assenza di conflitti di interesse, l?osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza, la stabilità e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, salvo quanto previsto al comma 2. L?Autorità esercita i propri pareri avendo riguardo alla competitività, l'efficienza e il buon funzionamento del sistema finanziano. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l?informazione del risparmiatore.

2. E attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.

4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 85.

Articolo 3

(Funzioni)

l. L?Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge.

2. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(ISVAP) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo II, capo VI, dal titolo Ve dal titolo VI del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 1l, 12, 53, comma 4 e 129 e dal titolo IV, capo I, sezione IV del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia. I poteri di cui all'articolo 53, comma 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati con riferimento a tutti i casi di conflitti di interesse tra banca e cliente.

5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 31, 36, 58, 74 e 93 del decreto n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.

6. Salvo quanto previsto al comma 7 sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti, alla Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla medesima Banca.

7. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dalla parte III del decreto legislativo n. 58 del 1998,

Articolo 4

(poteri di vigilanza)

l. L?Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Le dìsposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L?Autorità assicura comunque la massìma diffusione delle disposizioni emanate.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal decreto legislativo n, 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le comunicazioni di cui all?articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all?autorità per gli aspetti di sua competenza.

3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati le autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le autorità di cui al comma 2 non possono opporsi in nessun caso al segreto d'ufficio.

4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza.

5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità,

6. L'Autorità esercita rutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente legge.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Articolo 5

(Statuto)

l. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell?autonomia dell'Autorità.

2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L?Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto.

Articolo 6

(Organi istituzionali)

1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:

a) la commissione;

b) il presidente;

c) il direttore generale;

d) il collegio dei revisori.

CAPO I

La commissione

(?)

Articolo 7

(Funzioni)

l. La commissione è organo collegiale composto dal presidente che la presiede, e da altri quattro membri.

2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività del1a struttura amministrativa.

3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

4. La commissione può delegare funzioni deliberative al direttore generale e ai dirigenti dell'Autorità precisando limiti, condizioni e criteri di esercizio della delega.

Articolo 8

(Nomina e revoca)

l. I membri della commissione diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; due di essi sono nominati su designazione della Camera dei deputati e due del Senato della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.

3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

4. Ai commissari si applicano i requisiti dj professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.

5. La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 9

(Funzionamento del collegio)

l. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il commissario che sì trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilita di revoca in caso di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interesse sono comunicate al collegio dei revisori.

Articolo 10

(Obblighi)

l. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Articolo 11

(Incompatibilità)

l. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.

2. I dipendenti pubblici sono collocati d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la revoca dell'incarico.

Articolo 12

(Divieti successivi)

l. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività, di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.

2. La violazione del divieto è ,punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

Articolo 13

(Trattamento economico e previdenziale)

l. Il trattamento economico e previdenziale del presidente e dei commissari è stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14

(Commissari consultivi)

l. Quando la commissione discute sulle materie di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla riunione partecipano, con voto consultivo, quattro commissari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di designazione e la durata della carica sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO II

Il presidente

(?)

Articolo l 5

(Funzioni)

l. Il presidente è l?organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione; la convoca e ne fissa l?ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.

2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione dandone informativa alla stessa nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.

4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti agli organi di vertice delle autorità indicate all'articolo 3 della presente legge nelle materie ivi previste.

Articolo 16

(Nomina)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su designazione, in via alternata, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con maggioranza di due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. La prima designazione ai sensi della presente legge è di competenza del Senato della Repubblica.

3. Il presidente è nominato per un periodo di sette anni e non è rieleggibile.

Articolo 17

(Norme applicabili)

1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2 e dagli articoli l0, 1l e 12.

CAPO III

Il direttore generale

(?)

Articolo 18

(Il direttore generale)

l. il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.

2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di sette anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professiona1ità e disciplina le incompatibilità.

5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

CAPO IV

Il collegio dei revisori

Articolo 19

(Funzioni)

l. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negozia1e e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo contabile, il collegio è coadiuvato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, nominata dalla commissione su proposta del collegio dei revisori.

3. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma 1.

Articolo 20

(Nomina e revoca)

l. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economìa e delle finanze. Con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.

2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell?Autorità.

4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l?espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

5. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze.

Articolo 21

(Diritti e doveri)

l. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.

2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.

3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.

4. Si applicano, in quanto compatìbili, le disposizioni del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile.

TITOLO III

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE

Articolo 22

(Organizzazione amministrativa e pianta organica)

1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il regolamento di cui al comma l prevede l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

Articolo 23

(Personale)

l. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Nei 1irniti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità.

3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinameuto delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.

Articolo 24

(Risorse finanziarie)

1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alle autorità di cui all'articolo 3 e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.

3. L?Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione.

Articolo 25

(Autonomia contabile)

l. L?Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.

2. Il regolamento di cui al comma l assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 24.

3. il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Articolo 26

(Autonomia negoziale)

1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

TITOLO IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Articolo 27

(Rapporti con il parlamento)

l. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento.

2. Il bilancio dell' Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.

3. L?Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell?anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.

4. ll presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.

