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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9930 documenti.

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Clausole 03.09.2024    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

GIG economy e tassisti: clausola anticoncorrenziale non disapplicata

Era stato condannato, non ha rimosso la clausola. Ulteriore sanzione. Si noti che pende l'appello.


Valentino Spataro

 

A

Alcuni tassisti utilizzano una app. Negli accordi vi è il divieto di usare altre piattaforme nei momenti in cui non ricevono lavoro. Clausola sanzionata da Agcm nel 2018, non viene disapplicata.

Ecco comunicato e testo

I801AB - Sanzione di oltre 140 mila euro a Radiotaxi 3570 per inottemperanza

COMUNICATO STAMPA


immagine allegata
L’Autorità aveva diffidato la cooperativa che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma. Si tratta della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’inottemperanza della cooperativa Radiotaxi 3570 al proprio provvedimento n. 27244/2018 e ha irrogato una sanzione di 140.043,95 euro.

L’Antitrust aveva diffidato la società a modificare le clausole statutarie e regolamentari sull’obbligo di non concorrenza a portata assoluta, che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma.

Si tratta della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570 che non si è impegnata a riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare, nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente, le chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l’intermediazione obbligata della piattaforma proprietaria ItTaxi.

In particolare, l’Autorità non ha ritenuto idonea la misura grazie alla quale i tassisti di Radiotaxi 3570 avrebbero potuto liberare la capacità produttiva inutilizzata solo a favore delle piattaforme che avessero sottoscritto accordi di interoperabilità con la piattaforma ItTaxi. In questo modo si sarebbe attribuito alla stessa cooperativa la scelta delle piattaforme per le quali i tassisti avrebbero potuto operare, definendone anche le condizioni economiche. Dovrebbero invece essere i singoli tassisti a individuare direttamente le piattaforme di intermediazione cui rendere disponibile la propria capacità eccedente. Solo in questo modo possono essere garantite, infatti, adeguate condizioni di apertura del mercato dei servizi di intermediazione della domanda di taxi alla concorrenza di altre piattaforme.

Considerati il perdurare dell’infrazione e la pervicace inottemperanza alla diffida, l’Autorità ha anche imposto una penalità di mora per 214,40 euro al giorno (da calcolarsi fino al giorno dell’ottemperanza) ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis, lettera a), legge n. 287/1990.

 

Roma, 8 agosto 2024

---

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;
SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte
in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1
dello stesso articolo, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione
già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato,
determinando, altresì, il termine entro il quale il pagamento della sanzione
deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può
disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni;
VISTO, altresì, l’articolo 15, comma 2-bis, lettera a), della citata legge che
prevede che l’Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese
penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del
fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l’esercizio
sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella
decisione, al fine di costringerle a ottemperare alla diffida di cui al comma 1
del presente articolo;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, con il quale è
stato accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa,

2
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società
Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con
riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette
società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di
non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti
anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso sul mercato di nuovi
operatori;
VISTA la lettera b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui è stato
ordinato alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa
Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa
di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento,
misure idonee a eliminare l’infrazione accertata e di astenersi in futuro dal
porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione stessa;
VISTA la lettera c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si
richiedeva alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa
Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa
di dare comunicazione all’Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a
quanto richiesto dalla lettera b) del dispositivo, trasmettendo specifica
relazione scritta entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7991/2020 del 14
dicembre 2020 e n. 8061/2020 del 15 dicembre 2020;
VISTO il proprio provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022 con il quale
è stato deliberato: (i) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società
Cooperativa, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare
o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non
applicazione delle suddette clausole, integra inottemperanza al provvedimento
n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della
legge n. 287/1990; (ii) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per
tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro);
VISTA la sentenza del Tar del Lazio, sez. I, del 20 marzo 2023, n. 4769;

3
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
VISTA la comunicazione della società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa,
pervenuta in data 19 aprile 2023 e integrata in data 12 maggio 2023;
VISTO il proprio provvedimento n. 30716 del 18 luglio 2023, con il quale è
stato avviato un procedimento per contestare alla società Radiotaxi 3570 -
Società Cooperativa la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della legge
n. 287/1990 per presunta inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244
del 27 giugno 2018;
VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data
5 giugno 2024;
VISTA la memoria conclusiva di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa,
pervenuta in data 4 luglio 2024;
SENTITI in audizione finale, in data 9 luglio 2024, i rappresentanti di
Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I.
PREMESSA
1. Con provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018 (di seguito, anche
“Provvedimento”), confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del
14 dicembre 2020 (di seguito anche “sentenza del Consiglio di Stato” o
“Sentenza”), l’Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società
Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa,
Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della
concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i
rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano
specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili
di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso di

4
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
imprese concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e
smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma1.
2. Con il medesimo provvedimento, è stato ordinato alle Parti di porre fine al
comportamento distorsivo della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre
in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata.
In tale ottica è stata prescritta la trasmissione di una relazione scritta al fine di
dare conto all’Autorità delle iniziative volte a ottemperare a quanto disposto2.
3. Con provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022, l’Autorità ha deliberato
che il comportamento di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa (di seguito
anche “Radiotaxi 3570”), consistente nel non aver adottato alcuna misura
volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché
nella mera non applicazione delle suddette clausole, integrasse inottemperanza
al provvedimento n. 27244/2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2,
della legge n. 287/1990, irrogando a Radiotaxi 3570 una sanzione
amministrativa pecuniaria di 21.000 euro3.
4. Radiotaxi 3570 ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del
provvedimento n. 29969/2022, che è stato integralmente rigettato con sentenza
n. 4769 del 20 marzo 2023. Infine, la Società ha proposto ricorso in appello,
in data 20 aprile 2023, allo stato pendente.
II. LA PARTE
5. Radiotaxi 3570 è la principale società di gestione del radiotaxi a Roma per
numero di tassisti aderenti, pari a oltre 3.5004. Radiotaxi 3570 è una
cooperativa di servizi attiva a Roma sin dal 1968 e offre ai tassisti aderenti,
oltre al servizio radiotaxi, anche l’utilizzo dell’applicazione itTaxi, sviluppata
nell’ambito dell’Unione dei Radiotaxi d’Italia-URI, a cui possono aderire solo
1 Per quanto concerne in particolare Radiotaxi 3570 sono previsti espliciti obblighi di non concorrenza agli
articoli 4, 5 e 10 dello Statuto; clausole di analoga portata sono presenti anche nel Regolamento interno (cfr.
paragrafi 37 e 38 del provvedimento n. 27244/2018).
2 Pronto Taxi 6645 e Samarcanda hanno ottemperato al provvedimento, rimuovendo le rispettive clausole di
non concorrenza.
3 Né, peraltro, l’ottemperanza delle altre Parti del procedimento, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, con
conseguente liberazione di capacità, esentava Radiotaxi 3570 dall’eseguire la diffida.
4 Cfr. comunicazione del 26 gennaio 2024.

5
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
i gestori di radiotaxi e non più di un radiotaxi per città. A Roma la società è,
appunto, Radiotaxi 3570.
III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
6. In data 18 luglio 2023, l’Autorità ha avviato il procedimento per contestare
a Radiotaxi 3570 la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n.
287/1990 per inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244/2018.
7. L’avvio dell’inottemperanza ha fatto seguito alla comunicazione del 19
aprile 20235 con cui Radiotaxi 3570 ha rappresentato di aver adottato una
misura consistente in un accordo di partnership commerciale stipulato tra il
Consorzio It Taxi S.c.r.l., proprietario del sistema tecnologico ItTaxi, di cui la
Parte detiene il controllo, e la piattaforma Uber, in ragione del quale i tassisti
appartenenti alla cooperativa sono messi in condizione di accettare anche le
richieste di chiamata provenienti dagli utenti dell’applicazione di Uber Italy
S.r.l. (di seguito “Uber”).
8. In particolare, nel provvedimento di avvio n. 30716 del 18 luglio 2023
l’Autorità ha rilevato che “[…] le misure adottate da Radiotaxi 3570,
consistenti
nel
descritto
accordo
di
partnership
commerciale
nell’informativa datane ai soci, peraltro parziale, non appaiono idonee a e
ottemperare al provvedimento del 2018, considerato che le clausole di
esclusiva illecite, oggetto della diffida, continuano a essere presenti nello
Statuto e nel Regolamento della cooperativa nella formulazione e
nell’estensione censurate dall’Autorità con il provvedimento n. 27244 del 27
giugno 2018. L’obbligazione posta a carico di Radiotaxi 3570 dal
provvedimento dell’Autorità comporta, infatti, un’attività modificativa dello
Statuto mediante una delibera assembleare straordinaria dei soci volta
all’eliminazione delle clausole di esclusiva a portata assoluta, le quali hanno
di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di
illecita pressione sulla loro libertà negoziale”6. Inoltre, il citato accordo non
costituiva una misura idonea, in quanto solo provvisoria, “riconducibile a un
fatto contingente e potenzialmente anche temporaneo”7.
Infine, il provvedimento ha evidenziato che: “per effetto del suddetto accordo,
non è nella disponibilità dei tassisti soci di Radiotaxi 3570 impiegare
5 Integrata in data 12 maggio 2023 in riscontro a una richiesta di informazioni della Direzione.
6 Cfr. par. 17.
7 Cfr. par. 19.

