"Art. 32: Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. " - Costituzione italiana
"Art. 32: Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non perdisposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. " - Costituzione italiana