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Influencer 11.01.2024    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Annuncio dell'Agcom sugli influencer - Testo linee guida e relazione e consultazione pubblica

COMUNICATO STAMPA
NUOVE REGOLE SUGLI INFLUENCER: AGCOM APPROVA LINEE GUIDA E AVVIA UN TAVOLO TECNICO

Le domande nella consultazione pubblica

  • D1. Si condivide l’inclusione delle definizioni proposte, in particolare quella di influencer?
  • D2. Si ritiene che dovrebbero rientrare nell’ambito del provvedimento ulteriori servizi o soggetti? Come potrebbe, in tal caso, essere adeguatamente ampliata o ristretta la definizione? Si prega di evidenziare utili elementi e di motivarne necessità e base normativa
  • D3. Si condividono i criteri definitori proposti? Si condivide l’ambito di applicazione soggettivo? Si prega di inserire motivazioni a supporto delle proprie osservazioni.
  • D4. Si ritiene opportuno individuare soglie al fine di definire alcuni dei requisiti proposti, quali il numero di utenti sul territorio italiano raggiunti dal servizio, i volumi d’affari generati, l’impatto sul pubblico o la frequenza con cui il servizio è alimentato con nuovi contenuti? In caso affermativo, quali si ritiene possano essere le metriche più adatte da utilizzare come soglie e quali valori di soglia potrebbero essere considerati adeguati, anche tenuto conto dell’attività svolta dagli influencer? Si prega di inserire motivazioni a supporto delle proprie osservazioni.
  • D5. Si ritiene utile introdurre ulteriori soglie al fine di individuare i soggetti responsabili del rispetto delle misure previste, quale ad esempio una soglia in termini dei ricavi conseguiti da tali soggetti?
  • D6. Si condivide la graduazione dell’applicazione delle norme del Testo unico in un doppio regime? Si ritiene che il discrimine tra le due categorie possa essere diversamente circostanziato, ad esempio prevedendo il raggiungimento di specifiche soglie, possibilmente in termini di visualizzazione o economici, da parte dell’influencer?
  • D7. Si hanno ulteriori suggerimenti per garantire il rispetto della tutela dei minori e della trasparenza delle comunicazioni commerciali nei contenuti degli influencer?
  • D8. In tema di comunicazione commerciale, si ritiene utile prendere in considerazione ulteriori accorgimenti, anche di natura tecnica o grafica?
  • D9. Si ritiene utile prevedere una campagna di informazione e/o dei workshop o incontri ad hoc al fine di sensibilizzare/rendere edotta la comunità di interesse sul rispetto delle disposizioni proposte?
  • D10. Si condividono le modalità di attuazione dell’attività di vigilanza dell’Autorità?

Queste le domande della consultazione pubblica:


Agcom

 

I

In breve (chatgpt):

  1. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all’unanimità nuove Linee guida sugli influencer il 10 gennaio.

  2. Le Linee guida mirano a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi da parte degli influencer.

  3. Gli influencer, definiti come creatori di contenuti audiovisivi su piattaforme digitali, devono rispettare norme riguardanti comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, dei minori e dei valori dello sport.

  4. Le regole si applicano agli influencer italiani con almeno un milione di follower e un engagement rate medio superiore al 2% su almeno una piattaforma.

  5. In caso di contenuti pubblicitari, gli influencer devono indicare chiaramente la natura pubblicitaria del contenuto.

  6. È previsto un Tavolo tecnico per sviluppare un codice di condotta per gli influencer, con principi di trasparenza e riconoscibilità.

  7. Al Tavolo parteciperanno anche soggetti dell'influencer marketing, non solo influencer, per recepire le istanze e definire azioni in conformità alle buone prassi.

  8. L'iniziativa è in linea con altre iniziative nazionali e proposte del Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo - ERGA.

Il comunicato:


Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 10 gennaio, a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, ha approvato all’unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad intervenire. Le Linee guida oggi approvate costituiscono un primo importante passo.

