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"Il presente del passato e' la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa" - Sant'Agostino, Confessioni, XI, 20. 26



Contratto    

Il dolo nel contratto

L'art. 1439 e il dolo come causa di annullamento del contratto. Testo inzialmente pubblicato il 2003-10-27 e aggiornato il 29.7.2009
29.07.2009 - pag. 27091 print in pdf print on web

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I

Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima. Il dolo è causa che determina l’annullabilità del contratto quando è determinante del consenso, cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. L’art.1439 del c.c. recita testualmente: il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno  dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. La norma mira a tutelare la libertà della formazione del consenso contrattuale.

Il dolo determinante consiste in una condotta maliziosa posta in essere, idonea ad ingannare la controparte, ingenerando nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore e inducendolo a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe mai stipulato.

Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima,il dolo è causa di annullabilità del contratto quando è determinante del consenso,cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.

In particolare consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico, l'atto illecito è doloso quando chi ha agito con la coscienza e la volontà di cagionare l'evento dannoso, quindi lesivo della libertà negoziale. In sostanza il risultato di questa azione dolosa è quello di far cadere il soggetto in errore.

 Il raggiro può avere una rilevanza non soltanto civilistica, in quanto può concretare un reato di truffa. La nostra giurisprudenza considera invece annullabile, e non  nullo,  il contratto che deriva da una truffa.

 Vi è un'assonanza dei due termini "dolo"  nel senso di raggiro, e "dolo"  nel senso del costituente psicologico della truffa.

 Ai fini dell'annullamento di un contratto ciò che conta è che il dolo ha concretamente indotto il soggetto in errore e quindi a stipulare il contratto. L'azione dolosa può riguardare i presupposti,  gli elementi, gli effetti del contratto, che fanno credere al soggetto che gli spettino dei diritti diversi da quelli realmente spettantegli.

Il dolo può riguardare anche i motivi, ad esempio far credere di poter trarre  un utile che poi non corrisponde alla realtà (valore di un bene maggiore di quello effettivo). Il raggiro può essere messo in atto con qualsiasi mezzo, e quindi anche con la menzogna, che integra una fattispecie dolosa se risulta idonea ad influire sul consenso del soggetto. La menzogna ingenera nell'altra parte una rappresentazione alterata della realtà.


 Si direbbe che la menzogna è l'elemento oggettivo del raggiro, è l'idoneità della condotta a generare l'inganno, quindi vi è un nesso causale fra raggiro e formazione della volontà, che richiedono requisiti comuni alla fattispecie dolosa secondo l'art. 1337 del c.c., le parti  hanno l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede quindi la buona fede se è già stata da un soggetto violata siamo già nella illiceità, abbiamo già l'azione ingannatrice, pertando il dolo richiede, quale elemento soggettivo, la volontarietà dell’inganno, consistente nella conoscenza da parte dell’agente della falsa rappresentazione  della realtà indotta nella vittima, che deve essere unita al convincimento del (truffatore) che sia possibile determinare la volontà altrui alla conclusione del contratto.


 Anche il silenzio e la reticenza possono integrare il dolo,  un atteggiamento inerte è inidoneo a trarre in inganno, ma il silenzio tenuto in una certa circostanza può avere un comportamento preordinato al fine di poter ingannare l'altra parte quindi è un comportamento illecito per esempio il dolo, come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false con parole o  con fatti la parte interessata  o direttamente  o  per  mezzo  di terzi (abbiamo il dolo commissivo), quanto nel nascondere  alla conoscenza altrui fatti  o  circostanze decisive, come nella  reticenza e non solo, invece si richiede che la condotta passiva di quest’ultima si inserisca in un comportamento più complesso, preordinato all’induzione in errore del deceptus tale da violare l’obbligo di correttezza e buona fede imposto alle parti dall’art. 1337 c.c.


Quindi il dolo come causa di invalidità di un contratto
trova fondamento nella riprovazione sociale del  raggiro, quindi   non merita nessuna tutela giuridica l'interesse dell'autore del raggiro che ha tratto profitto (ha truffato) a danno della controparte.


Il dolo silenzio o  reticenza di uno dei contraenti non vale normalmente a costituire un comportamento doloso al fine di viziare la volontà della controparte, questa può essere viziata quando la reticenza è servita ad occultare callidamente fatti veri oppure quando si è violato l'obbligo specifico di parlare imposto dalla legge.



L'art. 1337 c.c.  già citato, impone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, le trattative sono i negoziati tra le parti che precedono la stipulazione del contratto.



La buona fede è il dovere generale di correttezza e reciproca lealtà  di condotta nei rapporti tra le parti contraenti, tutto ciò "dovrebbe"  avvenire nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.



La buona fede rileva come regola di condotta in senso oggettivo e quindi richiede un comportamento onesto,  leale, per salvaguardare gli interessi dell'altra parte,  di contro si  ha la  MALAFEDE, cioè un comportamento illecito, un comportamento  DISONESTO.


La buona fede, quando si tratta,  significa che bisogna avere il dovere di informare l'altra parte su circostanze di rilievo che riguardano l'affare, il dovere d'informazione che comprende le cause di inadempimento del contratto è quando il venditore deve avvertire che la merce che sta vendendo è viziata, è pericolosa, è scadente ecc. se il contratto è stipulato  questo dovere rientra nel contenuto stesso è dà luogo ad una responsabilità contrattuale  nell'ipotesi di contratto sottoposto a condizione risolutiva,  se la parte nello svolgimento delle trattative o del contratto, tace volontariamente una circostanza che rende probabile l'avveramento di quella condizione e, conoscendo la quale , l'altra parte non avrebbe mai concluso quel contratto, fa sorgere in quest'ultima  un ragionevole convincimento contrario alla verità,  v i è   certamente l'obbligo di correttezza sancito dagli artt. 1337- 1338 c.c., ed è in conseguenza tenuta  agli eventuali danni.


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29.07.2009 Avv. Vincenzo Mennea

Avv. Vincenzo Mennea

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