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DMA 19.07.2024    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

DMA: TikTok perde, e' gatekeeper e dovrà rendere conto delle connessioni notturne

TikTok ha cercato di dimostrare che non e' un operatore dominante. Non doveva nemmeno provarci a difendere una tesi simile in giudizio, non e' un buon precedente. E ora verranno fuori i problemi che i Garanti non hanno sollevato: la raccolta di dati all'iscrizione e durante l'installazione, anche senza usarla, che e' stata gia' denunciata da tutti: si connette di notte e condivide dati. Anche non usarla, ma avere l'app, e' un problema sottovalutato. Come lei, tanti altri fornitori USA.


Curia

 

D

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 114/24
Lussemburgo, 17 luglio 2024
Sentenza del Tribunale nella causa T-1077/23 | Bytedance / Commissione
Regolamento sui mercati digitali: il ricorso della Bytedance (TikTok) avverso la decisione della Commissione che la designa come gatekeeper è respinto


La Bytedance Ltd è una società che, tramite le sue società figlie, fornisce la piattaforma di social network online TikTok. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato la Bytedance come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA) 1. Nel novembre 2023 la Bytedance ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Il Tribunale, su istanza della Bytedance, ha deciso di statuire nella presente causa mediante procedimento accelerato.


Con l'odierna sentenza, pronunciata otto mesi dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale respinge il ricorso della Bytedance.


Il Tribunale ha anzitutto ricordato la genesi e il contenuto normativo del DMA. In particolare, esso ha sottolineato che il legislatore dell'Unione ha deciso di adottare il DMA al fine, segnatamente, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare.


Il Tribunale ha poi constatato che la Commissione poteva giustamente ritenere che la Bytedance fosse un gatekeeper. A tale riguardo, esso ha rilevato che era pacifico che la Bytedance raggiungeva le soglie quantitative previste nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti di TikTok nell'Unione e il numero di anni in cui quest'ultima soglia relativa al numero di utenti era stata raggiunta, il che consentiva di presumere che essa fosse un gatekeeper. Il Tribunale ha poi ritenuto che gli argomenti dedotti dalla Bytedance non fossero sufficientemente fondati per mettere manifestamente in discussione la presunzione secondo cui la Bytedance aveva un impatto significativo sul mercato interno, TikTok era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali e la Bytedance deteneva una posizione consolidata e duratura.


In particolare, in primo luogo, il Tribunale ha respinto l'argomento della Bytedance secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell'Unione. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l'elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all'ampio numero di utenti di TikTok nell'Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi.
In secondo luogo, il Tribunale ha parimenti respinto l'argomento della Bytedance secondo cui il fatto che essa non disponeva di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che TikTok, una cui parte significativa di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online come Facebook e Instagram, dimostrava che TikTok non era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato in particolare che, nonostante le circostanze invocate dalla Bytedance, a partire dal suo lancio nell'Unione nel 2018, TikTok era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e di Instagram, nonché un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, che passavano più tempo su TikTok che su altri social network.


In terzo luogo, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Bytedance diretti a dimostrare che essa non deteneva una posizione consolidata e duratura. A tale riguardo, la Bytedance aveva sostenuto di essere un nuovo concorrente sul mercato e che la sua posizione era stata contestata con successo da concorrenti quali Meta e Alphabet, che avevano lanciato nuovi servizi come Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali di TikTok, avevano sperimentato una rapida crescita. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che se è vero che, in effetti, nel 2018, TikTok era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell'Unione, di Facebook e di Instagram.


Il Tribunale ha altresì concluso che il livello di prova applicato dalla Commissione era corretto e che, anche se la Commissione era incorsa in alcuni errori nella sua valutazione degli argomenti della Bytedance, questi ultimi non incidevano sulla legittimità della decisione impugnata.


Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti della Bytedance relativi all'asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.


IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.


IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.


Contatto stampa: Sofia Riesino ✆ (+352) 4303 2088.
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.

19.07.2024 Curia
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