Il testo che segue, gen ai IusOnDemand, elenca i principali criteri affermati nel testo approvato al Senato in prima lettura:
Art. 1
- Promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale.
- Garanzia della vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.
Art. 2
- Definizione di "sistema di intelligenza artificiale" e "modelli di intelligenza artificiale" secondo il regolamento (UE) 2024/1689.
Art. 3
- Rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea.
- Principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
- Garanzia della correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi.
- Rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, prevenzione del danno, conoscibilità, trasparenza, spiegabilità.
- Sorveglianza e intervento umano.
- Non pregiudizio dello svolgimento democratico della vita istituzionale e politica.
- Nessun nuovo obbligo rispetto al regolamento (UE) 2024/1689.
- Cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.
- Accesso pieno e senza discriminazioni ai sistemi di intelligenza artificiale per le persone con disabilità.
Art. 4
- Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'informazione senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione.
- Trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali.
- Comunicazione chiara e semplice dei rischi e diritto di opposizione ai trattamenti autorizzati dei dati personali.
- Consenso dei genitori per l'accesso dei minori di 14 anni alle tecnologie di intelligenza artificiale.
Art. 5
- Promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare l'interazione uomo-macchina e la produttività.
- Creazione di un mercato innovativo, equo, aperto e concorrenziale.
- Disponibilità e accesso a dati di alta qualità per le imprese e la comunità scientifica.
- Privilegio per soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici nel territorio nazionale.
- Favorire la ricerca collaborativa tra imprese e organismi di ricerca.
Art. 6
- Esclusione delle attività di sicurezza nazionale dall'ambito applicativo della legge.
- Installazione di sistemi di intelligenza artificiale su server ubicati nel territorio nazionale per l'uso in ambito pubblico.
- Rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione per le attività di sicurezza nazionale.
Art. 7
- Miglioramento del sistema sanitario attraverso l'intelligenza artificiale.
- Non discriminazione nell'accesso alle prestazioni sanitarie.
- Informazione sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
- Sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità.
- Supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica senza pregiudicare la decisione medica.
- Affidabilità e verifica periodica dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
Art. 8
- Ricerca e sperimentazione scientifica per la realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
- Dichiarazione di rilevante interesse pubblico per i trattamenti di dati personali per la ricerca scientifica.
- Uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti.
- Trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali.
Art. 9
- Disciplina del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione tramite sistemi di intelligenza artificiale.
Art. 10
- Disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale nel settore sanitario.
- Individuazione dei soggetti che accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale.
- Creazione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e assistenza territoriale.
Art. 11
- Miglioramento delle condizioni di lavoro e tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori attraverso l'intelligenza artificiale.
- Utilizzo sicuro, affidabile e trasparente dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
- Osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni.
Art. 12
- Istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
- Definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
- Monitoraggio dell'impatto sul mercato del lavoro e identificazione dei settori interessati.
- Promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
Art. 13
- Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto.
- Comunicazione chiara e semplice delle informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.
Art. 14
- Utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione per incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi.
- Funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale.
- Adozione di misure tecniche, organizzative e formative per un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.
Art. 15
- Riserva al magistrato delle decisioni sull'interpretazione e applicazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, e adozione dei provvedimenti.
- Disciplina degli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.
- Formazione dei magistrati e del personale amministrativo sull'intelligenza artificiale.
Art. 16
- Delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
- Attribuzione alle autorità di poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori.
- Previsione di strumenti di tutela e di un apparato sanzionatorio.
Art. 17
- Modifica al codice di procedura civile per includere le cause relative al funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Art. 18
- Promozione e sviluppo dell'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Art. 19
- Predisposizione e aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.
- Favorire la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
- Promozione della ricerca e diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale.
- Indirizzo delle misure e degli incentivi per lo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
Art. 20
- Designazione delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN).
- Promozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
- Vigilanza e promozione della cybersicurezza.
- Istituzione di spazi di sperimentazione per sistemi di intelligenza artificiale.
Art. 21
- Autorizzazione di progetti sperimentali per l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 22
- Favorire l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva.
- Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione delle attività sportive.
Art. 23
- Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico.
- Supporto allo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza.
Art. 24
- Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
- Previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
- Potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM.
Art. 25
- Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
Art. 26
- Modifiche al codice penale per includere reati relativi all'uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale.
- Introduzione di nuove fattispecie di reato per l'omessa adozione di misure di sicurezza per i sistemi di intelligenza artificiale.
Art. 27
- Clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione della legge.
Art. 28
- Disposizioni finali relative alla collaborazione con soggetti privati e alla modifica di normative esistenti.
Questi sono i principi e le finalità affermati nel testo, articolo per articolo.