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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9063 documenti.

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Pec 31.10.2023    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

PEC nulla se non depositati tutti i files - Cassazione, ordinanza 16189/2023

Per la prova della pec vanno depositati i .eml (.msg) e gli xml. Fu invece depositato il pdf della copia stampata e scansionata.

Purtroppo aggiungerei che il pdf ha valore comunque di prova libera, che andrebbe disconosciuta. In quel caso la produzione di tutti i files porterebbe conseguenze gravi su chi disconosce il pdf. Ma la Cassazione sottolinea gli aspetti procedurali (corretti) e non sostanziali.

Il motivo e' corretto: manca la prova della data di consegna e a chi. Non basta l'identità del documento a quanto trasmesso.

E cosi' si spiega quando la nullità e' sanata: "salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.»."

Il commento, in audio, su caffe20.it/membri


Valentino Spataro

 

&

“In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994),

determina,

salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter),

la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;

e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.

---

Cassazione  III Civile Ordinanza 8 giugno 2023  n. 16189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Franco DE STEFANO Presidente
Cristiano VALLE Consigliere
Pasqualina A.P. CONDELLO Consigliere
Augusto TATANGELO Consigliere
Paolo SPAZIANI Consigliere - Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15215/2021, R.G., proposto da:
….....................; rappresentata e difesa dall’Avvocato...................., in virtù di procura su foglio
separato allegato al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
…...................; rappresentato e difeso dall’Avvocato....................., in virtù di procura in calce al
controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza in unico grado n.1570/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositata il 10 novembre 2020;
udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere
relatore, Paolo Spaziani.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 10 novembre 2020, n. 1570, il Tribunale di Bergamo, nella dichiarata contumacia di
…................., ha accolto l’opposizione (espressamente qualificata come opposizione agli atti
esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.), proposta nei suoi confronti dal coniuge separato,................ e ha
dichiarato la nullità del precetto, fondato sul decreto di omologa della separazione personale, con
cui la prima aveva intimato al secondo il pagamento dell’importo di Euro 11.569,10, quale somma
asseritamente dovuta in ragione del protratto inadempimento dell’obbligo di mantenimento della
figlia.
Ha proposto ricorso per cassazione...................sulla base di un unico motivo.
Ha risposto con controricorso …..............
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.


civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito nei successivi
sessanta giorni.


RAGIONI DELLA DECISIONE


1.1. Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza
per estensione di quella concernente la notificazione a mezzo PEC della citazione introduttiva del
giudizio di opposizione. La ricorrente ha sostenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3-
bis, comma 3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle
“specifiche tecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, la notificazione effettuata a mezzo PEC
deve essere provata mediante il deposito telematico dell’atto processuale notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle
suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.


Nel caso di specie, tali prescrizioni non sarebbero state rispettate, in quanto l’opponente, effettuata
la notificazione della citazione in opposizione a mezzo PEC, avrebbe indebitamente proceduto ad
estrarre copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata e degli atti allegati, e, dopo
averli scansionati, avrebbe proceduto al loro deposito telematico. L’inosservanza dei richiamati
adempimenti avrebbe comportato la nullità della notificazione, rilevabile anche d’ufficio, in
conformità al disposto dell’art. 11 della citata legge n. 53 del 1994.


1.2. Nel resistere alla doglianza, il controricorrente ha dedotto che, a seguito della notifica della
citazione a mezzo PEC, la “certificazione di notifica” era stata generata dal PCT, ove risultava
inserito un unico file, costituito dall’atto notificato, dalla procura, dalla relata digitale e
dall’attestazione della data di notifica effettuata il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 13.39,
all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario di controparte, nonché dalle ricevute PEC di
accettazione e consegna, comprovanti l’avvenuta notificazione e il giorno e l’ora della stessa. Il
deposito telematico non sarebbe dunque avvenuto mediante estrazione di copia su supporto
analogico e successiva scansione, bensì mediante deposito nel PCT di documenti originali
informatici, sia pure in formato PDF. Il mancato inserimento dei dati identificativi delle ricevute di
accettazione e consegna nel file “DatiAtto.xml” avrebbe determinato la mera irregolarità dell’atto,
sanabile con il raggiungimento dello scopo (viene citata la pronuncia di questa Corte n. 8815 del
2020).