6
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
liberamente una quota della propria capacità produttiva in favore di
piattaforme di intermediazione concorrenti, atteso che Uber è integrato in
ItTaxi, essendo le richieste di corse dei clienti Uber instradate, tramite Splyt,
in ItTaxi”8.


9. In data 18 settembre 2023, è pervenuta una memoria difensiva di Radiotaxi
35709. In data 13 ottobre 2023, si è tenuta l’audizione di Radiotaxi 3570 con
la Direzione10, a esito della quale, in data 27 ottobre 2023, è pervenuto un
ulteriore scritto difensivo di Radiotaxi 3570, contenente una proposta di
ottemperanza, volta a stabilire a livello statutario la possibilità per i tassisti
soci di mettere a disposizione la propria offerta di servizio taxi per soddisfare
anche le domande di utenti veicolate dal sistema ItTaxi mediante accordi di
integrazione tecnologica con piattaforme di intermediazione concorrenti (vedi
infra)11.
10. In data 9 ottobre 2023, sono state chieste informazioni alla società Mytaxi
Italia S.r.l. (di seguito, “Mytaxi”)12, che quest’ultima ha riscontrato in data 3
novembre 202313.
11. In data 31 ottobre 2023, si è tenuta l’audizione di Uber14.
12. In data 7 novembre 2023 la Parte ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alla proposta di ottemperanza e, contestualmente, ha chiesto una proroga del
termine conclusivo del procedimento15. Tale termine è stato prorogato al 28
febbraio 2024 con provvedimento del 14 novembre 2023.
13. In data 14 novembre 2023, Radiotaxi 3570 ha effettuato accesso agli atti
del procedimento16.
14. Il 17 novembre 2023, è stata inviata una richiesta di informazioni e dati al
Radiotaxi 357017, riscontrata il 29 novembre 202318. In data 5 dicembre 2023,
si è svolta la seconda audizione istruttoria della Parte. Le informazioni
8 Cfr. par. 18.
9 Cfr. doc. 9.
10 Cfr. doc. 13.
11 Cfr. doc. 18.
12 Cfr. doc. 11.
13 Cfr. doc. 23.
14 Cfr. doc. 22.
15 Cfr. doc. 25.
16 Cfr. doc. 30.
• 17 Cfr. doc. 32. La richiesta era volta, tra l’altro, a chiarire:
le motivazioni sottese alla pretesa necessità e proporzionalità della misura proposta (rispetto alla misura,
che appare meno restrittiva della concorrenza, che consente ai tassisti soci della cooperativa di poter liberare
una specifica quota di capacità produttiva accettando direttamente le richieste provenienti dalle piattaforme
• terze, cioè senza dover passare attraverso accordi tra la piattaforma ItTaxi e le piattaforme terze);
le modalità di messa a disposizione della capacità delle risorse a favore dei partners secondo il principio
• di neutralità e non discriminazione;
le condizioni economiche del rapporto di interconnessione.
18 Cfr. doc. 34.

7
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
pervenute a fine novembre sono state integrate da Radiotaxi 3570 il successivo
26 gennaio 2024 con una comunicazione avente a oggetto una formale
“proposta di misure di ottemperanza”19.
15. Allo scopo di valutare compiutamente i profili oggetto dell’istruttoria alla
luce di tutti gli elementi acquisiti (da ultimo, il 26 gennaio 2024), il 6 febbraio
2024 l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine conclusivo del
procedimento al 30 aprile 2024.
16. In data 15 febbraio 2024, sono stati richiesti ulteriori dati e informazioni a
Radiotaxi 3570 e a Uber20, che sono pervenuti rispettivamente nelle date del
27 febbraio e 26 febbraio 202421.
17. In data 4 aprile 2024, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine
conclusivo del procedimento al 31 luglio 2024.
18. In data 5 aprile 2024, si è svolta l’ultima audizione istruttoria della Parte22,
a esito della quale quest’ultima ha prodotto un ulteriore scritto difensivo,
pervenuto il 2 maggio 202423.
19. In data 5 giugno 2024, l’Autorità ha trasmesso alla Parte la Comunicazione
delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche “CRI”), 24.
20. Nelle date del 12 giugno 2024 e 26 giugno 2024, Radiotaxi 3570 ha
effettuato nuovamente accesso agli atti del procedimento25.
21. Infine, Radiotaxi 3570 ha presentato una memoria conclusiva in data 4
luglio 202426 ed è stata sentita in audizione davanti al Collegio il 9 luglio
202427.
IV. IL TRASPORTO MEDIANTE TAXI: CENNI NORMATIVI
22. In base alla legge quadro n. 21/1992 e ss.mm.ii., il servizio taxi, per sua
natura e funzione, si configura come un servizio di trasporto pubblico di piazza
sottoposto a regime di licenza (con servizio obbligatorio e tariffe
predeterminate a livello amministrativo). Il servizio taxi è, infatti, l’unico a
essere soggetto a un regime di licenza e di predeterminazione politico-
amministrativa delle tariffe massime; al contempo, è anche l’unico che offre
19 Cfr. doc. 36.
20 Cfr. docc. 38 e 39.
21 Cfr. docc. 41 e 40.
22 Cfr. doc. 47
23 Cfr. doc. 48.
24 Cfr. doc. 53.1A.
25 Cfr. docc. 57 e 61.
26 Cfr. doc. 63.
27 Cfr. doc. 67.

8
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
una tipologia di servizio obbligatorio di natura pubblica autorizzato a offrire
il cosiddetto “servizio di piazza”. Il servizio taxi, inoltre, rappresenta un
servizio pubblico che non grava in alcun modo sulla collettività, in quanto
“autofinanziato” interamente dagli utenti28.
23. Tra le competenze delle amministrazioni comunali rientrano:
l’individuazione dei fabbisogni di offerta (numero di veicoli); le modalità per
lo svolgimento del servizio e, dunque, la regolamentazione in materia di turni;
i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi.
All’amministrazione comunale compete anche l’attività di verifica del rispetto
della normativa, inclusa quella sui turni, da parte dei tassisti29.
V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
24. Di seguito si dà conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della
proposta di ottemperanza e degli impegni assunti a corredo della stessa da
Radiotaxi 3570 nel corso del procedimento, nonché delle difese svolte per
sostenere che la società possa ritenersi ottemperante a quanto prescritto dal
provvedimento n. 27244/2018. Si illustreranno, infine, le osservazioni e le
informazioni prodotte a riguardo da Uber, nonché da Mytaxi.
V.1 La misura di ottemperanza di Radiotaxi 3570
25. Nel corso del procedimento, Radiotaxi 3570 ha inizialmente proposto
alcune modifiche alla misura di ottemperanza di cui all’accordo di partnership
commerciale con Uber∗30.
28 La legge quadro n. 21/1992, all’articolo 2, definisce il servizio di taxi come un servizio di trasporto pubblico
non di linea che: “ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
persone; si rivolge a un’utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono
determinate amministrativamente dagli organi competenti [i Comuni n.d.r.] che stabiliscono anche le
modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area
comunale o comprensoriale”. Inoltre: “la prestazione del servizio è obbligatoria”. Infine, l’esercizio
dell’attività “è soggetta a licenza”.
29 Ai sensi dell’articolo 5 “I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea, stabiliscono: a) il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire a ogni singolo servizio; b)
le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di
taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
∗ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza
o di segretezza delle informazioni.
30 Si è cioè impegnata ad approvare una delibera assembleare recante all’o.d.g. [omissis]. Inoltre, la Parte si
è impegnata a: (i) garantire la piena applicabilità della delibera assembleare nei confronti non solo dei nuovi
soci, ma altresì di quelli che hanno aderito alla cooperativa prima dell’adozione di tale misura, mediante

