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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 10529 documenti.

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Intelligenza artificiale: analisi del ddl 1146 con le novità, comma dopo comma

Elaborazioni Gen Ai IusOnDemand srl (genai = possono contenere errori)


Valentino Spataro

 

I

Il testo che segue, gen ai IusOnDemand, elenca i principali criteri affermati nel testo approvato al Senato in prima lettura:

Art. 1

  • Promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale.
  • Garanzia della vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.

Art. 2

  • Definizione di "sistema di intelligenza artificiale" e "modelli di intelligenza artificiale" secondo il regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3

  • Rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea.
  • Principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
  • Garanzia della correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi.
  • Rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, prevenzione del danno, conoscibilità, trasparenza, spiegabilità.
  • Sorveglianza e intervento umano.
  • Non pregiudizio dello svolgimento democratico della vita istituzionale e politica.
  • Nessun nuovo obbligo rispetto al regolamento (UE) 2024/1689.
  • Cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.
  • Accesso pieno e senza discriminazioni ai sistemi di intelligenza artificiale per le persone con disabilità.

Art. 4

  • Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'informazione senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione.
  • Trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali.
  • Comunicazione chiara e semplice dei rischi e diritto di opposizione ai trattamenti autorizzati dei dati personali.
  • Consenso dei genitori per l'accesso dei minori di 14 anni alle tecnologie di intelligenza artificiale.

Art. 5

  • Promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare l'interazione uomo-macchina e la produttività.
  • Creazione di un mercato innovativo, equo, aperto e concorrenziale.
  • Disponibilità e accesso a dati di alta qualità per le imprese e la comunità scientifica.
  • Privilegio per soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici nel territorio nazionale.
  • Favorire la ricerca collaborativa tra imprese e organismi di ricerca.

Art. 6

  • Esclusione delle attività di sicurezza nazionale dall'ambito applicativo della legge.
  • Installazione di sistemi di intelligenza artificiale su server ubicati nel territorio nazionale per l'uso in ambito pubblico.
  • Rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione per le attività di sicurezza nazionale.

Art. 7

  • Miglioramento del sistema sanitario attraverso l'intelligenza artificiale.
  • Non discriminazione nell'accesso alle prestazioni sanitarie.
  • Informazione sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
  • Sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità.
  • Supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica senza pregiudicare la decisione medica.
  • Affidabilità e verifica periodica dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.

Art. 8

  • Ricerca e sperimentazione scientifica per la realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
  • Dichiarazione di rilevante interesse pubblico per i trattamenti di dati personali per la ricerca scientifica.
  • Uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti.
  • Trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali.

Art. 9

  • Disciplina del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione tramite sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 10

  • Disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale nel settore sanitario.
  • Individuazione dei soggetti che accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale.
  • Creazione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e assistenza territoriale.

Art. 11

  • Miglioramento delle condizioni di lavoro e tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori attraverso l'intelligenza artificiale.
  • Utilizzo sicuro, affidabile e trasparente dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
  • Osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni.

Art. 12

  • Istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
  • Definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
  • Monitoraggio dell'impatto sul mercato del lavoro e identificazione dei settori interessati.
  • Promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Art. 13

  • Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto.
  • Comunicazione chiara e semplice delle informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

Art. 14

  • Utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione per incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi.
  • Funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale.
  • Adozione di misure tecniche, organizzative e formative per un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.

Art. 15

  • Riserva al magistrato delle decisioni sull'interpretazione e applicazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, e adozione dei provvedimenti.
  • Disciplina degli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.
  • Formazione dei magistrati e del personale amministrativo sull'intelligenza artificiale.

Art. 16

  • Delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
  • Attribuzione alle autorità di poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori.
  • Previsione di strumenti di tutela e di un apparato sanzionatorio.

Art. 17

  • Modifica al codice di procedura civile per includere le cause relative al funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Art. 18

  • Promozione e sviluppo dell'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Art. 19

  • Predisposizione e aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.
  • Favorire la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
  • Promozione della ricerca e diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale.
  • Indirizzo delle misure e degli incentivi per lo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Art. 20

  • Designazione delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN).
  • Promozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
  • Vigilanza e promozione della cybersicurezza.
  • Istituzione di spazi di sperimentazione per sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 21

  • Autorizzazione di progetti sperimentali per l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22

  • Favorire l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva.
  • Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 23

  • Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico.
  • Supporto allo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza.

Art. 24

  • Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
  • Previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
  • Potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM.

Art. 25

  • Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Art. 26

  • Modifiche al codice penale per includere reati relativi all'uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale.
  • Introduzione di nuove fattispecie di reato per l'omessa adozione di misure di sicurezza per i sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 27

  • Clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione della legge.

Art. 28

  • Disposizioni finali relative alla collaborazione con soggetti privati e alla modifica di normative esistenti.

Questi sono i principi e le finalità affermati nel testo, articolo per articolo.

22.03.2025 Valentino Spataro
Senato


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