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Legge Pinto    

Inaugurazione anno giudiziario: terremoto in arrivo legge Pinto

I procedimenti che si tanno definendo porteranno un considerevole aggravio per lo Stato
14.01.2004 - pag. 27407 print in pdf print on web

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a durata eccessiva dei processi civili ha costituito causa di numerose condanne dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo, per violazione del diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, a una ragionevole durata del processo. Come è noto, a seguito di tali condanne, si è dato corso, con la c.d. legge Pinto, che prevede il riscontro della durata dei processi da parte del giudice italiano ed un sistema diretto ad ottenere il riconoscimento di un'equa riparazione del conseguente danno a carico dello Stato.

I procedimenti promossi per ottenere tali indennizzi ammontano già a diverse migliaia: il numero di quelli pendenti al 30 giugno 2002 era di 3.762 e ad essi se ne sono aggiunti altri 3.966 nel corso dei dodici mesi successivi. Le corti d'appello in questo periodo hanno definito 5.242 procedimenti, per cui al 30 giugno 2003 restano pendenti 2.486 processi. Alla Corte di cassazione nel medesimo periodo sono pervenuti 1.222 ricorsi proposti contro decreti emessi in materia dalle corti di appello, e ne risultano definiti circa 200. La pendenza attuale davanti alla Corte di ricorsi in questa materia, e tenuto conto delle sopravvenienze ulteriori, risulta essere di 1.550 procedimenti.

Il problema più preoccupante è però che esiste anche un numero imprecisato di processi, già definiti o ancora pendenti, tra essi compresi quelli portati all'esame della Corte di cassazione (che avrà in futuro sempre più lunghi tempi per la decisione dei propri ricorsi), sulla cui eccessiva durata potrebbero essere proposte nuove istanze risarcitorie ai sensi della legge Pinto.

Questa massa di procedimenti rischia di causare una fortissima spesa pubblica, alla quale occorre ovviare al più presto. Ciò dovrebbe costituire uno stimolo pressante per lo Stato italiano a introdurre quanto prima – e almeno per il futuro - le necessarie riforme ordinamentali (normative e organizzative).

Se siamo entrati in Europa non possiamo non tenere conto della giurisprudenza comunitaria. Stiamo oggi vivendo in pieno il travaglio giurisprudenziale derivato dal fatto che il rimedio normativo adottato (la suddetta legge Pinto), anziché risolverla, ha aggravato la situazione, determinando un ulteriore sovraccarico del sistema nazionale. C'è infatti il rischio di un ritorno dei ricorsi all'esame della Corte di Strasburgo, per effetto di una interpretazione che quella Corte ha dato circa i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri con i quali viene attribuita e determinata l'equa riparazione.

Va tenuto peraltro presente che il giudice nazionale è il primo tutore dei diritti dell'uomo, come esige il rapporto di sussidiarietà che sussiste tra la giurisdizione nazionale e quella di Strasburgo. Ed è proprio con riferimento al principio di sussidiarietà che la Corte europea, con la sua decisione del 19 maggio 2003, aveva dichiarato ricevibile un ricorso (c.d. caso Scordino), pur in carenza del previo esaurimento delle vie di ricorso interne. In tale occasione la Corte europea ha richiamato con fermezza l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità che le somme liquidate dal giudice nazionale a titolo di equa soddisfazione siano in ragionevole rapporto con quelle liquidate in casi analoghi a Strasburgo.

Quale che sia il giudizio da dare sulla correttezza o meno della lettura che la Corte di Strasburgo ha dato dell'indirizzo giurisprudenziale italiano, non è certo auspicabile un braccio di ferro tra le due Corti e si può essere fondatamente fiduciosi che la Corte italiana saprà trovare la strada di un ragionevole e limpido chiarimento.

Si devono peraltro segnalare nuovi settori nei quali è possibile il formarsi di altri filoni di condanne risarcitorie. Oltre al settore delle controversie tributarie, per le quali si è in attesa di un intervento legislativo che valga ad escluderle dalla previsione della legge Pinto, ma che sarebbe di enorme rilevanza a causa del numero veramente imponente di procedimenti che hanno avuto durata irragionevole, va segnalata una recente decisione della Corte europea (in data 17 luglio 2003), con la quale si è deciso che l'irragionevole protrarsi della procedura fallimentare incide su una serie di diritti fondamentali spettanti al fallito (all'uso dei suoi beni, al rispetto della sua corrispondenza, alla libertà della sua circolazione, ecc.).

Al fine di risultare in linea con le direttive e il sistema di valutazione del danno derivante dalla durata irragionevole dei processi suggerito dalla Corte di Strasburgo, che lo commisura solitamente per anno di ritardo, si dovrebbe pensare, almeno in termini orientativi, ad un giudizio di durata ragionevole, e perciò esente da censure, che non superi in media i diciotto mesi in primo grado, con punte estreme ed eccezionali mai superiori ai tre anni, e che in tre anni riesca mediamente ad esaurire tutti e tre i gradi di giurisdizione previsti, con punte di durata complessiva comunque non superiori a cinque anni. Ma al momento questo traguardo sembra ancora difficile da raggiungere.


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