Ferma restando la disciplina nazionale e la regolamentazione dell’Autorità in materia di contenuti generati dagli utenti distribuiti su piattaforme di condivisione video, le Linee guida definiscono un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia che raggiungono, tra l’altro, almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano e hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati). Le previsioni riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti. In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile.

Le Linee guida dispongono, inoltre, l’avvio di un Tavolo tecnico per l’adozione di un codice di condotta che definisca le misure a cui gli influencer si dovranno attenere. Il codice sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le Linee guida e prevederà sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili. Al Tavolo tecnico parteciperanno anche soggetti che solitamente non rientrano nel perimetro normativo e regolamentare dell’Autorità, quali quelli che popolano il mondo dell’influencer marketing, quindi non solo influencer, ma anche soggetti che operano quali intermediari tra questi e le aziende. Ciò permetterà di recepire le istanze di questi soggetti e di indirizzarne l’azione, avvalendosi delle buone prassi in materia, verso il rispetto delle regole.

L’iniziativa è in linea con altre iniziative nazionali adottate da altri Stati membri dell’Unione e con le analisi e le soluzioni proposte in relazione alle attività degli influencer dal Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo - ERGA.

Roma, 10 gennaio 2024

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Questo invece il comunicato del 2018

Seconda moral suasion per influencer: pubblicità occulta vietata sempre, anche sui social network

COMUNICATO STAMPA


immagine allegata
A distanza di un anno dalla prima azione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta nuovamente sul fenomeno dell’influencer marketing nei social media.

Tale fenomeno è, infatti, sempre più diffuso e rappresenta una modalità consolidata di comunicazione, consistente nella diffusione su blog, vlog e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario. Tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata da personaggi di una certa notorietà, si sta diffondendo presso un numero considerevole di utenti dei social network anche con un numero di follower non particolarmente elevato.

Poiché l’influencer marketing può dar luogo a forme di pubblicità occulta, nel proprio intervento del 2017, l’Autorità aveva sollecitato tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale, ancorché basato sulla fornitura gratuita di prodotti.
La risposta al primo intervento dell’Autorità del 2017 è stata positiva. Gli influencer e le imprese coinvolte hanno modificato le proprie condotte in senso più trasparente per i consumatori: si è osservato un maggior utilizzo di hashtag e riferimenti idonei a rivelare la natura pubblicitaria delle comunicazioni. Inoltre, l’Autorità ha rilevato un’evoluzione degli strumenti disponibili sui social network e delle modalità con le quali imprese e influencer possono raggiungere i consumatori. In particolare, le piattaforme di social network mettono a disposizione degli influencer specifici strumenti per rendere manifesto agli utenti il rapporto di sponsorizzazione. I titolari dei brand, a loro volta, possono utilizzare strumenti di notifica e controllo dei richiami ai propri marchi.

In questo secondo intervento, rivolto principalmente a influencer con un numero di follower non elevatissimo, ma pur sempre di rilievo, l’Autorità dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, affinché l’intento commerciale di una comunicazione sia percepibile dal consumatore, ha evidenziato come il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e debba, dunque, essere applicato anche con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network, non potendo gli influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo un brand.
Sotto tale profilo, se da un lato la visualizzazione di prodotti unitamente al posizionamento sull’immagine di un tag o un’etichetta che rinviano al profilo Instagram o al sito del brand sono idonei ad esprimere un effetto pubblicitario; dall’altro, la mancanza di ulteriori elementi può non rendere evidente per tutti i consumatori l’eventuale natura promozionale delle comunicazioni.
L’Autorità ha pertanto ricordato i criteri generali di comportamento e ha chiesto che sia sempre chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

In ragione dell’ampiezza e del proliferare dei contenuti sui social network, l’Autorità continuerà a monitorare il fenomeno adottando le misure valutate di volta in volta più opportune per contrastarlo.

Roma, 6 agosto 2018

11.01.2024 Agcom
agcom

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Linee guida sugli influencer - Agcom
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