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Approfondimento    

La necessità o meno della leggibilità della firma negli atti notarili (www.Civile.it)**

La necessità o meno della leggibilità della firma negli atti notarili (ww ...
05.12.2002 - pag. 25487 print in pdf print on web

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Un ebook gratuito tutto da leggere. Qui riportiamo la versione impaginata on line.
Sinceri complimenti all'autore.
SUI REQUISITI DELLA FIRMA DELLE PARTI
NEGLI ATTI RICEVUTI DA NOTAIO.
di Avv.Sabato Salvati
Il presente scritto si propone di esaminare, in via generale, il problema della necessità della leggibi-lità della firma negli atti Notarili.
Anzitutto, qualche definizione: Si intende per sottoscrizione la “firma redatta di proprio pugno, con la funzione di certificare che colui che ha firmato conosce il documento dove l’ha apposta (da Ma-ximus Dizionario del Diritto – editore Istituto Geografico De Agostini). Il termine sottoscrizione, pertanto, di per sé, fa riferimento alla scrittura come insieme di segni grafici, ma non necessaria-mente implica in sé il concetto di leggibilità.
In ogni caso, il nostro ordinamento giuridico e la prassi giurisprudenziale sogliono usare i termini “firma” e “sottoscrizione” in maniera indistinta, nell’ambito della disciplina della medesima fatti-specie, e, pertanto, al termine “sottoscrizione” viene attribuito un significato non dissimile da quello di “firma”, senza che l’uso dell’uno o dell’altro termihne possa, pertanto, fornire indicazioni utili nel singolo caso circa la necessità o meno della leggibilità della firma. Tale uso indifferenziato e promiscuo dei due termini figura, appunto, nella stessa normativa che regola la specifica materia degli atti di Notaio, ovvero negli art.li 47 e SS. Della L. n.89 del 16.2.1913, Legge sul Notariato. In-fatti, l’art.51 L.N., ai commi 10, 11 e 12, circa i requisiti dell’Atto Notarile, usa il termine “sottoscrizione”, ma il relativo comma ultimo, fa riferimento alla “firma marginale” del Notaio. Ciò potrebbe indurre a ritenere che il Legislatore abbia richiesto la leggibilità per la sottoscrizione in calce e non invece per la firma marginale, ma così non è, in quanto, il successivo art.52 L.N., anche con riferimento alla sottoscrizione apposta in calce all’atto dal Notaio, usa il termine “firma”.
Deve escludersi, pertanto, che la terminologia “firma” o “sottoscrizione” possa avere efficacia de-cisiva ai fini che ci interessano.
Riteniamo, invece, che vada effettuata un’attenta analisi ermeneutica complessiva della lettera e della ratio della Legge, anche alla luce di un’interpretazione sistematica della stessa.
Pertanto, occorre stabilire se la L.N. abbia previsto la leggibilità della sottoscrizione dell’atto pub-blico come suo requisito di validità.
Peraltro, le cause di nullità dell’atto notarile per difetto di forma sono previste espressamente dall’art.58 L.N., e la relativa elencazione deve ritenersi tassativa, in quanto la stessa norma precisa che, fuori dei casi dalla stessa indicati, l’atto è valido e può sorgere, ove ne ricorrano i presupposti, soltanto la responsabilità disciplinhare del Notaio. Fra tali cause di nullità rientra, per quel che ci ri-guarda, l’inosservanza dei numeri 10 e 11 dell’art.51 L.N., e, in particolare, del n.10, che prevede la Sottoscrizione con il nome e il cognome delle parti e del Notaio. L’indicazione delle modalità della sottoscrizione (nome e cognome), potrebbe portare, a prima vista, a ritenere necessario che la sotto-scrizione medesima debba essere leggibile a pena di nullità. Tuttavia, una più attenta analisi, induce a ritenere che, invece, la nullità prevista dall’art.58 L.N. per l’inosservanza del n.10 dell’art.51, in-tenda riferirsi solo al caso di mancanza della sottoscrizione, ovvero della menzione dell’impedimento a sottoscrivere, ma non anche alla inosservanza delle modalità di apposizione della sottoscrizione medesima, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1)- lo stesso n.10 dell’art.51 prevede, in alternativa, per il caso che la parte non sappia o non possa sottoscrivere, che l’atto sia ugualmente valido anche senza la sua firma, purchè venga fatta menzio-ne della causa dell’impedimento. Se, dunque, l’ordinamento ha reso possibile, qualora la parte non sappia o non possa del tutto sottoscrivere, la possibilità di omettere completamente la firma, sarebbe irrazionale sanzionare di nullità la firma apposta da persona che sappia o possa sottoscrivere, ma non firmi in maniera leggibile, tanto più in tempi in cui l’evoluzione tecnologica va verso la sempre maggior diffusione della firma digitale, (DPR n.513 del 10.11.1997 e successive modifiche e inte-grazioni), che non ha nulla a che vedere con l’insieme dei segni grafici convenzionali.