9
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
26. A esito delle successive attività istruttorie, Radiotaxi 3570 si è impegnata
a:
˗ modificare il proprio Statuto, mediante la definitiva introduzione di una
clausola che prevede espressamente: “i soci della Cooperativa che ne diano
disponibilità, possono mettere a disposizione la propria offerta di servizio taxi
per soddisfare anche le domande di utenti veicolate dal sistema ItTaxi
mediante accordi di integrazione tecnologica con altre piattaforme di
intermediazione”31.
˗ concludere accordi di partnership commerciale (analoghi a quello già
realizzato con Uber) con tutte le piattaforme concorrenti che ne facciano
richiesta. Più specificamente, l’impegno attiene alla conclusione di accordi di
interconnessione tecnologica, mediante i quali Radiotaxi 3570 metterà a
disposizione delle piattaforme concorrenti l’intera compagine di tassisti soci
per rispondere alle richieste dei clienti delle piattaforme concorrenti32.
27. La piattaforma ItTaxi consente l’intermediazione tra l’offerta di corse da
parte dei tassisti soci di Radiotaxi 3570 e la domanda di taxi proveniente sia
dai clienti della cooperativa sia dai clienti di piattaforme terze tra cui, allo
stato, Uber (ItTaxi Partners). La Parte ha rappresentato che il sistema di
smistamento delle chiamate della piattaforma ItTaxi (il c.d. sistema di
dispatching ItTaxi) rispetta un principio di neutralità, in base al quale le corse
vengono assegnate ai tassisti senza discriminare in ragione dell’origine della
chiamata (cooperativa vs ItTaxi Partners) e senza che questi ultimi possano
scegliere il servizio in ragione della fonte da cui origina la richiesta stessa33.
28. In proposito, con la comunicazione del 7 novembre 2023, Radiotaxi 3570
ha prodotto un documento nel quale, a sinistra, sono riportati gli screenshot
delle schermate (ItTaxi App e Uber App), come risultano visibili dal device
del cliente e, a destra, sono riportate le schermate visibili dal tassista (Driver
App). Da tale documento risulta che, al momento della ricezione di una
richiesta taxi, l’app in dotazione del tassista socio (Driver App) non visualizza
mai le informazioni relative alla fonte da cui originano le richieste taxi, mentre
l’approvazione di un’ulteriore delibera del Consiglio di Amministrazione, avente carattere sostanzialmente
ricognitivo della delibera assembleare stessa; (ii) dare diffusa pubblicità di tale misura mediante la
trasmissione a tutti i tassisti soci della delibera.
31 La modifica verrebbe approvata mediante un’assemblea straordinaria dei soci, recante all’o.d.g. “Modifica
dell’art. 5 dello Statuto al fine di precisarne la portata applicativa”.
32 A esclusione dei soci che decidano di non avvalersi dello smistamento delle chiamate provenienti dalla
piattaforma terza: a riguardo, la Parte ha dichiarato che circa il [85-90%] dei tassisti soci avrebbe aderito
all’accordo con Uber.
33 La Parte ha rappresentato a riguardo che nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023, rispettivamente
circa il [30-35%], [35-40%], [35-40%] e [40-45%] delle corse effettivamente servite dalla flotta di Radiotaxi
3570 è stato evaso da Uber.

