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Criptovalute 04.04.2025    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Criptovalute, aspetti fiscali e civilistici, interpello

Risposta n. 78/2025
Interpretazione art. 110 comma 3 bis TUIR – Valutazione delle criptovalute


Valentino Spataro

 

T

Testo Genai

La società ALFA vuole iniziare a fare trading di criptovalute, acquistandole e vendendole in proprio nome e conto. La società si chiede come gestire fiscalmente i guadagni e le perdite derivanti da queste operazioni, in particolare riguardo alla valutazione delle criptovalute alla fine dell'anno.

La società ha due possibili interpretazioni della normativa fiscale in materia di criptovalute:

1. La prima interpretazione prevede di gestire separatamente la parte civilistica e quella fiscale, in modo da tener conto solo dell'irrilevanza fiscale della valutazione al fair value delle rimanenze di fine esercizio.
2. La seconda interpretazione prevede di considerare irrilevanti fiscalmente tutti gli effetti derivanti dalla variazione delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, e di considerare rilevanti solo i costi e i ricavi dell'esercizio contabilizzati in relazione alla compravendita delle criptovalute.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la normativa fiscale in materia di criptovalute prevede che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptovalute alla data di chiusura del periodo di imposta non concorrono alla formazione del reddito, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ciò significa che la società dovrà operare delle variazioni nella dichiarazione dei redditi per neutralizzare gli effetti delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente.

In sintesi, la società dovrà valutare le criptovalute alla fine dell'anno per determinare il reddito fiscale, ma dovrà anche considerare le variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente per evitare che queste influenzino il reddito fiscale.

04.04.2025 Valentino Spataro
AdE


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