Fino al decreto di trasferimento che conclude il procedimento di esecuzione
La legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, ha – fra le altre – esteso la portata applicativa dell'art. 560 c.p.c. a tutti i procedimenti esecutivi pendenti.
In particolare, secondo l'art. 560, ultimo comma, c.p.c., come riformulato, “… quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.”.
L'importanza di tale legge di conversione in merito è rappresentata dal fatto che l'ordine di liberazione dell'immobile, oltrechè non poter più essere emesso dal Giudice delle Esecuzioni per i procedimenti iniziati dopo il 1° marzo 2020, ben potrà (e dovrà) essere revocato – su istanza dell'esecutato – anche per quelle procedure (anche datate) precedenti. E ciò a maggior ragione nell'attuale emergenza sanitaria nazionale causata dall’epidemia Coronavirus – Covid 19 che interessa oramai tutto il territorio italiano e per cui sono in atto provvedimenti del Governo tendenti a isolare e limitare gli spostamenti dei cittadini.
Tale impossibilità di ricorrere alla liberazione anzitempo trova l'unica eccezione ove, “ … sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare” (cfr. art. 560, comma 6, c.p.c.).
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16.03.2020
Giottino
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