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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 10332 documenti.

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Antitrust 14.04.2025    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decisione su Google: se non ha predisposto l'interoperabilità, deve predisporla

Anche se il mercato e' solo potenziale.


Curia

 

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


 

C/2025/2046

14.4.2025

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 febbraio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Alphabet Inc. e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-233/23  (1) , Alphabet e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Posizione dominante - Articolo 102 TFUE - Mercati digitali - Piattaforma digitale - Rifiuto di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale di consentire l’accesso a tale piattaforma a un’impresa terza che ha sviluppato un’applicazione, garantendo l’interoperabilità di detta piattaforma e di tale applicazione - Valutazione dell’indispensabilità dell’accesso a una piattaforma digitale - Effetti del comportamento contestato - Giustificazione oggettiva - Necessità per l’impresa in posizione dominante di sviluppare un modello per una categoria di applicazioni al fine di consentire l’accesso - Definizione del mercato rilevante a valle)

(C/2025/2046)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nei confronti di: Enel X Italia Srl

Con l’intervento di: Enel X Way Srl

Dispositivo

1)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire, a un’impresa terza che ne ha fatto richiesta, l’interoperabilità di tale piattaforma con un’applicazione sviluppata da detta impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante anche qualora detta piattaforma non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale di detta applicazione su un mercato a valle, ma sia idonea a rendere la stessa applicazione più attraente per i consumatori, quando la medesima piattaforma non è stata sviluppata dall’impresa in posizione dominante unicamente ai fini della propria attività.

2)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il fatto che tanto l’impresa che ha sviluppato un’applicazione e chiesto a un’impresa in posizione dominante di garantirne l’interoperabilità con una piattaforma digitale di cui quest’ultima impresa è titolare, quanto concorrenti della prima impresa siano rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi abbiano sviluppato la loro posizione, sebbene non beneficiassero di una siffatta interoperabilità, non indica, di per sé, che il rifiuto da parte dell’impresa in posizione dominante di dar seguito a tale domanda non fosse idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. Occorre valutare se tale comportamento dell’impresa in posizione dominante fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.

3)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un’impresa in posizione dominante, nel rifiutare di garantire l’interoperabilità di un’applicazione sviluppata da un’impresa terza con una piattaforma digitale di cui l’impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di tale disposizione, quest’ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l’inesistenza di un modello che consenta di garantire tale l’interoperabilità alla data in cui l’impresa terza ha chiesto tale accesso, quando la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometterebbe, di per sé e alla luce delle proprietà dell’applicazione per la quale è richiesta l’interoperabilità, l’integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, o ancora quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. In caso contrario, l’impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare un siffatto modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato, che prenda in considerazione le esigenze dell’impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest’ultimo e il diritto dell’impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato.

4)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, per valutare l’esistenza di un abuso consistente in un rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante, di garantire l’interoperabilità di un’applicazione sviluppata da un’impresa terza con una piattaforma digitale di cui l’impresa in posizione dominante è titolare, un’autorità garante della concorrenza può limitarsi a identificare il mercato a valle sul quale tale rifiuto può produrre effetti anticoncorrenziali, anche se tale mercato a valle è solo potenziale, e tale identificazione non richiede necessariamente una definizione precisa del mercato dei prodotti e del mercato geografico rilevante.


(1)   GU C 216 del 19.6.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2046/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


14.04.2025 Curia
Curia


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