2)-Non si rinviene nella L.N. alcuna espressione che indichi la necessità che la firma debba essere “leggibile” e, d’altra parte, in normativa analoga, concernente la girata degli assegni (art.11 R.D.n. 1736 del 21.12.1933, che pure specifica le caratteristiche formali della firma di girata, preci sando che debba contenere il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, e il cognome o la ditta dell’obbligato, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire il principio secondo cui l’obbligazione cartolare sarebbe egualmente valida se, in difetto di tali requisiti, il segno grafico del girante sia comunque noto e riconoscibile (Cass.Civ.Sez.I, 15.10.1999 n.11621 in Giust.Civ. Mass.1999, 2121). Eppure, nel caso dell’obbligazione cartolare, l’identità del girante non è autenticata da nes-sun funzionario o Notaio, e la sua leggibilità sarebbe giustificata dall’esigenza pratica di far cono-scere al portatore del titolo il nominativo dei coobbligati.
3)-L’art53 L.N., con riferimento al testo dell’atto notarile, prevede espressamente che gli originali debbano essere “scritti in maniera facilmente leggibile”. Ciò non è detto, invece, con riguardo alla firma, dal n.10 dell’art.51 L.N..
4)-L’espressione “nome e cognome” può trovare una spiegazione alternativa, preferibile e aderente al principio di conservazione degli atti e conforme ai principi interpretativi vigenti in altre materie sulla validità della firma, potendosi e dovendosi
ritenere inteso il riferimento contenuto nell’art.50 n.10 L.N. al nome e cognome, oltretutto ai fini della mera regolarità e non della validità dell’atto, per quanto sopra osservato, non già a richiedere la necessità della leggibilità della firma, requisito non espressamente indicato, quanto, piuttosto, ad escludere che, negli atti Notarili, possa considerarsi regolare una firma apposta, ad esempio, me-diante l’indicazione di uno pseudonomo, in luogo del nome e cognome, come, invece, ben può av-venire per altri tipi di documenti (Cass.Pen. Sez.I, 25.3.1979 in Cass.Pen. 1980, pag.1096). Infatti, la firma con uno pseudonimo o con un appellativo eventualmente contenuta nell’atto Notarile po-trebbe indurre chi lo legga a dubitare dell’identità della persona che l’ha apposta, assumendo, a ri-guardo, un’apparenza significativamente più pregnante, dato che le parole leggibili avrebbero un si-gnificato diverso dal vero nome e cognome, rispetto a quella che potrebbe essere una serie di segni grafici che, in quanto indecifrabili, hanno un significato neutro, ma sono suffragati dall’identificazione del Notaio. La Legge, in altri termini, ha voluto una sorta di “sacralità”” dell’atto del Notaio, anche nella sua forma, in modo che lo stesso non debba menomare quel senso di fiducia e di pubblica fede e di certezza di legalità e chiarezza che l’atto è destinato a dare. Di questa apparente “sacralità”, sarebbe lesiva l’indicazione di un’appellativo leggibile, ma diverso dal nome e dal cognome, e non invece una firma indecifrabile. A tal riguardo, si osserva, per inciso, che la prassi notarile suole riportare in stampa il nominativo delle parti in corrispondenza delle rispetti-ve firme, il che costituisce ulteriore elemento normalmente idoneo a consentire la distinzione e la riconduzione ai rispettivi sottoscrittori di ciascuna delle firme apposte, anche nel caso in cui, nello stesso atto, vi siano più firme illeggibili. In taluni casi, questa raccomandabile precauzione, aiuta anche a rendere leggibile una firma che, di per sè, avulsa dal contesto, risulterebbe indecifrabile o non facilmente comprensibile.
