Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 10056 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Criptovalute 30.01.2025    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Riciclaggio e trasferimenti di cripto asset: d.lgs 27.12.2024

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204


GU

 

D



DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204

Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che  modifica
la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata
dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113. (24G00221)

(GU n.303 del 28-12-2024)
 

 Vigente al: 30-12-2024  

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 18;
  Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate  cripto-attivita'
e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione;
  Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  maggio   2023,   relativo   ai   mercati   delle
cripto-attività e che modifica i regolamenti  (UE)  n.  1093/2010  e
(UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,   n.   227,   recante:
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori»;
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attività criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attività criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006»;
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del  territorio  e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
  Visto il decreto legislativo 5  settembre  2024,  n.  129,  recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  relativo
ai mercati delle cripto-attività e che modifica i  regolamenti  (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le  direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/1937»;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2:
      1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
        «g) conti correnti  di  corrispondenza  e  rapporti  ad  essi
assimilabili: conti  tenuti  dalle  banche  per  il  regolamento  dei
servizi  interbancari  e  gli  altri  rapporti  comunque  denominati,
intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento
di transazioni per  conto  dei  clienti  degli  enti  corrispondenti,
inclusi  i   rapporti   per   lo   svolgimento   di   operazioni   in
cripto-attività o trasferimenti di cripto-attivita';»;
      2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
        «m)  conti   di   passaggio:   rapporti   di   corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di  operazioni
in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attivita';»;
      3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
        «m-bis)  cripto-attivita':  cripto-attivita'  quale  definita
all'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  5),  del   regolamento   (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  31  maggio
2023, tranne quando rientra nelle categorie di  cui  all'articolo  2,
paragrafi 2,  3  e  4,  del  medesimo  regolamento  o  e'  altrimenti
qualificata come fondi;»;
      4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di  pagamento»  sono
inserite le seguenti: «o di cripto-attivita'»;
      5) la lettera ff) è abrogata;
      6) la lettera ff-bis) è abrogata;
      7) alla lettera ll), le parole: «,  che  non  si  esaurisce  in
un'unica operazione» sono soppresse;
      8) dopo la lettera mm), è inserita la seguente:
        «mm-bis) servizi per le  cripto-attivita':  i  servizi  quali
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
2023/1114;»;
      9) la lettera qq) è abrogata;
      10) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:
        «qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo  auto-ospitato
quale definito  all'articolo  3,  punto  20),  del  regolamento  (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  31  maggio
2023.»;
    b) all'articolo 3:
      1) al comma 2, lettera v), il segno di  interpunzione:  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»;
      2) al comma 2, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:
        «v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita'  come
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE)
2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad
eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.»;
      3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate;
    c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f),  e'  inserita  la
seguente:
      «f-bis) prestatori di servizi per le  cripto-attivita'  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»;
    d) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
      «Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati
ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o  provenienti  da  un
indirizzo auto-ospitato).  -  1.  I  prestatori  di  servizi  per  le
cripto-attività individuano e valutano il rischio di  riciclaggio  e
di  finanziamento  del  terrorismo  associato  ai  trasferimenti   di
cripto-attivita'  diretti   a   o   provenienti   da   un   indirizzo
auto-ospitato.
      2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita'  adottano  i
presidi e attuano i controlli e le procedure  necessarie  a  mitigare
tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai  rischi
individuati.  Tali  misure  comprendono  una  o  piu'  delle   misure
seguenti:
        a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il
cessionario di un trasferimento effettuato da o  verso  un  indirizzo
auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o  cessionario,
anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita';
        b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e  sulla
destinazione delle cripto-attività trasferite;
        c) un monitoraggio continuo  e  rafforzato  delle  operazioni
dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
        d) qualsiasi altra misura volta  ad  attenuare  e  gestire  i
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  nonche'  il
rischio  di  mancata  attuazione  e  di   evasione   delle   sanzioni
finanziarie adottate  dall'Unione  europea,  nei  casi  di  cui  agli
articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno  2007,  n.  109,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  nei
casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»;
    e)  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   «un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3,  paragrafo  1,
punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un  trasferimento  di
fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti  9)
e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023»;
    f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per  le
cripto-attivita'  con  un  intermediario   bancario   o   finanziario
corrispondente di un Paese terzo»;
    g) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
      «Art.  25-bis  (Modalita'  di  esecuzione  degli  obblighi   di
adeguata verifica  rafforzata  della  clientela  per  i  rapporti  di
corrispondenza  transfrontalieri  che  comportano   l'esecuzione   di
servizi per le cripto-attivita').  -  1.  Nel  caso  di  rapporti  di
corrispondenza  transfrontalieri  che  comportano   l'esecuzione   di
servizi  per  le  cripto-attivita'  quali  definiti  all'articolo  3,
paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,  con  l'eccezione  della
lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente  di  un
Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti  di
cripto-attivita', i prestatori di servizi  per  le  cripto-attivita',
oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,  al
momento  dell'avvio  del  rapporto  adottano  le  seguenti  ulteriori
misure:
        a)   determinano   se   l'intermediario   corrispondente   e'
autorizzato o registrato;
        b)  raccolgono  informazioni  sufficienti  sull'intermediario
corrispondente per comprendere pienamente la natura  delle  attivita'
svolte e per determinare, sulla base di pubblici  registri,  elenchi,
atti o documenti, la correttezza e la qualita'  della  vigilanza  cui
l'intermediario corrispondente è soggetto;
        c)  valutano  la  qualita'  dei  controlli  in   materia   di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo  cui
l'intermediario corrispondente è soggetto;
        d) ottengono  l'autorizzazione  dei  titolari  di  poteri  di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,  comunque,  di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi
conti di corrispondenza;
        e) definiscono in forma scritta i  termini  dell'accordo  con
l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
        f) si assicurano  che  l'intermediario  corrispondente  abbia
sottoposto ad adeguata  verifica  i  clienti  che  hanno  un  accesso
diretto ai conti di cripto-attività di passaggio,  che  effettui  il
controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta,
possa  fornire  all'intermediario  controparte   obbligato   i   dati
pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
      2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono
di porre fine ai rapporti di corrispondenza per  motivi  connessi  al
riciclaggio  e  al  finanziamento  del  terrorismo  documentano  tale
decisione.
      3. I prestatori di servizi per le  cripto-attivita'  aggiornano
le  informazioni  sull'adeguata   verifica   per   il   rapporto   di
corrispondenza periodicamente o  qualora  emergano  nuovi  rischi  in
relazione all'intermediario corrispondente.
      4. I prestatori di  servizi  per  le  cripto-attivita'  tengono
conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in
funzione della valutazione del  rischio,  le  misure  appropriate  da
adottare  per   mitigare   i   rischi   associati   all'intermediario
corrispondente.»;
    h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento  (UE)  n.
2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
    i) all'articolo 70:
      1) al comma 1, le  parole:  «regolamento  (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 maggio 2023»;
      2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 31 maggio 2023,»
      3) alla rubrica, le parole: «regolamento  (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 31 maggio 2023».