10
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
visualizza la destinazione della corsa richiesta e i tasti “Accetta” o “Rifiuta”,
cliccando sui quali, dunque, la corsa viene accettata o rifiutata.
Nella medesima comunicazione, la Parte ha rappresentato che, al momento
della ricezione di una richiesta, il tassista di Radiotaxi 3570 ha visibilità
esclusivamente delle seguenti informazioni: (a) punto di pickup; (b) nome
dell’area di posteggio associata al punto di pickup (se presente); (c) punto di
delivery (se presente); (d) nome del cliente (se presente); e) distinzione tra
corsa e prenotazione; (f) caratteristiche della corsa richiesta; (g) numero di
passeggeri e bagagli e eventuali note per il tassista. In particolare, il punto di
delivery viene indicato in quanto inserito nella richiesta di una corsa da parte
del cliente, essendo tale indicazione opzionale da parte di quest’ultimo.
29. Come indicato nella comunicazione del 7 novembre 2023, nonché nelle
precedenti comunicazioni34, quando la corsa origina dal canale ItTaxi Partners
(allo stato da Uber), in base all’accordo, il cliente Uber si interfaccia
esclusivamente con l’app Uber e il contratto di trasporto si conclude tra il
tassista e il cliente Uber. D’altronde, l’utente che si avvale del servizio di
intermediazione Uber-ItTaxi non effettua alcun pagamento al tassista, essendo
la transazione economica interna al sistema Uber. La cooperativa si limita
soltanto alla messa a disposizione della capacità della risorsa tassista.
V.2 Le argomentazioni della Parte
V.2.1 L’idoneità della misura predisposta dalla cooperativa a ottemperare al
Provvedimento
30. Secondo la Parte, la misura predisposta da Radiotaxi 3570 nel corso del
procedimento è pienamente idonea - ed è l’unica idonea - a realizzare l’effetto
utile della diffida, in quanto, da un lato, in base a un meccanismo non
discriminatorio, mette a disposizione delle piattaforme terze la capacità
produttiva inutilizzata, ottimizzando l’attività del tassista socio e favorendo,
quindi, un efficientamento dell’incontro tra la domanda e l’offerta di servizio
taxi35; dall’altro, preserva, al contempo, la necessaria disponibilità delle
risorse della cooperativa funzionali al raggiungimento del suo scopo
34 Cfr. memoria del 18 settembre 2023.
35 Laddove i tassisti utilizzassero app terze senza una integrazione tecnologica centralizzata, non sarebbe in
alcun modo possibile conoscere il loro status (liberi, occupati ovvero occupati con destinazione), e ciò
comporterebbe inevitabilmente il rischio per il sistema di smistamento di escludere tassisti inattivi o
comunque “candidabili” a fornire il servizio.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
mutualistico36. In mancanza di un sistema di integrazione centrale che
consente un monitoraggio continuo e costante della disponibilità della propria
flotta (i.e., lo status dei singoli tassisti) a rispondere alle proprie richieste,
Radiotaxi 3570 non potrebbe, infatti, avere mai reale contezza della capacità
assorbita dalle richieste provenienti dalla cooperativa e, quindi, non sarebbe
in grado di definire e liberare neppure la quota eccedentaria in favore delle
piattaforme concorrenti.
31. Nella memoria finale pervenuta il 4 luglio 2024 e in occasione
dell’audizione innanzi al Collegio tenutasi il 9 luglio 2024, la Parte ha
formulato repliche alle critiche mosse nella CRI37. A riguardo, Radiotaxi 3570
ha, preliminarmente, eccepito la carenza istruttoria che, a suo dire, inficerebbe
il presente procedimento, non essendo stata accolta la richiesta di verificare
l’attuale configurazione del mercato, e ha contestato le conclusioni di merito
raggiunte nella CRI, argomentando in particolare: a) sull’interpretazione data
al Provvedimento e alla sentenza del Consiglio di Stato; b) sulla riduzione
degli incentivi a competere della misura proposta; c) sui comportamenti
opportunistici dei tassisti; d) sull’impossibilità di individuare la quota di
capacità produttiva inutilizzata.
a)
Sulla libertà di scelta del tassista e sulla definizione delle modalità con
cui la capacità produttiva eccedentaria viene liberata
32. A detta della Parte, né il provvedimento del 2018 né la sentenza del
Consiglio di Stato impongono a Radiotaxi 3570 di consentire un contatto
diretto del tassista socio con le piattaforme terze, come invece sostenuto nella
CRI. I predetti atti, sancendo la liceità della natura relativa e non assoluta della
clausola di esclusiva ne confermano la titolarità del relativo diritto in capo alla
cooperativa, a cui conseguentemente - e in quanto titolare - riconoscono il
diritto di valutare e definire anche le modalità con cui limitarne l’applicazione
a carico dei soci: organizzando tecnicamente e in forma coerente con tale
36 A tale proposito, la Parte ha sottolineato che è proprio la sentenza del Consiglio di Stato a precisare che la
definizione della portata della diffida deve necessariamente tenere conto delle prerogative della cooperativa
al fine di poter assicurare il suo “buon funzionamento” nonché garantire “il vincolo fiduciario con la
cooperativa di appartenenza e il perseguimento dello scopo mutualistico” (cfr. punto 8.16 sentenza n.
7991/2020).
37 Nella CRI la misura proposta dalla Parte è stata ritenuta non idonea a ottemperare al Provvedimento
sostanzialmente in quanto rimette a Radiotaxi 3570 - e non ai tassisti - il potere di scegliere per quali
piattaforme terze possono rendere disponibile la loro capacità inutilizzata e impone alle piattaforme
concorrenti di ItTaxi di negoziare con quest’ultima le condizioni economiche di erogazione del servizio di
intermediazione. Tale situazione impedisce, di fatto, l’esplicarsi di un adeguato confronto competitivo nella
misura in cui trasforma la piattaforma ItTaxi in una controparte necessaria per le piattaforme terze che, nei
limiti della capacità inutilizzata dei tassisti, intendano avvalersi di questi ultimi.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
principio il funzionamento e l’operatività della sua piattaforma di
interconnessione38.
33. Per effetto della tesi sostenuta nella CRI e incentrata sulla necessità di
garantire un contatto diretto del tassista da parte delle piattaforme terze,
invece, si realizzerebbe una “traslazione tecnico-giuridica” del diritto di
definire le modalità di esecuzione dell’esclusiva dalla cooperativa, che ne è
titolare, al tassista socio, che si è impegnato a rispettarla39.
34. Inoltre, la misura proposta da Radiotaxi 3570 stimolerebbe la concorrenza
e l’efficienza, come sostenuto anche da Uber, secondo cui l’accordo di
partnership “fornisce un’ulteriore opzione di spostamento agli utenti di Uber
e, dunque, ne accresce l’offerta”40. Di contro, la soluzione prospettata nella
CRI impedirebbe al Radiotaxi 3570 di sviluppare il proprio modello di
business e di conoscere in tempo reale lo status dei soci.
35. La Parte ritiene, inoltre, che tanto il provvedimento dell’Autorità quanto
la sentenza del Consiglio di Stato hanno riconosciuto ampia discrezionalità
alla stessa nel definire la condotta da seguire e non solo la quantità di capacità
liberabile41.
38 In altri termini l’allentamento della clausola di esclusiva implica unicamente il consenso della cooperativa
a che i tassisti vincolati dall’obbligo di fedeltà cooperativa possano avvalersi dei servizi di intermediazione
offerti da piattaforme in concorrenza con la cooperativa di appartenenza e l’individuazione delle modalità
con cui viene garantita tale possibilità è espressamente rimessa alla cooperativa stessa dal Consiglio di Stato,
secondo cui “[p]ertanto, una volta accertata l’illiceità di clausole di non concorrenza a portata assoluta,
spetterà ai radiotaxi definire, alla stregua di quanto prescritto nel provvedimento da eseguire, quale sia la
quota di capacità produttiva effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei legittimi obiettivi
di tutela sottesi alla clausola di non concorrenza e, di contro, quale sia la quota suscettibile di essere
impiegata dai tassisti in favore di altre piattaforme di intermediazione-definendo, al riguardo, altresì le
modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa” (cfr. par. 8.21, cit.).
39 Il tassista che, a monte, ha legittimamente scelto di aderire alla cooperativa “conferisce a quest’ultima la
propria offerta decidendo quindi di non veicolare direttamente la sua offerta attraverso canali diversi da
quelli cooperativi (quali FreeNow e Uber). Ciò in quanto, attraverso la sua scelta di adesione in qualità di
socio provvede ad autoprodurre e gestire una propria piattaforma tecnologica di interconnessione di cui
conserva - tramite la cooperativa - comproprietà e gestione per veicolare la propria offerta” (Cfr. memoria
del 4 luglio 2024).
40 Oltre al fatto di aver Uber nel corso dell’audizione risposto negativamente alla domanda degli Uffici “se la
resistenza dei tassisti a instaurare un rapporto autonomo con Uber dipend[esse] dalla presenza di clausole
di esclusiva presenti negli statuti delle cooperative radiotaxi”.
41 Sul punto la Parte ha da ultimo precisato che, se anche il secondo inciso del citato par. 8.21 della sentenza
(i.e. “definendo altresì le modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa”) si riferisse unicamente
alla modalità di calcolo della capacità, esso avrebbe lo stesso significato del primo inciso (i.e. “definire […],
quale sia la quota di capacità produttiva effettivamente necessaria […] e, di contro, quale sia la quota
suscettibile di essere impiegata dai tassisti in favore di altre piattaforme di intermediazione”). Tale
interpretazione però è inattendibile in quanto i due passaggi sono collegati dall’avverbio “altresì” che, per
definizione, esprime un’aggiunta rispetto a quanto espresso nella frase principale. La Parte pertanto ribadisce
che, diversamente dalla lettura forzata della CRI, il Consiglio di Stato ha confermato che le modalità di messa
a disposizione sono rimesse alla Cooperativa in quanto titolare della veicolazione dell’offerta.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
b)
Sulla riduzione degli incentivi a competere
36. La Parte ha contestato l’assunto della CRI secondo cui la misura
predisposta da Radiotaxi 3570 per ottemperare al provvedimento del 2018
ridurrebbe gli incentivi allo svolgimento di un confronto competitivo tra le
piattaforme di intermediazione.
37. A riguardo, Radiotaxi 3570 osserva che Uber e Mytaxi, sentite in
istruttoria, non hanno sollevato alcuna criticità a riguardo. In ogni caso, tale
preoccupazione non sussisterebbe perché ItTaxi non prevede alcuna
commissione né per gli utenti né per i tassisti42 e le piattaforme terze sono
libere di decidere le commissioni da applicare43.
c)
Sui comportamenti opportunistici
38. Radiotaxi 3570 ritiene, in primo luogo, che l’affermazione secondo cui
anche sull’app ItTaxi il tassista visualizza la destinazione della corsa richiesta
(così potendo porre in essere comportamenti opportunistici) non sia vera e non
sia supportata da alcun documento. L’indicazione della destinazione da parte
dei clienti di ItTaxi è solo facoltativa e nella prassi raramente fornita44. Inoltre,
il tassista “interrogato” dal sistema ItTaxi riceve una sola richiesta alla volta
che difficilmente rifiuterà in quanto non conosce, né può prevedere, se e
quando riceverà una nuova richiesta e, soprattutto, quale sarà la sua
destinazione.
Invece, l’utilizzo di più devices contemporaneamente da parte del tassista
favorirebbe comportamenti opportunistici, potendo arbitrariamente optare per
una corsa diversa, cancellando quella da poco accettata.
42Anche in assenza della piattaforma di interconnessione ItTaxi, le piattaforme terze aperte non sarebbero
stimolate ad attirare i tassisti con commissioni più vantaggiose e differenziate rispetto a quella garantite dalla
cooperativa che, come detto, sono pari a zero.
43 In effetti, contrariamente a quanto asserito dalla CRI, la cooperativa, in fase di contrattazione con le
piattaforme terze per la conclusione degli accordi di interoperabilità, si fa portatrice dei diritti dei tassisti soci,
proteggendoli dal rischio di aumenti indiscriminati delle commissioni da parte piattaforme. Inoltre, la
cooperativa non esercita alcuna influenza sulla decisione delle piattaforme concorrenti di imporre agli utenti
una commissione di prenotazione che, in effetti, non è mai stata applicata da Radiotaxi 3570 e, a ben vedere,
costituisce una peculiarità delle piattaforme aperte.
44 La Parte ha dichiarato che solo un cliente (di ItTaxi) su quattro indica la destinazione della corsa richiesta,
producendo una tabella recante le corse da canali ItTaxi con destinazione e senza, nel periodo gennaio-maggio
2024.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
39. La Parte definisce, in secondo luogo, farraginosa, rispetto al sistema
centralizzato, la soluzione basata su controlli ex post prospettata dalla CRI per
controllare i comportamenti opportunistici45.
d)
Sull’impossibilità di individuare la quota di capacità produttiva
inutilizzata
40. Relativamente a questo profilo, Radiotaxi 3570 ha rappresentato,
innanzitutto, che sarebbe onere dell’Autorità, e non della Parte, indicare come
calcolare tale quota46. Peraltro, l’impossibilità di effettuare tale calcolo fa sì
che l’unica modalità di ottemperanza sia l’eliminazione dell’esclusiva.
41. In ogni caso, nella memoria finale la Parte, dopo aver eccepito il fatto che
l’analisi dell’andamento della domanda avrebbe dovuto essere effettuato
nell’ultimo triennio (come richiesto dalla CRI) e non annualmente, ha fornito
i dati del biennio giugno 2022-maggio 202447, che evidenziano tassi di
chiamate inevase (che esprimono i tassi di occupazione dei tassisti) variabili
e, a dire della Parte, anche erratici, tenuto conto, ad esempio, che “- il tasso di
richieste inevase registrato a settembre 2022 è due volte superiore al tasso di
richieste inevase registrato a gennaio 2023; mentre - il tasso di richieste
inevase a settembre 2023 è cinque volte superiore al tasso di richieste inevase
a gennaio 2024”. In sostanza, considerando lo stesso arco di tempo (i.e.
settembre - gennaio) di due anni consecutivi, la differenza del tasso di richieste
inevase dimostra una significativa irregolarità. Alla luce di questi dati, dunque,
risulterebbe dimostrata l’oggettiva impossibilità di individuare in maniera
definita, anche sulla scorta di medie, “quote eccedentarie attendibili per il
futuro”48.
45 In sostanza, il meccanismo suggerito dalla CRI: (i) da un lato, trasferisce in capo al tassista l’onere e la
responsabilità di dover svolgere un’attività di reporting che implica un onere di registrazione di tutte le corse
effettuate in favore delle piattaforme concorrenti nel corso di un turno, con l’annotazione del preciso momento
in cui sono state accettate e della destinazione (ii) dall’altro lato, impone su Radiotaxi 3570 l’onere di
implementare un complesso sistema di controlli “incrociati” ex post fra i dati registrati dalla Cooperativa e
quelli comunicati da ogni singolo tassista.
46 La CRI, invero, non indica quali dati dimostrerebbero la possibilità di calcolare i periodi di inattività di
ciascun socio; inoltre, richiama in maniera del tutto generica la sussistenza di una asserita “pluralità di
elementi” utili a individuare una modalità di ottemperanza.
47 La Parte ha precisato che i dati del 2021 non sono stati forniti in quanto il 2021 è stato un anno che ha
risentito ancora degli effetti della crisi pandemica e delle relative restrizioni alla circolazione e dunque non
rappresenterebbe un idoneo parametro di raffronto.
48 L’andamento delle richieste taxi subisce direttamente le conseguenze che derivano da eventi incidentali e
fenomeni eccezionali (quali appunto, condizioni atmosferiche, scioperi e guasti dei mezzi pubblici).