5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competeati commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell?Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Articolo 28

(Rapporti con il governo)

l. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Ministro dell?economia e delle finanze, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

(Concorrenza)

l. Le funzioni di tutela della concorrenza di cui alla legge l0 ottobre 1990, n. 287 nei settori di competenza delle autorità di cui all'articolo 3 e i poteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, che li esercita sentita la Banca d'Italia o l'Autorità, secondo le rispettive competenze.

2. Ai rapporti tra le autorità indicate al comma l si applica l'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Articolo 30

(Stabilità finanziaria)

l. la Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità collaborano strettamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario, che resta di competenza primaria della Banca d'Italia, ai sensi del1'articolo 5, comma l del decreto legislativo n.. 385 del 1993.

Articolo 31

(Funzioni ministeriali e sanzioni)

1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria, previste da altre leggi, nei confronti dei soggetti vigilati dall'Autorità o dalla Banca d'Italia.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ognuna delle autorità di cui al comma l applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri vengono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al CICR, all'Autorità o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.

Articolo 32

(Norme applicabili)

l. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3 e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. Il segreto d'ufficio previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 non può essere opposto dalle autorità indicate al comma l al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

Articolo 33

(Disposizioni tributarie)

l. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 34

(Trasferimento di personale e beni)

l. Sono trasferiti all'Autorità il personale e le dotazioni patrimoniali delle autorità indicate all'articolo 3, comma 2.

2. E? altresì trasferito all'Autorità il personale dell'autorità indicata all'articolo 3, comma 3, necessario per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferite, Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà di detta autorità, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, sono acquistati dall'Agenzia del demanio ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.

3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è identificato il personale trasferito ai sensi del comma 2.

4. Il personale trasferito all?Autorità ai sensi del presente articolo conserva il trattamento economico e previdenziale goduto presso l'autorità di provenienza. Con decreto del Ministro de1 lavoro e delle politiche sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali

Articolo 35

(Subingresso)

l. L?Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui erano titolari le autorità di cui all'articolo 3,

comma 2 e quelle di cui era titolare l'autorità di cui all'articolo 3, comma 3 in relazione ai poteri e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

Articolo 36

(Inizio dell'attività)

l. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri viene stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la CONSOB è trasformata e le autorità di cui all'articolo 3, comma 2 sono soppresse.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la Commissione e le autorità indicate all'art. 3 della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all?Autorità dall'articolo 37 della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

PARTE II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA?

Articolo 37

(Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato)

l. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell?economia e delle finanze e della giustizia, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo l, comma 3 della legge 31 Ottobre 2003 n. 306, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma l, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma l, può emanare disposizioni collettive ed integtative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui

all?art. 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo l, comma l l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi l e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'autorità di cui alla lettera b) del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all?articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

i) l'adeguamento delle definizioni dì cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

ii) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

l. gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

2. il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'autorità di cuì alla lettera b) di adottare le misure necessarie a garantire la

corretta informazione del pubblico;

3. i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

4. la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi, per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

5. gli obblighi di comunicazione all'autorità di cui alla lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti a quest'ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione;

iii) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

iv) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

v) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettate che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza all'autorità di cui alla lettera b);

vi) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari;

vii) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell?ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire all'autorità di cui alla lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'art. 12 della direttiva nei confronti dei soggetti vigilati, stabilendo inoltre che la stessa possa, per l'esercizio dei poteri di cui all?art. 12, paragrafo 2 della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e:

i) richiedere mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad invarianza di oneri, informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica;

ii) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra l'autorità di cui alla lettera b) e l'Autorità Giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine

dell'autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a euro [mille] e non superiore nel massimo a euro [venticinquemila] per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell?art. 2638 cod. civ.;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro [ventimila] e non superiori nel massimo ad euro [un milione] da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro [diecimila} e non superiori nel massimo a euro [duecentomila]; per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all? art. 16 della stessa legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell' articolo 45, comma 3;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento

dell 'attività sanzionatoria amministrativa con quella dell?Autorità Giudiziaria;

1) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell' entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 38

(?)

Articolo 39

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri)

l. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all?estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2412, comma 2, secondo periodo del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia nell' esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998.

2. L?Autorità di cui al comma 1 emana le disposizioni di attuazione del comma l e disciplina i casi in cui detto comma non SI applica.

Articolo 40

(Trasparenza delle società estere)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4 de1 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell?obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;

b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da altra società di revisione;

c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;

d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo l, comma l, del bilancio della società estere di cui alla lettera a) controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;

e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) della responsabilità civile, penale e amministrativa degli organi della società italiana e della società di revisione in relazione al bilancio della società italiana;

f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo l, comma l del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui al comma l, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma l di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;

b) applicazione della discip1ina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;

c) riferimento all'artlcolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;

d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;

e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui all?artcolo 45, commi 2 e 3.