Inoltre, la circostanza che le suddette ricevute non fossero in formato “.eml” o “.msg” non avrebbe
inciso sul perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto nel momento di generazione
delle suddette ricevute a prescindere dal formato informatico assunto al momento del successivo
deposito in PCT (viene citata la sentenza n. 12488 del 2020 di questa Corte).


1.3. In sede di memoria illustrativa, la ricorrente – sulla premessa che il deposito delle ricevute in
formato “.eml” o “.msg” sarebbe necessario per mantenere i certificati e l’autenticità dei messaggi,
mentre, invece, il deposito dei files previamente salvati in formato PDF determinerebbe la perdita
delle proprietà dei messaggi originali, come le firme e i metadati –, con riguardo alla dedotta
sanatoria dell’irregolarità per raggiungimento dello scopo, ha replicato che, nel caso di specie, non
era stata lamentata la mera irregolarità ma l’inesistenza della notificazione; inoltre, ha evidenziato
che all’omissione del notificante non era seguita la costituzione in giudizio della destinataria
dell’atto, che era rimasta contumace, per modo che non vi sarebbe stata comunque una sanatoria del
vizio. Con riguardo alla deduzione circa la non incidenza dell’irregolarità sul perfezionamento del
procedimento notificatorio, la ricorrente ha ribadito che, nella vicenda in esame, mancherebbero
proprio i files sorgenti in formato “.eml” delle ricevute di accettazione e consegna, sicché nessuna
prova sarebbe stata data del buon fine della notifica.


2. Il ricorso è fondato.


2.1. Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche
all’art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica
a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante
deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o
“.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.
Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a
mezzo PEC, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica
certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, cit.). Se, una
volta effettuata la notifica dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado
di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle
forme digitali non determina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì la sua nullità,
vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.),
ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini
di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994,
che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni
previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché
in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza
sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica. Tale configurazione,
inoltre, trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme
digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria
per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U.
18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass.
05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del
concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).


2.2. Nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – la notifica telematica concerna l’atto
introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto di notificazione, con
conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la
costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non
costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza
della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell’atto processuale), la
notificazione è deputata alla consegna dell’atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento
dello scopo legale dell’atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad
essere giunto a conoscenza del destinatario – nel senso che questi ne abbia avuto notizia – sia stato
portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza.


La prova che l’atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre
specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell’ipotesi in cui il suo
difensore, nell’ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante,
provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell’atto notificato: Cass. 15/07/2021, n. 20214, cit.) –
viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e
consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relativi dati identificativi nel file
“Dati.Atto.xml”, l’accesso al quale consente di verificare la presenza dell’atto nella disponibilità del
destinatario.Viceversa, il solo deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di
accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.


2.3. Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in
formato “.eml” e “.msg”, la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza
impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l’intimazione a pagare le
spese del giudizio. In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte
destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell’atto di citazione in opposizione, in funzione
della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora
escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle
forme digitali di deposito dell’atto notificato a mezzo PEC.
In definitiva, alla fattispecie va applicato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione a
mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis,
comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con
provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle
suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della
validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che
sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma
dell’articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo
copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art.
9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che
soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di
verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di
ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a
differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto
processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al
destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e
considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto
notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad
es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed
in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual
caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc.
civ.».


3. Nel caso di specie, il rilievo della (non sanata) nullità della notificazione telematica dell’atto di
citazione in opposizione, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata,
impone, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., di rimettere le parti al primo
giudice, previa cassazione della sentenza stessa, perché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio
integro e correttamente instaurato. Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.


P. Q. M.


La Corte dichiara la nullità del giudizio di merito di unico grado, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 4 aprile 2023
IL PRESIDENTE
Franco DE STEFANO

31.10.2023 Valentino Spataro



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