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
42. Secondo la Parte, poi, il fatto che la quota messa a disposizione tramite la
misura proposta dalla cooperativa vada ben oltre quanto richiesto deporrebbe
a favore dell’impossibilità di definirla.
43. Infine, Radiotaxi 3570 ha rappresentato che la saturazione sarebbe un dato
conclamato49 e che, in ogni caso, la modifica della portata assoluta della
clausola si sarebbe già realizzata essendo l’accordo con Uber operante dal
giugno 202250.
V.2.2 Le criticità insite nella misura alternativa di ottemperanza prefigurata
nel corso del procedimento
44. Per contro, la possibilità di consentire ai tassisti di liberare su base
individuale una specifica quota di capacità produttiva, accettando direttamente
le richieste provenienti da piattaforme terze, risulterebbe non corretta e,
comunque non percorribile in quanto solleva una serie di problematiche,
- perché:
comporterebbe, anzitutto, una modifica sostanziale del modello di
business della cooperativa, che diventerebbe a tutti gli effetti una piattaforma
aperta, rendendo la clausola di non concorrenza priva di ogni significato e
valenza. Da ciò discenderebbe, un inevitabile pregiudizio per il buon
funzionamento della cooperativa, che vedrebbe ridursi la propria capacità di
rispondere positivamente alle chiamate ricevute e, conseguentemente, sarebbe
costretta a “smantellare” gli investimenti effettuati per implementare il proprio
- sistema di gestione51;
non garantirebbe l’efficientamento delle risorse e la massimizzazione della
capacità produttiva dei singoli tassisti, non essendo le singole piattaforme in
- grado di assegnare le corse in maniera efficiente;
faciliterebbe l’adozione di comportamenti opportunistici da parte dei
tassisti che potrebbero scegliere di accettare o meno una corsa per ragioni di
convenienza;
49 Cfr. la segnalazione dell’Autorità del 3 novembre 2023, AS1921 - Regolamentazione licenze taxi (in
Bollettino n. 42/2023), in cui è attestato un numero molto elevato di chiamate inevase e tempi di attesa
eccessivamente lunghi.
50 Proprio nell’attuale momento storico l’Autorità era (ed è) tenuta, dunque, a valutare l’idoneità della misura
della cooperativa, e ciò sulla base delle circostanze che caratterizzano oggi il mercato, ivi compresa la sua
comprovata saturazione.
51 Al riguardo la Parte ha osservato che gli sforzi fatti per lo sviluppo di formule innovative quale la
piattaforma ItTaxi (compresi i costi di sviluppo e manutenzione dei servizi) e gli investimenti, sono stati, e
sono tuttora, interamente sopportati (e finanziati) dagli stessi tassisti soci riuniti in cooperativa senza alcuna
possibilità di traslarne l’onere sui prezzi al cliente.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
-
si porrebbe in contrasto con la natura di servizio pubblico del servizio taxi,
nonché con gli obblighi di presa in carico dell’utenza in maniera
- indifferenziata, ai sensi della legge quadro n. 21/1992;
aumenterebbe i rischi di disservizi al consumatore, come d’altronde noto
all’Autorità nell’ambito del procedimento di tutela del consumatore
PS1267052.
V.3 La posizione di FreeNow
45. In data 3 novembre 2023 Mytaxi (ora FreeNow), riscontrando una richiesta
di informazioni della Direzione, ha osservato che la sottoscrizione di un
siffatto accordo di partnership, per come rappresentato nel provvedimento di
avvio, stabilirebbe che l’app di Uber sia integrata nel sistema ItTaxi e che le
richieste di corse dei clienti Uber vengano instradate, per il tramite di Splyt,
nel sistema ItTaxi senza un’intermediazione diretta dei tassisti con gli utenti.
Detto accordo non consentirebbe, dunque, al tassista socio di Radiotaxi 3570
alcuna scelta circa ulteriori piattaforme di intermediazione con le quali
interagire.
46. Del resto, secondo quanto affermato dalla cooperativa in fase preistruttoria
e riportato nel provvedimento di avvio, l’accordo in questione costituirebbe
una deroga alla clausola statutaria di esclusiva che, quindi, appare essere - per
stessa ammissione del Radiotaxi 3570 - ancora pienamente efficace e in
vigore. Pertanto, FreeNow ha ritenuto che l’accordo di partnership
commerciale intercorrente tra ItTaxi e Uber non sia idoneo a ottemperare al
provvedimento del 2018 e che, per dare piena ottemperanza a tale delibera,
“Radiotaxi 3570 debba intervenire modificando il proprio Statuto e il proprio
Regolamento eliminando ogni clausola di esclusiva o restrizione circa
l’utilizzo di piattaforme concorrenti”53.
V.4 La posizione di Uber
47. Uber ha fornito le proprie osservazioni e informazioni in più occasioni nel
corso procedimento, sia nell’audizione del 31 ottobre 2023, sia in data 26
febbraio 2024 riscontrando una richiesta di informazioni della Direzione.
52 Cfr. comunicazione del 26 gennaio 2024. Nella memoria finale la Parte ha rilevato inoltre che, in osservanza
degli impegni assunti e resi obbligatori a esito del citato procedimento PS12670 - Radiotaxi Roma 3570 -
Problematiche varie, l’utenza può inoltrare agevolmente e in maniera tempestiva i propri reclami alla
cooperativa direttamente tramite il sistema centralizzato fornito da ItTaxi.
53 Cfr. comunicazione FreeNow del 3 novembre 2023.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
48. Nel corso dell’audizione, Uber ha dichiarato di aver tentato l’attivazione
di un servizio di intermediazione “autonomo” a Napoli e a Torino, ma di avere
abbandonato questa modalità di business in quanto non conveniente sotto il
profilo economico; in particolare, la società ha considerato che: “non
disponendo di una flotta adeguata, l’attivazione di un servizio autonomo non
sarebbe sostenibile sotto il profilo economico. Pertanto, Uber ha optato per
l’accordo di partnership commerciale con ItTaxi” 54. E ancora: “A oggi i costi
che Uber dovrebbe sostenere per interfacciarsi autonomamente con i tassisti
sono alti”; “le clausole di esclusiva non hanno costituito un fattore che la
società ha considerato nella valutazione relativa alla conclusione
dell’accordo. Quest’ultimo è stato siglato in quanto ItTaxi fornisce
un’ulteriore opzione di spostamento agli utenti di Uber e, dunque, ne accresce
l’offerta”55.
VI. VALUTAZIONI
49. Il procedimento è stato avviato, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 2-bis,
della legge n. 287 del 1990, per contestare a Radiotaxi 3570 l’inottemperanza
alla diffida emanata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, con il provvedimento
n. 27244/2018.
50. Come descritto in Fatto, Radiotaxi 3570 ha proposto una misura di
ottemperanza volta a modificare la clausola statutaria di non concorrenza nel
senso di riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare chiamate
provenienti da piattaforme terze che abbiano concluso accordi di
interoperabilità con la piattaforma proprietaria ItTaxi.
51. Tale misura - per le ragioni che saranno più dettagliatamente indicate di
seguito - non costituisce tuttavia ottemperanza al citato provvedimento, in
quanto, impedendo ai tassisti soci di mettere direttamente a disposizione di
qualsiasi piattaforma di intermediazione terza la capacità produttiva eccedente
quella necessaria al funzionamento della cooperativa, non garantisce quella
concorrenza tra piattaforme che erogano servizi di intermediazione della
domanda e dell’offerta del servizio taxi, che costituisce l’obiettivo perseguito
dal provvedimento dell’Autorità del 2018, di cui si dà conto anche nella
sentenza del Consiglio di Stato. La misura indicata dalla Parte, infatti,
riconosce alla piattaforma ItTaxi il ruolo di intermediario necessario, che
54 Cfr. audizione del 31 ottobre 2023.
55 Cfr. ibidem.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
decide al posto del tassista come e nei confronti di quali operatori quest’ultimo
può mettere a disposizione la propria capacità inutilizzata, ossia quella quota
di capacità che dovrebbe essere invece lasciata completamente libera. Per
effetto della misura, sarà la piattaforma ItTaxi a stabilire quali soggetti
potranno entrare nel mercato e a quali condizioni, definendone anche il
modello di business, in spregio allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel
mercato de quo.
VI.1 La questione preliminare del difetto di istruttoria
52. Radiotaxi 3570 ha eccepito che il presente procedimento sarebbe viziato
da un difetto di istruttoria per non aver accolto la richiesta della Parte di
effettuare una nuova indagine volta ad aggiornare i dati di mercato per
verificare la permanenza dell’effetto di foreclosure e, dunque, se e in che
misura l’iniziativa della cooperativa fosse necessaria e proporzionata ai fini
dell’ottemperanza.
53. Detta censura è inconferente e, pertanto, deve essere rigettata. Infatti, ciò
che rileva in questa sede è la mancata ottemperanza alla diffida contenuta nel
provvedimento del 2018, ossia la mancata modifica della portata assoluta della
clausola di non concorrenza che discende dalla sua formulazione e dalla
valenza che essa riveste nei confronti dei tassisti soci.
54. Sul punto, inoltre, a esito del primo procedimento di inottemperanza nei
confronti di Radiotaxi 3570, chiuso con il citato provvedimento n.
29969/2022, interamente confermato dal TAR Lazio con sentenza n.
4769/2023, il giudice amministrativo ha osservato che una parziale apertura
del mercato, all’esito dell’ottemperanza da parte degli altri partecipanti
all’intesa sanzionata, “non elide l’obbligo che gravava su Radio Taxi 3570 di
porre in essere le medesime attività di adeguamento”. Inoltre, “la dedotta
liberazione del mercato potrebbe essere un fatto del tutto contingente e
potenzialmente anche temporaneo […]” e “seguendo la tesi di parte
ricorrente, verrebbe del tutto neutralizzata l’efficacia deterrente del
provvedimento, il quale ha anche una portata precettiva e assiologica de
futuro […]”.
55. Sicché è evidente come sia del tutto irrilevante preoccuparsi dell’analisi
del mercato in assenza di una preliminare modifica statutaria della clausola di
non concorrenza, che, conformemente a quanto statuito dal provvedimento
dell’Autorità del 2018, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2020 e dal Tar
Lazio nel 2023, non solo deve essere effettuata, ma deve anche essere idonea

