1. la pubblicità di giochi d'azzardo
Più precisamente, dalla navigazione presso il richiamato servizio di condivisione di
video Twitch è stata rilevata sul canale “...” la presenza di molteplici video con
contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o
scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d’azzardo.
2. La difesa: puro intrattenimento - solo informazione
Relativamente all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di
scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di
comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di
autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di
servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d.
call to action)” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).
Inoltre, con riguardo all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n.
689/81, espressamente richiamata dalla norma.
Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il
proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della
manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della
legge n. 689/81, della propria azione od omissione “cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa”.
Per quel che concerne l’autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere
“consapevole” dell’illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini
della relativa imputazione, la colpa si presume.
CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta
accertata per il canale sopra identificato presso la piattaforma Twitch attraverso i diversi
video ivi presenti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la
condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di
continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell’effetto, consistendo la
stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi
d’azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla parte la commissione con una sola
azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;
RITENUTO, per l’effetto, alla luce del numero di video ivi presenti, tenuto conto
dei ricavi conseguiti dalla piattaforma YouTube in ragione del contratto di partnership
commerciale e stante il fatto che si tratta di un unico canale, sanzionato per la prima volta
---
dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate
nella misura di euro 60.000,00 (sessantamila/00), corrispondente alla misura edittale
prevista per la violazione riscontrata, al netto di ogni altro onere accessorio