DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 204
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica
la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata
dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113. (24G00221)
(GU n.303 del 28-12-2024)
Vigente al: 30-12-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita'
e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante:
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva
(UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo
ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/1937»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi
assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei
servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati,
intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento
di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti,
inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in
cripto-attività o trasferimenti di cripto-attivita';»;
2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto
della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni
in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attivita';»;
3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale definita
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2,
paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o e' altrimenti
qualificata come fondi;»;
4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono
inserite le seguenti: «o di cripto-attivita'»;
5) la lettera ff) è abrogata;
6) la lettera ff-bis) è abrogata;
7) alla lettera ll), le parole: «, che non si esaurisce in
un'unica operazione» sono soppresse;
8) dopo la lettera mm), è inserita la seguente:
«mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi quali
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
2023/1114;»;
9) la lettera qq) è abrogata;
10) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:
«qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato
quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE)
2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, lettera v), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) al comma 2, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:
«v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' come
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE)
2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad
eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.»;
3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate;
c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente:
«f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»;
d) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati
ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un
indirizzo auto-ospitato). - 1. I prestatori di servizi per le
cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di
cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo
auto-ospitato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' adottano i
presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare
tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi
individuati. Tali misure comprendono una o piu' delle misure
seguenti:
a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il
cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo
auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario,
anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita';
b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla
destinazione delle cripto-attività trasferite;
c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni
dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' il
rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni
finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli
articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei
casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»;
e) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «un
trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1,
punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e
del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un trasferimento di
fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti 9)
e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023»;
f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le
cripto-attivita' con un intermediario bancario o finanziario
corrispondente di un Paese terzo»;
g) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di
corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di
servizi per le cripto-attivita'). - 1. Nel caso di rapporti di
corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di
servizi per le cripto-attivita' quali definiti all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della
lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un
Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di
cripto-attivita', i prestatori di servizi per le cripto-attivita',
oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al
momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori
misure:
a) determinano se l'intermediario corrispondente e'
autorizzato o registrato;
b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario
corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attivita'
svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi,
atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui
l'intermediario corrispondente è soggetto;
c) valutano la qualita' dei controlli in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui
l'intermediario corrispondente è soggetto;
d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di
amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di
soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi
conti di corrispondenza;
e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con
l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia
sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso
diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il
controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta,
possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati
pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono
di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale
decisione.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aggiornano
le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di
corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in
relazione all'intermediario corrispondente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' tengono
conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in
funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da
adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario
corrispondente.»;
h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n.
2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
i) all'articolo 70:
1) al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023»;
2) ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2023,»
3) alla rubrica, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2023».
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole da: «Gli intermediari
bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,» a: «effettuate
anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di
mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate
i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto
relativi alle predette operazioni, effettuate anche in
cripto-attivita'»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «agli
intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,
agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo
3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli
altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)
e d), del medesimo decreto».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche
coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre
2024, n. 129, ai soggetti che operano in conformita' a quanto ivi
previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq), e 3, comma 5,
lettere i) e i-bis), e le ulteriori disposizioni di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonchè le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, nella versione vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress
Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress
D
30.01.2025 GU
Pump and dump Markets in Crypto-Assets Act (MiCA) Parere su due schemi di specifiche tecniche di OAM in materia di operatori di valuta virtuale Blockchain: monete digitali ? Scritture contabili. Cassazione sui Bitcoin - venduti come prodotti finanziari Bitcoin e criptovalute: per accettarli sarà obbligatorio "comunicarsi" al Ministero ? Criptovalute: arriva la consultazione pubblica, brevissima Aspetti legali e tassazione dei bitcoin e delle criptovalute: la risoluzione 72 del 2016
|
dallo store:
visita lo store
adv IusOnDemand
Affiliazioni
Agcm
Agcom
Banche dati
Bitcoin
Blockchain
Chatbot
ChatGPT
Clausole
Cloud
Contratti
Cookie
Copyright
Crittografia
Dark Patterns
Democrazia
Disclaimer
Distribuzione
Domini
Ecommerce
Editoria
Email
Email aziendale
Esercitazioni
Fare impresa
Fattura
GDPR
Hardware
Immagini
Intelligenza A.
Iot
Legal Design
Marchi
Marketing
Mobile
Modelli
Open data
Open Source
Penale
Policy
Primi passi
Privacy
Pubblicita'
Riservate
Sentenze
Sicurezza
Software
Sorveglianza
Startup
Tributario
Turismo
Ugc
Video
Voicebot