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
a garantire un adeguato confronto concorrenziale tra piattaforme di
intermediazione della domanda di servizio taxi.
VI.2 L’inottemperanza
VI.2.1 Sul contesto giuridico
56. La valutazione della misura proposta dalla Parte implica la necessità di
muovere, innanzitutto, dalla ricostruzione del provvedimento dell’Autorità n.
27244 del 27 giugno 2018 (di seguito anche, “Provvedimento”) e della
sentenza del Consiglio di Stato n. 7991 del 14 dicembre 2020, con cui tale
provvedimento è stato confermato. In tal senso va, in primo luogo, ricordato
che la diffida, rispetto alla quale Radiotaxi 3570 risulta inottemperante, non
censura la clausola statutaria di non concorrenza in sé, bensì la sua portata
assoluta in quanto vincola i tassisti soci a destinare tutta la loro capacità
produttiva, espressa in termini di corse, a una singola piattaforma chiusa. Nel
provvedimento dell’Autorità si legge che clausole di questa portata sono
restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE in quanto idonee
a determinare un consistente e duraturo effetto cumulativo di blocco nel
mercato della raccolta e dello smistamento della domanda del servizio taxi a
Roma, ostacolando la concorrenza effettiva e potenziale, lo sviluppo di assetti
di mercato più efficienti e concorrenziali e riducendo la concorrenza tra
piattaforme chiuse e aperte a danno dei tassisti e dei consumatori finali56.
57. Nel Provvedimento è chiaramente indicato che, al fine di ottemperare, la
Parte dovrebbe interpretare gli obblighi di non concorrenza in maniera tale da
lasciare i tassisti liberi di utilizzare una quota della capacità produttiva
eccedente a favore delle piattaforme aperte e non come estesi a tutta la capacità
produttiva, in termini di corse, dei tassisti aderenti al radiotaxi. Il vincolo di
non concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a
garantire il corretto funzionamento della cooperativa57.
58. In senso confermativo si è espresso il Consiglio di Stato, secondo il quale:
“La trasformazione delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa,
come imposto con il provvedimento impugnato in primo grado, dunque,
consentirebbe ai tassisti vincolati di acquistare i servizi di intermediazione da
56 Cfr. paragrafo 287 del provvedimento n. 27244/2018.
57 In tal senso, cfr. paragrafo 276 del provvedimento n. 27244/2018: “gli obblighi di non concorrenza non
devono estendersi a tutta la capacità produttiva (in termini di corse) dei tassisti vincolati ai radiotaxi, ma
devono lasciare liberi i tassisti di utilizzarne una quota a favore delle piattaforme aperte. Il vincolo di non
concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle
cooperative”. Vedi anche paragrafi 243 e 285.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
piattaforme in concorrenza con quella di appartenenza, limitatamente alla
quota di capacità produttiva individuale non necessaria al radiotaxi di
adesione”58.
VI.2.2 Sulla libertà di scelta del tassista e sulla definizione delle modalità con
cui la capacità produttiva eccedentaria viene liberata
59. Alla luce della ricostruzione letterale e logica dei predetti atti, Radiotaxi
3570 è, come anticipato, inottemperante perché la misura proposta,
contrariamente a quanto disposto nel provvedimento dell’Autorità e a quanto
sancito nella sentenza del Consiglio di Stato, impedisce ai tassisti soci di
scegliere autonomamente se e per quali piattaforme terze mettere a
disposizione la propria capacità produttiva eccedente quella impiegata per la
cooperativa. Dal citato paragrafo 276 del Provvedimento risulta, infatti,
espressamente che “gli obblighi di non concorrenza […] devono lasciare
liberi i tassisti di utilizzarne una quota [di capacità produttiva] a favore delle
piattaforme aperte. […]”. In modo altrettanto inequivoco il Consiglio di Stato,
al paragrafo 8.20 della sentenza n. 7991/2020, chiarisce: “La trasformazione
delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa […] consentirebbe ai
tassisti vincolati di acquistare i servizi di intermediazione da piattaforme in
concorrenza con quella di appartenenza […]”.
60. La misura basata sulla libertà di scelta del tassista, diversamente da quanto
sostenuto dalla Parte, non determina nessuna “traslazione tecnico-giuridica”
della titolarità dell’esclusiva. Infatti, là dove al tassista venisse lasciata la
libertà di scegliere con quale piattaforma terza operare, tale possibilità
riguarderebbe solo la parte cosiddetta eccedente, ossia quella parte di capacità
esclusa dall’ambito di applicazione dell’esclusiva, così come ridefinito
dall’Autorità e dal Consiglio di Stato. Ciò implica che resterebbe,
58 Cfr. paragrafo 8.20 sentenza n. 7991/2020. Prosegue il Consiglio di Stato rilevando che mediante la
trasformazione delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa: “Per l’effetto: - da un lato, si
assicurerebbe, […] il ripristino del gioco concorrenziale sul mercato rilevante, consentendosi anche ad altre
piattaforme di intermediazione di avvalersi di una quota della capacità produttiva espressa dai tassisti
vincolati; con benefici sia per i tassisti stessi (posti in condizione di ottimizzare la propria capacità
produttiva, aumentando il numero di corse e, quindi, i ricavi conseguibili dalla propria attività economica,
oltre che di usufruire della concorrenza tra piattaforme di intermediazione, per ottenere condizioni negoziali
di maggiore favore), sia per gli utenti finali del servizio taxi (che, per effetto dell’ottimizzazione della capacità
produttiva di tassisti, registrerebbero una riduzione dei tempi di attesa e, quindi, del costo della corsa,
venendo il tassametro, di regola, attivato con il ricevimento della richiesta del servizio taxi, oltre che
miglioramenti del servizio in ragione della concorrenza tra le piattaforme di intermediazione); - dall’altro,
non si impedirebbe al radiotaxi di continuare a svolgere l’attività di intermediazione secondo il proprio
modello di business che, come osservato, non ha richiesto nel periodo preso in esame dall’Autorità un utilizzo
dell’intera capacità produttiva esprimibile da ciascun tassista aderente” (cfr. paragrafo 8.20).

