Veramente un peccato che tanti abbiano paura di dire che l'Europa (e tutti noi) ha scelto di non rispettare la convezione internazionale violandola ripetutamente.
Era un testo del 1951, per evitare il ripetersi di cose viste nella storia.
Scenario incredibile.
L'Europa accusata di violare i diritti umani e deportare masse di persone.
- Il fatto: i siriani fermi al confine con la Macedonia, e quelli gia' in giro per l'Europa.
- L'accordo: quello dei leader europei con la Turchia per riportare in Turchia quelli che arrivano dalla Siria
- Il comunicato ONU: sono rifugiati. La convenzione internazionale sui rifugiati obbliga gli Stati a tenerli.
- Pocar: e' deportazione quando e' illegale. Questi non hanno titolo per stare, lo decide lo Stato se sono rifugiati o meno
- Euronews: 3 segnalazioni sul comunicato dell'ONU.
Dal comunicato:
“The declared aim to return all refugees and migrants contrasts with the assurances about individual assessments," the High Commissioner said. "If the safeguards are to be considered real, then the individual assessments must allow for the possibility that the persons in question will not in fact be returned. Otherwise it could still qualify as a collective expulsion." - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18531&LangID=E#sthash.GZl78WLh.dpuf
Forse sarebbe utile rileggere la convenzione sui rifugiati che abbiamo sottoscritto e non stiamo applicando.
Convenzione sullo status dei rifugiati (1951) Preambolo Le Alte Parti Contraenti, Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione debbano usufruire dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha, a più riprese, manifestato il suo profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile;
Considerato che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo status dei rifugiati ed estendere l’applicazione di questi strumenti e la protezione da essi garantita a mezzo di un nuovo accordo;
Considerato che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati Paesi e che la soluzione più soddisfacente dei problemi, di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale, non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale;
Auspicato che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di tensione tra gli Stati;
Preso atto del fatto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di sorvegliare l’applicazione delle Convenzioni internazionali che provvedono alla protezione dei rifugiati, e riconoscendo che l’effettivo coordinamento dei provvedimenti adottati per risolvere questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l’Alto Commissario;
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I. Disposizioni generali
Articolo 1. Definizione del termine “rifugiato” A Ai fini della presente Convenzione, il termine “rifugiato” si applicherà a colui:
1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati;
Le decisioni di “non-eleggibilità”, prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;
2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l’espressione “del paese di cui è cittadino” indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.
Testo integrale della convenzione al link indicato
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05.04.2016
Spataro
Link: http://www.unhcr.it/sites
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