Articolo 41

(Conflitti di interesse tra banche e imprese)

l. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dal1'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di inreresse tra imprese e banche e altre società che concedono crediti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione della disciplina nel caso di indebitamento complessivo dell'impresa nei confronti di banche, o altre società che concedono crediti, e delle società appartenenti al medesimo gruppo, superiore ad una percentuale dell'indebitamento totale dell'impresa;

b) previsione dell?obbligo di comunicare il superamento del rapporto di cui alla lettera a) all'Autorità di cui all'articolo 1, comma l, alla Banca d'Italia e alle banche, o alle altre società che hanno concesso i crediti;

c) sospensione del diritto di voto relativo alle partecipazioni rilevanti di cui è titolare l'impresa o le altre società appartenenti al suo gruppo nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche o delle società che hanno concesso i crediti, e delle società che controllano queste ultime società, in caso di superamento del rapporto di cui alla lettera a); divieto negli stessi casi di partecipare ad accordi di sindacato;

d) impugnabilità della deliberazione assunta con il voto determinante del soggetto che ha violato le disposizioni di cui alla lettera c), attribuendo il relativo potere anche all'Autorità e alla Banca d'Italia;

e) definizione della nozione di partecipazione rilevante con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

f) divieto di svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le banche, o le società che hanno concesso i crediti, e presso le società che controllano queste ultime società, a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione o controllo presso l'impresa che ha ricevuto i crediti o presso le altre società appartenenti allo stesso gruppo e a carico del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado;

g) applicazione della disciplina di cui alla lettera c) anche alle persorle fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa che ha ricevuto i crediti o nelle società del gruppo di cui essa fa parte, ovvero che detengono partecipazioni rilevanti nell'impresa, nonché al coniuge ai parenti e agli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati nella presente lettera;

h) attribuzione all'Autorità, sentita la Banca d'Italia, del potere di dettare disposizioni di attuazione e di prevedere i casi di esclusione in ragione della dimensioni dell'impresa;

i) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle, norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 45, commi 2 e 3.

Articolo 42

(Conflitti di interesse degli OICR)

l. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della SICAV, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAVo la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;

b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo l, comma l del potere di dettare disposizioni di attuazione;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 45, commi 2 e 3.

Articolo 43

(Sistema di indennizzo dei risparmiatori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall?entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione [ripetuta e] sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998. L'esercizio delle richiamate attività è subordinata, all'adesione al sistema di indennizzo, una volta introdotto.

Articolo 44

(Società di revisione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'autorità di cui all'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 dirette a:

a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;

b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e

all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione ,e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;

c) garantire la terzi età della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell?incarico, tenendo conto anche delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo;

e) introdune sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 45, comma 2, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;

f) introdune sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 3.

Articolo 45

(Sanzioni)

1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare entro dodici mesi dall?entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la previsione di nuovi reati, in aggiunta agli illeciti amministrativi, da introdurre nel libro II, titolo VIII del codice penale, tra i delitti contro l'economia pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) individuazione dei comportamenti punibili tra quelli che costituiscono violazioni delle norme introdotte o richiamate dalla presente legge nel caso di grave lesione degli interessi generali della tutela del risparmio e della fiducia dei mercato e degli investitori;

b) previsione di reati specifici, o di specifiche aggravanti, per i fatti commessi nell'esercizio di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero che banno ricevuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma;

c) individuazione della lesione degli interessi di cui alla lettera a) sulla base di criteri quantitativi e qualitativi;

d) previsione della sanzione della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni;

e) previsione della responsabilità amministrativa della società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 200 l, n. 231;

f) previsione della lesione di cui alla lettera a) come circostanza aggravante comune dei reati, che può comportare un aumento della pena fino al doppio;

2. La misura delle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del libro V, titolo XI del codice civile, del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aplile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se nel minimo e nel massimo, è aumentata di [ cinque] volte. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente rivista la misura delle sanzioni di cui al presente comma e di quelle introdotte ai sensi della presente legge, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per le sanzioni di cui al libro V, titolo XI del codice civile l'aumento si applica nel caso di violazioni commesse in relazione a società quotate o con titoli diffusi presso il pubblico, banche e altri intermediari sottoposti a vigilanza pubblica. L'aumento delle sanzioni di cui al presente comma si applica anche alla responsabilità amministrativa del1a società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23l.

3. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici ,mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie app1icate ai sensi delle leggi indicate al comma 2, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o dalle cariche societarie;

c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo:

4. La misura delle sanzioni penali previste dagli articoli 2623 e seguenti del libro V, titolo XI del codice civile e dalle altre leggi citate al comma 2 è aumentata del doppio; per Le sanzioni di cui al libro V, titolo XI del codice civile l'aumento si applica nel caso di violazioni commesse in relazione a società quotate o con titoli diffusi presso il pubblico, banche e altri intermediari sottoposti a vigilanza pubblica.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, e penali, secondo i principi e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo a carico degli amministratori di società quotate ovvero con titoli diffusi presso il pubblico, di banche o altri intermediari, sottoposti a vigilanza pubblica, che omettano di dare notizia del conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, indipendentemente dal danno arrecato alla società.

Articolo 46

(Abrogazioni)

l. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma l, lett. f), 118, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998.


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04.02.2004 Spatao

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