5)- L’art.51 n.10 L.N., nel prevedere le due alternative della firma o della menzione dell’incapacità o dell’impedimento a firmare, qualora dovesse interpretarsi nel senso della necessità della leggibi-lità della firma, produrrebbe l’assurda conseguenza che la parte realmente incapace o impossibili-tata a firmare in alcun modo potrebbe validamente prendere parte all’atto Notarile, menzionando il suo impedimento, mentre, invece, la parte che sappia firmare, ma in maniera non leggibile, dovreb-be, per il solo fatto di saper firmare, o astenersi dal prendere parte all’atto Notarile, ovvero non fir-mare e dichiarare, contrariamente al vero, di non sapere o non potere sottoscrivere, incorrendo, in tale ipotesi nella nullità dell’atto. Il problema si è già posto con riguardo alla firma delle persone non vedenti parti di atti di Notaio. La giurisprudenza formatasi su questi casi, ha espresso i seguenti principi:La validità dell’atto pubblico va valutata con riferimento all’art.51 n.10 L.nN., il quale sta-bilisce che il requisito formale, previsto a pena di nullità, della sottoscrizione della parte, può venir meno solo nel caso di impossibilità e non, come nella specie, di difficoltà a sottoscrivere (Cass.Civ.Sez.II, 4.12.2001 n.15326 in Giust.Civ. Mass. 2001, 2086). La stessa Cassazione ha sta-bilito che le disposizioni di cui agli art.li 2 e 4 L.n.18 del 1975, contenente disposizioni relative alla firma delle persone non vedenti, sono tali da escludere la legittimità dell’affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposiziohne dlla propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, inlinea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti docujmentali che le riguardano. Nella specie, in caso di testamento pubblico di persona non vedente, è stata ritenuta in-sufficiente la dichiarazione del testatore di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, in mancanza di una verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di una effettiva e non ov-viabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi,, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere (Cass.Civ.Sez.II, 9.12.1997 n.12437 in Vita Not. 1998, 961).
Ritenendo, pertanto, la necessità che la firma sugli attiNotarili debba essere leggibile, il combinato disposto degli art.li 51 n.10 e 58 L.N. presterebbe il fianco a censure di illegittimità costituzionale sotto i seguenti profili:
A)-Per contrasto con l’art.3 I comma Cost., in quanto, in assenza di ragioni giustificative meritevoli di tutela assoggetta la firma degli atti di Notaio a requisiti non previsti per altre fattispecie in cui mancano le garanzie di identificazione e di autenticazione tipiche del Notaio, ponendo i soggetti che sappiano firmare in maniera illeggibile in condizioni di ingiustificata disparità di trattamento perfi-no rispetto ai soggetti non in grado assolutamente di sottoscrivere.
B)-Per contrasto con gli art.li 2 e 3 II comma Cost., in quanto, senza motivi giustificativi meritevoli di tutela, impedisce a talune categorie di soggetti disagiate di stipulare atti nella forma dell’atto Pubblico. Tuttavia, poichè, prima di pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità di una Leg-ge, è dovere dell’interprete ricercare le eventuali interpretazioni della stessa che possano essere con-formi al dettato Costituzionale, i rilievi, anche di ordine sistematico, appena riportati, e i principi interpretativi vigenti in altre fattispecie, che verranno illustrati nel punto che segue, portano a rite-nere corretta l’interpretazione restrittiva da noi prospettata dell’art.51 n.10 L.N..
