Tanti aspetti interessanti in questa decisione.
Ne citiamo alcuni:
1. fonti di prova: fonti aperte
Non potendo quindi affidarsi alle informazioni fornite dalla Società, e non essendo
accessibili dati di bilancio significativi della Società su database quali lo European
Business Registry, è stata effettuata un’analisi delle informazioni disponibili su
documenti accessibili da fonti aperte. Da tale verifica è stato possibile ricostruire come la
piattaforma Gigsberg - secondo un rapporto del consorzio internazionale FEAT che si
occupa di monitorare il fenomeno del secondary ticketing - sia uno dei “key secondary
ticketing marketplaces operating in Europe”, attivo dal 2018 su tutto il territorio europeo
attraverso delle società basate appunto in Estonia ed in Svizzera. 6 Inoltre, nell’analisi
effettuata dalla Competition and Markets Authority (“CMA”) del Regno Unito nel 2019
sulla fusione tra gli operatori Viagogo e StubHub (“Report CMA”), la piattaforma
Gigsberg veniva individuata come terzo operatore di mercato nel Regno Unito, con una
quota di mercato in un intorno del 5%.7
Presumibilmente, la struttura del mercato britannico ricalca molto quella del
mercato europeo nel suo complesso e quindi anche di quello italiano, considerato che il
principale fattore competitivo in questo mercato è il traffico che viene direzionato sui siti
di secondary ticketing da motori di ricerca globali, sui quali le imprese di settore
investono significative risorse monetarie per sponsorizzare le offerte dei propri biglietti.
Avendo tali motori di ricerca dimensioni globali, è plausibile ritenere che la percentuale
di traffico che ciascun sito è in grado di generare, rispetto ai siti concorrenti, è molto
simile anche in paesi diversi.
2. Cumulo materiale: 10.000 x 30
RITENUTO, pertanto, di dover determinare complessivamente la sanzione nella
misura di euro 300.000,00 (trecentomila/00), pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), per
ciascuna delle 30 (trenta) condotte accertate, secondo il principio del cumulo materiale
delle sanzioni amministrative
3. Vendeva biglietti senza autorizzazione
il comportamento posto
in essere dalla società Gigsberg Services OU deve ritenersi di grave in considerazione
della rilevazione di numerosi episodi di violazione dell’art. 1, comma 545, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 attraverso la messa in vendita o comunque il collocamento di titoli
di accesso a spettacoli, anche a prezzo superiore rispetto a quello nominale, senza che la
stessa sia titolare dei sistemi di emissione in base a quanto previsto dalla normativa.
La Società argomenta che il numero di
biglietti documentati negli allegati sopra menzionati sia inferiore al numero di biglietti
disponibili riportato nei verbali. In realtà, si tratta di un errore nella lettura del materiale.
Infatti, visto che per ciascun evento l’algoritmo del sito mostra automaticamente prima i
biglietti con i prezzi più bassi, rivelando via via quelli con prezzi crescenti, per economia
procedimentale sono state raccolte le schermate esclusivamente dei prezzi minimi e di
quelli massimi, in modo da ricostruire il range di prezzo rilevante.