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
legittimamente e correttamente, mantenuta in capo alla cooperativa la titolarità
dell’esclusiva riguardante la capacità essenziale al funzionamento della stessa.
61. Inoltre, anche nel caso di rapporto diretto tra il tassista e la piattaforma
terza non si impedirebbe alla cooperativa di continuare a svolgere l’attività di
intermediazione secondo il proprio modello di business, cioè di piattaforma
chiusa, che non ha richiesto un utilizzo dell’intera capacità produttiva
esprimibile da ciascun tassista aderente e che riguarda pertanto la sola quota a
essa necessaria.
62. Privo di pregio è poi l’argomento secondo cui la misura basata sulla libertà
di scelta del tassista sarebbe in contraddizione tanto con il Provvedimento
quanto con la Sentenza, che, a detta della Parte, le avrebbero riconosciuto
ampia discrezionalità nel definire la condotta da seguire. A riguardo, si osserva
che la misura prefigurata non è in contrasto con i citati atti per le ragioni che
seguono. Innanzitutto, in base alla Sentenza, al Radiotaxi 3570 spetta
unicamente il potere di stabilire quanta capacità produttiva liberare e il modo
in cui determinare tale quantitativo. In tal senso, al paragrafo 8.21 si legge:
“Pertanto, una volta accertata l’illiceità di clausole di non concorrenza a
portata assoluta, spetterà ai radiotaxi definire, alla stregua di quanto
prescritto nel provvedimento da eseguire, quale sia la quota di capacità
produttiva effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei
legittimi obiettivi di tutela sottesi alla clausola di non concorrenza - e, di
contro, quale sia la quota suscettibile di essere impiegata dai tassisti in favore
di altre piattaforme di intermediazione - definendo, al riguardo, altresì le
modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa”.
In ogni caso, quand’anche (quod non) si dovesse ritenere che sia rimessa alla
discrezionalità del Radiotaxi 3570 la definizione della condotta da seguire,
l’esercizio di tale discrezionalità dovrebbe sempre avvenire nel rispetto della
ratio del Provvedimento e delle regole a tutela della concorrenza, ossia in
modo da favorire il confronto competitivo tra piattaforme di intermediazione.
Obiettivo, questo, che non può certamente ritenersi perseguito con la misura
proposta.
63. Quest’ultima, infatti, pur lasciando il tassista socio libero a monte di
scegliere se aderire o meno agli accordi di interoperabilità con ItTaxi, gli
preclude poi la libertà di operare per piattaforme terze che non abbiano
concluso tali accordi. Inoltre, non consente alle altre piattaforme di
intermediazione concorrenti di avvalersi autonomamente di una quota della
capacità produttiva espressa dai tassisti vincolati, secondo un proprio modello
di business e applicando condizioni di remunerazione del servizio che non

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
siano negoziate con la piattaforma concorrente ItTaxi, come peraltro sostenuto
anche dalla società Mytaxi nel corso dell’istruttoria.
64. Diversamente da quanto previsto nel Provvedimento e nella Sentenza, la
misura indicata dalla Parte non stimola adeguatamente la concorrenza tra
piattaforme chiuse e aperte in quanto, attraverso la definizione negoziata delle
condizioni economiche del servizio, riduce gli incentivi di queste ultime ad
attirare i tassisti con condizioni economiche e di servizio vantaggiose e
differenziate, suscettibili di stimolare la fornitura di servizi innovativi ai
tassisti e di favorire anche politiche di prezzo inferiori rispetto alle tariffe
regolamentate.
65. Né il fatto che Uber e Mytaxi, sentite in istruttoria, non abbiano sollevato
criticità con riguardo all’accordo di partnership e che Uber abbia affermato
che detto accordo “fornisce un’ulteriore opzione di spostamento agli utenti di
Uber e, dunque, ne accresce l’offerta” può essere ritenuto un valido
argomento per sostenere che la misura proposta da Radiotaxi 3570 non
inciderebbe in senso negativo sulla definizione della struttura del mercato, ma
anzi stimolerebbe la concorrenza. Infatti, Uber si è limitata a rappresentare che
il diverso modello di business, fondato su un servizio di intermediazione
“autonomo” con il tassista, di cui la società ha pur tentato l’attivazione a
Napoli e a Torino, si è rivelato non conveniente sotto il profilo economico e,
quindi, non sostenibile; dall’altro, Mytaxi ha dichiarato espressamente che alla
società è precluso tale diverso modello di business con il tassista socio di
Radiotaxi 357059.
VI.2.3 Sui comportamenti opportunistici
66. La misura proposta da Radiotaxi 3570 non è neanche necessaria né
proporzionata allo scopo di eliminare il rischio di comportamenti
opportunistici dei tassisti, dato che, innanzitutto, dalla documentazione agli
atti60, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, emerge che anche
sull’app ItTaxi il tassista visualizza la destinazione della corsa richiesta (ove
indicata) in un momento precedente a quello in cui viene accettata o rifiutata.
59 Il dato che denota i ricavi in crescita della società, risultante dal bilancio 2022, non costituisce elemento
rilevante ai fini della decisione del presente caso, che riguarda la mancata modifica della portata assoluta della
clausola di non concorrenza che impone vincoli non proporzionati nei confronti dei tassisti soci. La mancata
acquisizione agli atti del presente procedimento del bilancio non avrebbe dunque fornito alcun elemento a
favore della tesi difensiva della Parte.
60 Cfr., per esempio, la comunicazione della Parte del 7 novembre 2023, citata nella CRI, in cui viene decritto
il funzionamento del sistema di dispatching.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
67. Inoltre, il rifiuto ingiustificato delle corse appare in contrasto con gli
obblighi di servizio pubblico al cui rispetto i tassisti sono tenuti e tale
circostanza, diversamente da quanto asserito dalla Parte, incide sulla riduzione
degli incentivi a tenere comportamenti opportunistici.
68. Detto rifiuto potrebbe essere contrastato mediante meccanismi volti a
verificare il corretto comportamento del tassista nell’allocazione di parte della
propria capacità alla cooperativa, quali l’imposizione della comunicazione alla
cooperativa delle corse evase a favore delle piattaforme terze, indicando il
momento in cui sono state accettate e la destinazione.
69. Infine, del tutto apodittica appare l’affermazione di Parte secondo cui il
sistema individuato dall’Autorità trasferirebbe un onere eccessivo in capo ai
tassisti e al Radiotaxi 3570, senza che sia dimostrato in concreto in cosa si
concretizzino tali costi e in che misura non siano proporzionati rispetto ai
benefici per la concorrenza derivanti dalla misura suggerita dall’Autorità nel
corso del presente procedimento.
VI.2.4 Sull’individuazione della quota di capacità inutilizzata
70. Contrariamente a quanto suggerito da Radiotaxi 3570, le circostanze
fattuali addotte (id est, la dinamicità della domanda del servizio taxi e la
saturazione della capacità produttiva dei tassisti nel Comune di Roma) non
ostano ad individuare la capacità produttiva inutilizzata e, quindi, ad esimere
la Parte dal porre in essere la misura di ottemperanza prescritta dal
Provvedimento.
71. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che proprio in base alla misura
proposta la Parte si è già impegnata a rendere disponibile l’intera capacità dei
tassisti soci a favore delle piattaforme terze con cui sottoscriverà accordi di
interoperabilità. Pertanto, l’impossibilità di definire ex ante la quota di
capacità liberabile non appare rappresentare, nella realtà dei fatti, un ostacolo
concreto all’adozione di una misura alternativa che attribuisca al tassista la
scelta della piattaforma terza per la quale operare.
72. In ogni caso, si osserva che la dinamicità della domanda del servizio taxi
non implica l’imprevedibilità del suo andamento e quindi l’impossibilità di
individuare la quota di capacità produttiva inutilizzata.
73. Innanzitutto, i nuovi dati prodotti dalla Parte, ancora una volta, non
risultano idonei a verificare in concreto che l’andamento della domanda, pur
dinamico, non sia prevedibile, atteso che si confrontano dati irrilevanti a tal