                               Art. 2
 
Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
 
  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole  da:  «Gli  intermediari
bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,» a:  «effettuate
anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attivita'» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Gli  intermediari  bancari  e  finanziari  di  cui
all'articolo 3, comma 2, e gli  altri  operatori  finanziari  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo  21
novembre  2007,  n.   231,   che   intervengono,   anche   attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da  o  verso  l'estero  di
mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  s),  del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle  entrate
i dati di cui  all'articolo  31,  comma  2,  del  menzionato  decreto
relativi   alle   predette   operazioni,    effettuate    anche    in
cripto-attivita'»;
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «agli
intermediari bancari e finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,
agli altri operatori finanziari  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui  all'articolo
3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e  agli
altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)
e d), del medesimo decreto».

                               Art. 3
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  e  le  istituzioni  pubbliche
coinvolte provvedono all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 4
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali
 
  1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato  ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5  settembre
2024, n. 129, ai soggetti che operano in  conformita'  a  quanto  ivi
previsto  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, lettere ff),  ff-bis)  e  qq),  e  3,  comma  5,
lettere i) e i-bis), e le ulteriori disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonchè le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227, nella versione vigente il giorno antecedente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 5
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024
 
                             MATTARELLA
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio


30.01.2025 GU



Pump and dump
Markets in Crypto-Assets Act (MiCA)
Parere su due schemi di specifiche tecniche di OAM in materia di operatori di valuta virtuale
Blockchain: monete digitali ? Scritture contabili.
Cassazione sui Bitcoin - venduti come prodotti finanziari
Bitcoin e criptovalute: per accettarli sarà obbligatorio "comunicarsi" al Ministero ?
Criptovalute: arriva la consultazione pubblica, brevissima
Aspetti legali e tassazione dei bitcoin e delle criptovalute: la risoluzione 72 del 2016



Segui le novità in materia di Criptovalute su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.46