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Intelligenza artificiale 22.03.2025    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Il Senato approva il ddl 1146: no AI ai minori di 14 anni

L'Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 1146 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra di finanza pubblica.

L'obbligo di consenso genitoriale imporrà il nefando obbligo di identificazione di tutti e quindi di attribuzione a ciascuno di ogni attività svolta online, violando il diritto costituzionale all'anonimato e alla libera circolazione di persone e idee.

Per non dire che si tratta semplicemente di censura culturale.


Senato

 

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id:    20571
title:    Giovedì 20 Marzo 2025 - 288ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta
link:    http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=25701
content:    
Seduta
Ora inizio: 10:08

L'Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 1146 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo, che, alla luce dell'esame in sede referente, si compone di 28 articoli suddivisi in 6 Capi, mira a regolamentare l'uso dell'AI con un approccio antropocentrico, bilanciando innovazione e tutela dei diritti. Tra le novità, il consenso genitoriale per i minori di quattordici anni nell'uso dell'AI, il diritto all'informazione per i pazienti in ambito sanitario, l'istituzione di un osservatorio sull'adozione di sistemi di AI nel mondo del lavoro e una disciplina specifica per l'uso nei processi giudiziari; l'istituzione di una strategia nazionale, il rafforzamento del ruolo delle autorità di vigilanza e investimenti fino a un miliardo di euro per le imprese AI. Novità anche su diritto d'autore e codice penale, con l'introduzione di aggravanti per reati commessi tramite AI (v. comunicato n. 287).

Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Oggi, durante l'esame dell'articolato, è stato approvato l'emendamento 8.301 del sen. Sigismondi (FdI), che consente il trattamento dei dati per studi e ricerche su gesti atletici e prestazioni sportive, garantendo il rispetto della legge e dei diritti economici di chi organizza le competizioni. Sono stati poi accolti, in testi riformulati, gli ordini del giorno G4.300, del sen. Mazzella (M5S) e altri (in merito all'opportunità di promuovere una campagna informativa sull'intelligenza artificiale, evidenziandone implicazioni etiche e tecnologiche) e G8-bis.300, del sen. Basso (PD) e altri (sull'opportunità di istituire un osservatorio sui diritti umani digitali per monitorare l'impatto dell'AI e tutelare i dati personali). In tema di giustizia e di autonomia delle decisioni giudiziarie, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G14.300, del sen. Basso (PD) e altri e G14.301, della sen. Lopreiato (M5S) e altri. È stato altresì accolto l'ordine del giorno G22.330 (testo 2), della sen. Murelli (LSP), che impegna il Governo a valutare l'inserimento del diritto della proprietà intellettuale nei corsi STEM e ITS Academy, garantendo fondi per docenti e attuazione.

Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i sen. Salvitti (Cd'I), che ha sottolineato l'importanza degli investimenti in AI per settori come lavoro, sanità e sicurezza, distinguendo tra regolamentazione e strategie economiche; Rosso (FI-BP), che ha sostenuto la necessità di regolamentazione per garantire innovazione responsabile e tutela dei diritti, rilevando problemi come fake news, sicurezza informatica e impatto sull'occupazione; Potenti (LSP), che ha posto l'accento sull'importanza di garantire la sovranità tecnologica nazionale, con un focus sull'utilizzo sicuro dei dati e sul ruolo strategico della cybersicurezza; Zaffini (FdI), che ha richiamato l'importanza storica di regolamentare l'AI, evidenziando i benefici che potrà portare in settori come la sanità, dalla diagnostica all'ottimizzazione delle risorse. I sen. Aurora Floridia (Aut), Silvia Fregolent (IV), Magni (Misto-AVS), Nave (M5S) e Basso (PD) hanno dichiarato voto contrario. Aut e IV hanno accusato il Governo di immobilismo, contrariamente ad altri Paesi che investono massicciamente nel settore: Aut ha evidenziato il rischio di manipolazione, disuguaglianze e controllo sociale senza adeguate regolamentazioni; IV ha chiesto un confronto serio su temi cruciali come energia e tutela dei lavoratori. AVS ha enfatizzato la necessità di un'agenzia indipendente per la tutela dei dati sensibili e denunciato l'assenza di coinvolgimento delle parti sociali nella regolamentazione dell'AI. M5S ha rilevato problemi strutturali, come la mancanza di proprietà italiana delle infrastrutture di rete e la dipendenza da server stranieri per i dati sensibili, denunciando altresì il mancato intervento sul diritto d'autore. Il PD ha criticato il provvedimento perché disomogeneo, senza una visione a lungo termine e incapace di restituire all'Italia un ruolo strategico nel contesto internazionale, proponendo la creazione di un'autorità per l'intelligenza artificiale.

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Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3.

(Princìpi generali)

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei princìpi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.

4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà.

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4.

(Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.

4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 5.

(Princìpi in materia di sviluppo economico)

1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;

b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;

c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.

2. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.

3. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei princìpi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Capo II

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Art. 7.

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.

2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.

4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Art. 8.

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. – (Intelligenza artificiale nel settore sanitario)1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;

b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;

c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.

4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.

Art. 12.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 14.

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 20.

4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.

Art. 16.

(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;

b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);

c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 17.

(Modifica al codice di procedura civile)

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».

Art. 18.

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente:

« m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Capo III

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del made in Italy » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata ».

Art. 20.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.

2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.

3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ».

Art. 21.

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 22.

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».

2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.

3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

Art. 23.

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);

b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 24.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;

e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai princìpi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 25.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »;

b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

« Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ».

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

« 11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;

b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;

c) dopo l'articolo 612-ter è inserito il seguente:

« Art. 612-quater.(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate ».

2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

« a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».

4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

« z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri ».

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. – (Disposizioni di coordinamento) – 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia ».

IL PRESIDENTE

22.03.2025 Senato
senato


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