![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/2046 |
14.4.2025 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 febbraio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Alphabet Inc. e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-233/23 (1) , Alphabet e a.)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Posizione dominante - Articolo 102 TFUE - Mercati digitali - Piattaforma digitale - Rifiuto di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale di consentire l’accesso a tale piattaforma a un’impresa terza che ha sviluppato un’applicazione, garantendo l’interoperabilità di detta piattaforma e di tale applicazione - Valutazione dell’indispensabilità dell’accesso a una piattaforma digitale - Effetti del comportamento contestato - Giustificazione oggettiva - Necessità per l’impresa in posizione dominante di sviluppare un modello per una categoria di applicazioni al fine di consentire l’accesso - Definizione del mercato rilevante a valle)
(C/2025/2046)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nei confronti di: Enel X Italia Srl
Con l’intervento di: Enel X Way Srl
Dispositivo
1) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un’impresa terza che ne ha fatto richiesta, l’interoperabilità di tale piattaforma con un’applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall’impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività. |
2) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l’impresa che ha sviluppato un’applicazione e chiesto a un’impresa in posizione dominante di garantirne l’interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest’ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, non indica, di per sé, che il rifiuto da parte dell’impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non fosse idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Occorre valutare se tale comportamento dell’impresa in posizione dominante fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2046/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)