Sul sito www.amazon.it, per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. Accolti gli impegni per un’altra condotta contestata dall’Autorità
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.
Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.
In questo modo, viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori. La pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto - anche senza effettivo bisogno - limitando così la facoltà di scelta. Inoltre, la condotta attuata dal gruppo è stata ritenuta in contrasto con il canone di diligenza professionale perché un operatore dell’importanza di Amazon sarebbe tenuto a costruire le interfacce online, relative ai processi di acquisto, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevoli.
In avvio di istruttoria era stata contestata anche la pre-selezione della consegna veloce a pagamento. Rispetto a questa condotta, l’Autorità ha accolto gli impegni proposti da Amazon che in futuro predefinirà soltanto l’opzione di consegna gratuita. Inoltre le due società erogheranno un ristoro a favore dei consumatori che durante il 2023 si sono rivolti al Servizio Clienti per lamentarsi di questa condotta.
Roma, 24 aprile 2024
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da notare:
Amazon ha rappresentato che, anteriormente al 10 maggio 2023, la preselezione dell’acquisto periodico veniva proposta ai consumatori in presenza di un beneficio economico per gli stessi.
Dal 10 maggio 2023, a seguito di una revisione del relativo programma a livello globale (c.d. “Programma Iscriviti 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Risparmia”2 , di seguito anche “IeR”), detta pre-selezione viene proposta dal marketplace in base ai seguenti fattori:
- i) il prezzo applicato;
- ii) la maggiore velocità di consegna;
- iii) il fatto che il cliente abbia già aderito in precedenza all’opzione dell’acquisto periodico;
- iv) il tipo di prodotto;
- v) la probabilità di acquisto ripetuto.
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. Nel merito, Amazon ha lamentato che l’Autorità non avrebbe attribuito il giusto peso, tra l’altro, al fatto che la preselezione dell’opzione di acquisto periodico rappresenterebbe un chiaro vantaggio per i clienti che possono risparmiare fino al 15% sui loro ordini.
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 32. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state poste in essere tramite la rete internet, in data 22 febbraio 2024 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo. 33. Con parere pervenuto in data 26 marzo 2024, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo di internet da parte di Amazon risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette sul sito dei professionisti, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate
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37. La pre-impostazione nell’interfaccia web dell’acquisto ripetuto pone
ciascun consumatore dinanzi ad una limitazione della sua libertà di scelta in
merito alla possibilità di procedere all’acquisto singolo.
38. Amazon ha sostenuto che il consumatore potrebbe decidere del tutto
consapevolmente e volontariamente se aderire o meno all’opzione di acquisto
periodico, anche se pre-selezionata: ciò non solo al momento della scelta del
prodotto, essendo, a suo dire, prevista la conferma dell’iscrizione al
Programma IeR (da effettuarsi nella pagina di check-out cui si accede
cliccando sul pulsante “Imposta Ora”), ma anche successivamente in quanto
viene inviata ai clienti un’email di notifica prima di ciascuna consegna
periodica, consentendo di modificarla anche attraverso la cancellazione.
39. Al proposito, diversamente da quanto affermato dai professionisti, si
rileva innanzitutto che nella pagina di check-out non è richiesta una specifica
azione del consumatore (ad es. cliccare un pulsante) per “confermare”
l’iscrizione al Programma IeR, in quanto tale iscrizione - data la pre-selezione
della casella di acquisto periodico nella prima pagina, effettuata di default dai
professionisti - consegue automaticamente alla finalizzazione dell’acquisto da
parte del consumatore. Peraltro, nella pagina di check-out in cui è possibile
finalizzare l’acquisto, il pulsante evidenziato da cliccare a tale scopo non fa
alcuna menzione della consegna periodica, recando solo la dicitura “Acquista
ora”; solo al di sotto dello stesso, con minore evidenza, è indicato – insieme a
numerose altre informazioni - che, procedendo all’ordine, il cliente accetta i
termini e le condizioni del Programma IeR. Pertanto, anche nella pagina di
check out su cui si atterra per concludere la transazione difetta la possibilità di
esprimere un consenso pienamente informato e consapevole alla contestuale
iscrizione al Programma IeR, e l’utente che intendesse evitare la consegna
periodica dovrebbe tornare indietro alla pagina precedente e attivarsi
specificamente per deselezionarla.
40. In secondo luogo, si fa presente che anche le indicazioni rese alla
clientela circa la possibilità di recedere senza costi dall’opzione pre-spuntata
di acquisto periodico non sono sufficienti a reintegrare pienamente la libertà
di scelta del consumatore, in quanto si collocano temporalmente in un
momento successivo alla pre-selezione effettuata a monte dal professionista.
A tale momento l’effetto dell’opzione pre-spuntata si è già prodotto e l’utente
è costretto ad attivarsi specificamente – tramite il recesso - per disinnescarlo.
41. Inoltre, anche se l’acquisto ripetuto di un determinato prodotto comporta
un risparmio di spesa per l’utente rispetto a più acquisti singoli del medesimo,
ben potrebbe l’utente non essere per nulla interessato a possederne più
punti vendita online o
fisici. La pre-spunta grafica dell’acquisto ripetuto, di cui l’utente può non
accorgersi, elide infatti di per sé la libertà degli utenti di assumere la propria
decisione commerciale circa l’acquisto anche singolo, e quindi sporadico, del
bene.
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