Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Per guidare la barca, devi conoscere bene non solo l'equipaggio ma pure i fondali, le correnti, i venti e le stelle" - Platone, la Repubblica, citata da Tremonti



Sentenza    

OGM: se ne parla in Corte Ue (Civile.it)

OGM: se ne parla in Corte Ue (Civile.it) ...
02.10.2002 - pag. 25171 print in pdf print on web

C

Corte di giustizia europea. Divisione Stampa e Informazione 74/02 18.9.2002. Udienza di martedì 24 settembre 2002 nella causa C-236/01. Monsanto agricoltura Italia e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.



Le società Monsanto Agricoltura Italia Spa, Monsanto Europe SA, Syngenta Seeds Spa, Syngenta Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia Srl, Pioneer Overseas Corporation operano nel settore della biotecnologia alimentare.

A seguito di due decisioni della Commissione aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di granoturco geneticamente modificato (emesse sulla base della direttiva del Consiglio 90/220) la Francia e il Regno Unito hanno autorizzato l'immissione sul mercato da parte di talune società di grani di mais geneticamente modificati. Si tratta, in particolare, della linea BT-11 (per la resistenza agli insetti) e MON 810 (per una accresciuta tolleranza a un erbicida). Il procedimento di autorizzazione adottato è stato quello detto "semplificato".

In Italia, in data 4 agosto 2000, il governo italiano ha adottato un decreto in forza del quale la commercializzazione e l'utilizzo di siffatti prodotti transgenici sono state sospese in applicazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti alimentari. Detto regolamento conferisce agli Stati membri e alla Commissione tale potere, qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti vi sia motivo di ritenere che l'uso di un alimento o di un ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Le società menzionate hanno pertanto proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e il suo presidente e altre autorità italiane, diretto a fare annullare il decreto e a ottenere il risarcimento del pregiudizio che esse asseriscono di avere subito.

Il TAR si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima statuisca sulla validità del procedimento semplificato e verifichi se esso è conforme ai principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza.

Tenuto conto dei rischi potenziali, il giudice italiano mette in dubbio la fondatezza di tale procedimento che non richiede una valutazione completa della sicurezza degli alimenti e ingredienti alimentari alla luce dei rischi che essi comportano per la salute umana e per l'ambiente e che non implica una partecipazione degli Stati membri e dei loro organismi scientifici.

Un siffatto procedimento semplificato, dal momento che è previsto unicamente per esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa, porta ) secondo il giudice italiano ) a mettere sul mercato alimenti o ingredienti alimentari per i quali non sono disponibili informazioni circa gli effetti sulla salute.


Condividi su Facebook

02.10.2002 Valentino spataro

Euro

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Per guidare la barca, devi conoscere bene non solo l'equipaggio ma pure i fondali, le correnti, i venti e le stelle" - Platone, la Repubblica, citata da Tremonti








innovare l'informatica e il diritto


per la pace