6)- Va poi tenuto conto, nell’individuazione della ratio legis, delle particolari garanzie nell’identificazione della parte e nella provenienza della sottoscrizione che assistono l’atto com-piuto innanzi al Notaio. Ebbene, sarebbe del tutto contrario al principio di ragionevolezza imporre, per la firma apposta davanti al Notaio, garanzie di leggibilità non previste per casi di atti pubblici assistiti da garanzie di identificazione e provenienza uguali o addirittura minori di quelle date dalla presenza e dai compiti di identificazione del Notaio. Siè ritenuto, ad esempio, con riguardo agli atti amministrativi, ove la firma del funzionario non è autenticata da alcuno, di poter affermare il se-guente principio giurisprudenziale: Posto che in un pubblico documento la firma è preordinata a conferire certezza all’atto circa la sua provenienza soggettiva, forma idonea di sottoscrizione può essere rappresentata non solotanto dalla leggibilità, ma anche dalla caratterizzazione del segno gra-fico sul documento (in tal senso, nella specie, è stata disposta un’istruttoria presso l’Amministrazione, perché riferisse su detto profilo della caratterizzazione ed ascrivibilità delle si-gle (Tar Lazio Sez.I, 15.12.1990 n.767 in Riv.Giur. Scuola, 1991, 753). Per poter risalire all’autore di una firma su un documento pubblico non è indispensabile la leggibilità, ma può anche bastare la caratterizzazione individuale del segno grafico, allorchè utili elementi di conoscenza siano forniti all’amministrazione per la quale l’estensore del documento abbia operato (Tar Lazio Sez.I 27.4.1990 n.446 in Foro Amm. 1990, 2840). Non ricorre la nullità dell’atto amministrativo per ca-renza del requisito soggettivo quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giu-ridica pubblica) dell’autore della sottoscdrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa (Cass.Civ. Sez.I, 11.10.1996 n.8881 in Giust.Civ. Mass. 1996, 1405) e V.pure Cons.Stato Sez.IV 28.12.1999 n.1968 in Foro Amm. 1999, 2438).. Analogamente, in materia di atti tributari, è stato deciso che nessuna norma del proce-dimento tributario prescrive che la sottoscrizione della parte pubblica debba essere leggibile, essen-do sufficiente l’autenticità dell’atto (Comm.Trib.Centr. Sez.X, 12.10.1995 n.3265 in Il Fisco, 1996, 2816 N.Lamberti.
Anche con riguardo alla procura alle liti, si è stabilito che la nullità di tale procura, derivante dal fatto di essere stata sottoscritta con grafia illeggibile da persona non identificabile e qualificatasi come legale rappresentante, è sanata con efficacia ex tunc, qualora, nel corso del Giudizio, siano state espressamente specificate le generalità dei sottoscrittori (App.Torino 5.5.2002 in Gius 2002, 1084). Viceversa, è stata ritenuta affetta da nullità la procura alle liti di persona giuridica rilasciata con le predette modalità, quando non sia desumibile dagli atti l’identità del sottoscrittore (Cass.Civ. Sez.II, 18.7.2002 n.10441 in Giust.Civ. Mass.2002, F.7), dovendo, ove possibile, il Giudice, verifi-care dagli atti processuali se sia comunque possibile la riferibilità della procura a un soggetto identi-ficabile (Cass.Civ.Sez.Lav. 14.7.2001 n.9596 in Foro It. 2002, I, 101) (V. Pure Cass.Civ. Sez.Unite 4.10.2000 n.1054 in Giust.Civ. Mass.2000, 2053. Analogamente, in tema di ricorso tributario con procura al difensore firmata in maniera illeggibile, non si ha invalidità della procura quando dagli atti, e, in particolar modo nel caso di contestualità tra procura speciale e atto processuale che la contiene, sia dato comunque desumere che la sottoscrizione è stata apposta da persona della quale, nel contesto dell’atto stesso, è identificato il nome e il cognome e che è dichiarata essere investita del potere di rappresentanza della società ricorrente (Cass.Civ.Sez.Tributaria 3.5.2002 n.6350 in Giust.Civ. Mass. 2002, 751). Qualora la procura sia rilasciata da pubblica amministrazione, l’identificazione del sottoscrittore che ha firmato in maniera illeggibile può desumersi