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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 11754 documenti.

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Governo 26.01.2024    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Il Governo su Cybersecurity e Donazioni (decreto Ferragni)

Disegno di legge: in materia penale e' sovrano il Parlamento.

Tutte le donazioni dovranno essere censite dall'AGCOM.

In fondo un utile glossario per i dubbi

Immagine generata da IusOnDemand con Dall-E3 2024 cc nc sa attribution

Autopromozione: IusOnDemand srl organizza incontri formativi sulla AI. Seguite Civile.it


Valentino Spataro

 

I

In breve, by IusOnDemand con AI:
Cybersicurezza (Disegno di legge):
  1. Approvazione del Disegno di Legge: Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Giorgia Meloni e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge sulla cybersicurezza.

  2. Modifiche ai Reati Informatici: Il testo propone modifiche sostanziali e processuali in relazione ai reati informatici, aumentando le pene, ampliando i confini del dolo specifico, inserendo aggravanti e/o vietando attenuanti per reati commessi attraverso apparecchiature informatiche.

  3. Rafforzamento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): Il disegno di legge potenzia le funzioni dell'ACN, migliorando il coordinamento con l'Autorità giudiziaria in caso di attacchi informatici. Si stabiliscono procedure per interventi rapidi di prevenzione e ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici.

  4. Obbligo di Notifica degli Incidenti: Soggetti pubblici specifici devono notificare incidenti indicati dall'ACN con sanzioni per inosservanza, comprese ispezioni e sanzioni amministrative pecuniarie.

  5. Obbligo di Adozione di Interventi Risolutivi: In presenza di vulnerabilità segnalate dall'ACN, i soggetti pubblici devono adottare interventi risolutivi entro quindici giorni dalla comunicazione, con sanzioni per mancata adozione.

  6. Nucleo per la Cybersicurezza: Si può convocare il Nucleo per la Cybersicurezza per questioni rilevanti, incluso un rappresentante della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia, o altri operatori.

E in materia di donazioni, sempre con la AI:

  1. Approvazione del Disegno di Legge: Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Giorgia Meloni e del Ministro delle Imprese Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge sulla destinazione dei proventi dalla vendita di prodotti.

  2. Informazioni Chiare sulla Destinazione dei Proventi: Si introduce l'obbligo per produttori e professionisti di specificare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità e la quota percentuale destinata all'attività benefica per ogni unità di prodotto.

  3. Modalità di Adempimento: I produttori possono adempiere tramite l'indicazione sulle confezioni o tramite adesivi.

  4. Comunicazione al Garante: Produttori e professionisti devono comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l'operazione promozionale e il termine del versamento dell'importo al beneficiario.

  5. Sanzioni per Violazioni: In caso di violazioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e la possibilità di pubblicare la sanzione sul sito del produttore o del professionista, su quotidiani o tramite altri mezzi.

  6. Destinazione del 50% delle Sanzioni: La metà delle sanzioni irrogate è destinata a scopi solidaristici.

  7. Eccezioni: La legge non si applica alle attività non commerciali e alle norme del codice del Terzo Settore per la raccolta di fondi e per gli enti religiosi con accordi con lo Stato.


GLOSSARIO (by AI)
  1. Cybersicurezza: Settore che si occupa di proteggere i sistemi informatici da attacchi, accessi non autorizzati e danni alle informazioni digitali.

  2. Disegno di Legge: Proposta di legge in fase di discussione e approvazione nel processo legislativo.

  3. Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): Organismo preposto al monitoraggio e alla gestione delle questioni legate alla cybersicurezza a livello nazionale.

  4. Attacchi Informatici: Azioni volte a danneggiare o compromettere sistemi informatici, dati o reti.

  5. Pene: Sanzioni previste per chi commette reati, in questo contesto, reati informatici.

  6. Dolo Specifico: Intenzione consapevole di commettere un reato informatico.

  7. Aggravanti e Attenuanti: Elementi che aumentano o diminuiscono la gravità di un reato.

  8. Notifica degli Incidenti: Obbligo di segnalare attacchi informatici o violazioni della sicurezza informatica.

  9. Ispezioni: Indagini o controlli approfonditi condotti dall'Agenzia per la Cybersicurezza in caso di mancata notifica degli incidenti.

