Giornalettismo si rivela una fonte veramente attenta a questi problemi. Era ora che aumentassero i topi di biblioteca per trovare queste notizie.
Per il Piracy Shield si crea un reato per le aziende che non denunciano gli utenti. Inutile e contrario alle norme europee, introduce ancora una volta il sospetto.
"quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare"
"Potrebbe!" "Potenziale" "Allucinato": è male solo nell'informatica, nel diritto della paura (cit.) diventa sempre più una prassi per difendere i cittadini dall'anarchia imponendo regole certe da rispettare a tutti.
Certo. Bloccare un ip sospettato, così la proposta di legge, è accattivante.
Ma dobbiamo piantarla di identificare le persone o i servizi con un ip. Non è così che funziona. E' l'idea che i danni collaterali siano consentiti per il fine che giustifica i mezzi.
E' ora di denunciare pubblicamente chi dà ascolto a queste tesi contrarie alla realtà del funzionamento di internet e di ribadire che la giustizia sommaria è come un rastrellamento di massa.
Basta. Grazie. Non ascoltate che propone soluzioni assurde che mandano a casa, o in galera, chiunque, invece di cercare vere prove e non indizi utili alle indagini (che vanno fatte, ma per cercare prove, non si giudicano le ipotesi).
Due proposte:
“Proposta di modifica n. 6.0.35 al DDL n. 1222“.
“Proposta di modifica n. 6.0.36 al DDL n. 1222“ firmata da Damiani, Liris e Zedda per inserire l'art. 174-sexies:
-
I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare, senza ritardo, all’autorità giudiziaria o alla Guardia di finanza tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
-
I soggetti di cui al comma 1 non aventi sede legale o amministrativa in Italia e che offrono servizi a utenti stabiliti sul territorio nazionale devono comunicare, senza ritardo, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il proprio rappresentante legale in Italia.
-
Fuori dai casi di concorso nel reato, l’omissione o il ritardo della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.