dal timbro che ne indichi la qualifica e dall’autentica del difensore (Cons.Stato Sez.V 13.4.1999 n.411 in Foro Amm. 1999,724). Analogamente, nel caso di sottoscrizione di procura ad litem con sigla illeggibile (firma assolutamente illeggibile) da parte di persona fisica, il cui nominativo sia indicato nell’atto introduttivo del Giudizio (Cons.Stato Sez.V, 19.3.2001 n.1640 in Foro Amm. 2001, 526). Parimen-ti, qualora non sia leggibile la sottoscrizione dell’Avvocato in calce al ricorso per Cassazione, ma non ne venga contestata la provenienza, il ricorso non può ritenersi inammissibile (Cass.Civ.Sez.Tributaria 30.10.2001 n.13481 in Tributi 2002, 54 N. Tognetti). Ancora, la sottoscri-zione della Sentenza da parte del Giudice, che costituisce requisito della sua esistenza giuridica, a norma dell’art.162 comma II C.P.C., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteri-stiche di specificità sufficienti e possa, quindi, svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggetti-va, pur nella sua eventuale illeggibilità, la quale non inficia l’idoneità della sottoscrizione se sussi-stono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un’indicazione nominativa conte-nuta nell’atto (Cass.Civ. Sez.III, 27.5.2002 n.7713 in Giust.Civ. Mass. 2002, 925) e Cass.Civ. Sez.I, 21.4.1999 n.3921 in Giust.Civ. Mass.1999, 893).
L’illleggibilità della firma di colui che abbia eseguito la notificazione di un avviso di accertamento, non comporta l’inesistenza dell’adempimento, salvo che l’impossibilità dell’identificazione delle sue generalità risulti assoluta dal contesto dell’atto e valga a superare la presunzione di appartenen-za del notificante all’ufficio competente (Cass.Civ.Sez.Tributaria 3.9.2001 n.11354 in Giur.It. 2002, 1101.
IN CONCLUSIONE
Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, si ritiene che il combinato disposto degli art.li 51 n.10 e 58 L.N. vada così correttamente interpretato in ordine alla firma dell’atto Notarile: L’atto è nullo ove manchi la sottoscrizione della parte e non sia menzionata la sua incapacità o impossibilità a sottoscrivere, con le ragioni che la determinino, ovvero, benchè menzionata, tale incapacità o im-possibilità, in realtà, non sussista. L’incapacità o impossibilità a firmare deve essere assoluta e, quindi, non è incapace o impossibilitato a sottoscrivere colui che sia in grado di firmare in maniera non leggibile e/o con difficoltà. La nullità prevista dall’art.58 L.N. si riferisce alla mancanza della sottoscrizione o delle menzioni di cui sopra, ma non deve essere intesa come ricollegabile anche alla mancata osservanza delle modalità della sottoscrizione, in ordine all’indicazione del nome e del cognome. Una sottoscrizione riconducibile alla parte, ma non rispondente al requisito di indicazione del nome e del cognome, come nel caso in cui il nome venga volutamente indicato con la sola ini-ziale o sostituito con uno pseudonimo, , dà luogo a mera irregolarità dell’atto, rientrante fra quelle suscettibili di sanzioni disciplinari ai sensi dell’art.58 L.N..
Poichè, inoltre, l’impedimento a sottoscrivere, alternativo alla firma, va inteso in senso assoluto e non relativo, l’atto con firma illeggibile della parte è perfettamente valido. Il Notaio che riceva un atto con firma illeggibile, specie nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere, in relazione alle condizioni fisiche o di alfabetizzazione della parte, che la stessa non si sottragga volutamente all’apposizione di una firma leggibile, nonostante l’utilizzo di segni grafici, nel rappresentare il proprio nome e cognome, non sussumibili nell’ambito di forme come tali riconoscibili, non può es-sere assoggettato a sanzioni disciplinari, essendo, invece, suo dovere ricevere l’atto, facendo appor-re alla parte la propria firma, ancorchè illeggibile, in quanto la dichiarazione non veritiera di inca-pacità a sottoscrivere comporterebbe la nullità dell’atto.
Avv.Sabato Salvati


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