DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)
(GU n.150 del 29-6-2023)
Vigente al: 14-7-2023
...
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche). -
1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha
facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni
misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi
informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di
svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida
adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli
fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non
può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche
personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in
cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere
all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi
inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei
messaggi di posta elettronica di servizio individuate
dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita
deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve
indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e'
reperibile.
4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti
informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle
incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di
servizio, purchè l'attività sia contenuta in tempi ristretti e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica,
all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano
oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo
fonte di responsabilità dell'amministrazione.
Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social
media). -
1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il
dipendente utilizza ogni cautela affinchè le proprie opinioni o i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo
attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di
appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da
qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al
decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della
pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le
comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio
non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono
escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le
quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di
carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le
amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per
ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle
proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In
particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole
in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le
condotte che possono danneggiare la reputazione delle
amministrazioni.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»;