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
fine che evidenziano tassi di chiamate inevase variabili, registrati a settembre
2022/gennaio 2023 rispetto a quelli registrati a settembre 2023/gennaio 2024.
74. Inoltre, i fattori stagionali che influenzano la domanda (festività
infrasettimanali, ferie, alta / bassa stagione turistica ecc.) sono ben noti e
l’occorrenza della maggior parte degli eventi “imprevedibili” è in realtà
conoscibile in prossimità dell’evento stesso61.
75. Tecniche statistiche ed econometriche standard applicate su serie storiche
sufficientemente lunghe (per esempio, un triennio) permettono poi di
individuare e separare l’impatto sulla domanda di servizio taxi sia di noti
fattori stagionali sia degli eventi imprevedibili.
76. Tali analisi permettono di: (i) stimare sia la capacità inutilizzata media, sia
la capacità inutilizzata in presenza di picchi di domanda e (ii) la capacità che
i tassisti possono utilizzare senza l’intermediazione di ItTaxi.
77. Deve anche rilevarsi che tale capacità può essere definita in modo
“dinamico”, tenendo conto di fattori stagionali ed aggiustandola quando si
manifestano eventi imprevedibili.
78. È, altresì, evidente che solo il Radiotaxi 3570 è in possesso dei dati per
effettuare tale analisi e per individuare la capacità liberabile.
79. Quanto infine alla prospettata saturazione della capacità produttiva dei
tassisti nel Comune di Roma (che osterebbe all’individuazione di una quota di
capacità produttiva inutilizzata), si osserva che la stessa non può giustificare
la condotta inottemperante della Parte. Infatti, come detto, è irrilevante
l’analisi del mercato in assenza della modifica della portata assoluta della
clausola di non concorrenza, che - conformemente a quanto statuito dal
Provvedimento, dalla Sentenza e, da ultimo, dal Tar Lazio nel 2023 – non solo
deve essere effettuata ma deve essere anche idonea a garantire un adeguato
confronto tra piattaforme di intermediazione del servizio taxi.
VII. LA SANZIONE
80. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, legge n. 287/90 in caso di
inottemperanza alla diffida di cui all’articolo 15, comma 1, l’Autorità applica
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato, ovvero, nei
casi in cui sia stata applicata la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 1, di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata.
61 Gli scioperi nei trasporti sono annunciati con giorni di anticipo, le previsioni meteorologiche danno la
probabilità di pioggia ecc.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
81. Considerato che l’Autorità non ha applicato sanzioni a Radiotaxi 3570 per
l’infrazione accertata nel provvedimento n. 27244/2018, nel caso di specie si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della
società.
82. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo
previsto all’articolo 31 della legge n. 287/1990: in particolare, della gravità
della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
83. Quanto alla gravità dell’infrazione, si deve tenere in considerazione che
nel caso di specie non vi è stato adeguamento da parte di Radiotaxi 3570 alla
delibera dell’Autorità n. 27244/2018, che aveva diffidato la Parte a eliminare
le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza a portata assoluta. La
suddetta condotta finalizzata all’ottemperanza avrebbe potuto essere
agevolmente tenuta dalla Parte, come altresì dimostrato dall’avvenuta
ottemperanza delle altre società di radiotaxi destinatarie del provvedimento n.
27244/2018. Deve poi rilevarsi che l’infrazione costituisce la seconda
inottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018
dell’Autorità, essendo stato già svolto un primo procedimento di
inottemperanza nei confronti del 3570, chiuso con provvedimento n. 29969
dell’11 gennaio 2022, interamente confermato dal TAR Lazio con sentenza n.
4769 del 20 marzo 2023.
84. Pertanto, nel caso di specie, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria che viene quantificata, in ragione degli elementi
sopra esposti, nella misura del 2% del fatturato rilevante realizzato nell’ultimo
esercizio finanziario chiuso anteriormente alla notificazione della diffida,
ovvero in 140.043,95 euro.
85. Inoltre, considerati il perdurare dell’infrazione e la pervicace
inottemperanza alla diffida di cui al provvedimento n. 27244/2018, per
garantire l'efficacia di tale decisione e costringere la Parte a ottemperare, è
imposta una penalità di mora ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, lettera a),
legge n. 287/1990 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine di novanta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento. La penalità di mora è
quantificata nella misura dell’1% del fatturato medio giornaliero realizzato a
livello mondiale durante l’esercizio sociale precedente, pari a 214,40 euro.
Tutto ciò premesso e considerato;

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che Radiotaxi 3570 non ha
adottato idonea misura di ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27
giugno 2018, avendo perpetuato l’accertata situazione anticoncorrenziale;
DELIBERA
a) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, consistente
nel non aver adottato misure idonee all’eliminazione dell’infrazione e nel non
essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto
dell’infrazione, non avendo in particolare modificato le clausole statutarie e
regolamentari di non concorrenza a portata assoluta nei termini indicati in
motivazione, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno
2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990;
b) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per tale comportamento
e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria
di 140.043,95 € (centoquarantamilaquarantatrè/95 euro);
c) di imporre, per quanto esposto in motivazione, una penalità di mora di
214,40 € (duecentoquattordici/40 euro) a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa
per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della diffida di cui al
provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, a decorrere dal termine di
novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
d) che Radiotaxi 3570 Società Cooperativa deve presentare, entro sessanta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione scritta
sulle misure che intende adottare ai fini dell’ottemperanza al provvedimento
n. 27244 del 27 giugno 2018.
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata
entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il
pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio
conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI

27
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre,
devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e
sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello
in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento
effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in
condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della
sanzione.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo
amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di
sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo
amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

03.09.2024 Valentino Spataro
agcm


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