IAG 2025, Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco
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"Altro tema sempre riguardante il “giusto processo” è rappresentato dal dibattito sull’intelligenza artificiale applicata alla giurisdizione.
"L’ingresso della tecnologia in tutte le discipline del genere umano è inarrestabile e non possiamo che gioirne.
"Però, è “giusto”, nel senso costituzionalmente orientato, il processo governato dall’Intelligenza Artificiale? Non nella parte organizzativa, ovviamente, né in quella che concerne l’approfondimento dello studio degli atti. Mi riferisco, invece, alla redazione dei provvedimenti giudiziari. Perché qualcuno, per la redazione dei provvedimenti, l’intelligenza artificiale ha iniziato ad usarla, come soltanto sottovoce ha il coraggio di ammettere.
"È ammissibile affidare il processo decisionale e motivazionale all’algoritmo, piuttosto che solo alla potenza della mente del giudice?
"Desidero, sul punto, esprimere apprezzamento alla Prima Presidente della Cassazione per la posizione più volte espressa ed anche al Ministero della Giustizia, per l’avvenuta costituzione dell’Osservatorio Permanente per l’uso dell’Intelligenza Artificiale.
"Non occorre soffermarsi sulla diversità delle discipline scientifiche rispetto a quelle giuridiche per concordare che laddove si discute della persona, della comprensione della ragione delle scelte del singolo e della valutazione dei comportamenti, la decisione non può essere algoritmica ma frutto del convincimento interiore del giudice.
"Solo la forza intrinseca di una adeguata motivazione di ogni provvedimento può garantire il rispetto del giusto processo.
"Per questo preoccupa, e non poco, la tendenza alla sinteticità della motivazione, che ha già trovato accesso nel processo civile all’art. 436 bis cpc, a norma del quale il collegio dichiara improcedibile (art. 348 cpc) o inammissibile (art. 348 bis) l’appello con motivazione sintetica; principio di sinteticità e che il c.d. correttivo alla riforma Cartabia (approvato con il D.Lgs 164/2024) ha esteso a tutti i provvedimenti del procedimento civile (art. 121 cpc, art. 46 disp. att. cpc).