  10. Sanzione Amministrativa Pecuniaria: Multa comminata come sanzione da parte dell'Agenzia.

  11. Vulnerabilità: Punti deboli nei sistemi informatici che potrebbero essere sfruttati per attacchi.

  12. Nucleo per la Cybersicurezza: Gruppo convocabile per discutere questioni importanti legate alla cybersicurezza.

E ancora:

  1. Proventi: Profitti o guadagni derivanti dalla vendita di prodotti.

  2. Iniziative Solidaristiche: Attività benefiche o di aiuto sociale a cui sono destinati i proventi.

  3. Informazione Chiara e Non Ingannevole: Obbligo di fornire informazioni trasparenti e corrette sulla destinazione dei proventi.

  4. Garante per la Concorrenza e il Mercato: Autorità preposta a garantire la corretta applicazione delle norme sulla concorrenza.

  5. Sanzioni Amministrative Pecuniarie: Multe comminate in caso di violazioni delle norme sulla destinazione dei proventi.

  6. Eccezioni: Situazioni o categorie escluse dall'applicazione di una norma o legge.

  7. Codice del Terzo Settore: Norme e disposizioni relative alle attività non lucrative di interesse generale.

  8. Enti Religiosi: Organizzazioni legate a una confessione religiosa, che possono avere accordi o intese con lo Stato.

 

Dal Comunicato del Governo:
CYBERSICUREZZA
Disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Il testo interviene con modifiche (sostanziali e processuali) in relazione ai reati informatici, prevedendo l’innalzamento delle pene, l’ampliamento dei confini del dolo specifico, l’inserimento di aggravanti e/o il divieto di attenuanti per diversi reati commessi mediante l’utilizzo di apparecchiature informatiche e finalizzati a produrre indebiti vantaggi per chi li commette, a danno altrui o ad accedere abusivamente a sistemi informatici e/o a intercettare/interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.
Inoltre, si rafforzano le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il suo coordinamento con l’Autorità giudiziaria in caso di attacchi informatici, con specifiche procedure volte a rendere più immediato l’intervento dell’Agenzia a fini di prevenzione degli attacchi e delle loro conseguenze e del ripristino rapido delle funzionalità dei sistemi informatici.
Si pone a carico dei soggetti pubblici individuati dalla norma (pubbliche amministrazioni centrali individuate dall’ISTAT, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluogo di regione, le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali, nonché le rispettive società in house), un obbligo di segnalazione e notifica degli incidenti indicati in apposito provvedimento ACN, con impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, e si disciplina la relativa procedura. Si disciplinano le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di notifica: il singolo inadempimento fa scattare la comunicazione da parte dell’Agenzia del possibile invio di ispezioni, nei 12 mesi successivi all’accertamento del ritardo o dell’omissione, anche al fine di verificare l’attuazione di interventi di rafforzamento della resilienza. Nei casi di reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica, si prevede l’applicazione all’ente, da parte dell’Agenzia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000. Inoltre, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la violazione delle disposizioni può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
Per gli stessi soggetti, in presenza di segnalazioni puntuali dell’Agenzia circa specifiche vulnerabilità cui risultano potenzialmente esposti, si prevede l’obbligo di provvedere senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all’adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia e, per la mancata o ritardata adozione di tali interventi risolutivi, l’applicazione delle medesime sanzioni. Si prevede che i soggetti indicati debbano individuare, laddove non già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, che provvede alle attività necessarie per il rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni in materia di cybersicurezza e svolge la funzione di punto di contatto unico dell’amministrazione con l’Agenzia.
In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti le iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, potrà essere convocato il Nucleo per la cybersicurezza, in composizione di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia o di altri operatori previsti dal del decreto-legge “perimetro” (21 settembre 2019, n. 105), nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni.
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PROVENTI DI OPERATORI COMMERCIALI DESTINATI A INIZIATIVE DI BENEFICENZA
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
Le norme sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.
Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.
I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.
In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media.
Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 
Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

26.01.2024 Valentino Spataro
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