"Le persone più creative hanno imparato a tollerare più a lungo il leggero disagio dell'indecisione e quindi, proprio perché dedicano più tempo alla riflessione, le loro soluzioni sono più creative." - John Cleese
Giudici
Giudici onorari: proroga
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 264 del 10-11-2004)
A
Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005. 2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005. 11.11.2004 Spataro G.U.
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