I provvedimenti spiegati alle aziende
con guide, checklist, modelli; AI assisted
Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



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Documento annotato il 25.04.2023 Fonte: GPDP
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E

estimated reading time: 258 min Bolletti no

S e t t i m a n a l e
A n n o X XXIII - n . 16
















P u b b l i c a t o s u l s i t o w w w . a g c m . i t
2 4 a p r i l e 2 0 2 3

SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I805B - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SMURFIT KAPPA ITALIA
Provvedimento n. 30583 5
I805C - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINA ZIONE SANZIONE ICOM
Provvedimento n. 30584 8
I805D - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI NORDEST
Provvedimento n. 30585 11
I805E - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/ RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI
Provvedimento n. 30586 13
I805F - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATO PICENO
Provvedimento n. 30587 16
I805G - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SCATOLIFICIO IDEALKART
Provvedimento n. 30588 19
I805H - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE IMBALLAGGI PIEMONTESI
Provvedimento n. 30589 21
I805I - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ADDA ONDULATI
Provvedimento n. 30590 23
I805L - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICO
Provvedimento n. 30591 25
I805M - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SANDRA
Provvedimento n. 30592 27
I805N - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDET ERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI DEL SAVIO
Provvedimento n. 30593 29
I805O - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRIMALDI
Provvedimento n. 30594 31
I805P - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SAICA PACK ITALIA
Provvedimento n. 30595 33
I805Q - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE TOPAZZINI
Provvedimento n. 30596 35
I805R - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE MAURO BENEDETTI
Provvedimento n. 30597 38
I805S - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE INTERNATIONAL PAPER ITALIA
Provvedimento n. 30598 40
I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO -GEST (PRO -GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)
Provvedimento n. 30599 42

I805U - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE INNOVA GROUP E INNOVA GROUP STABILIMENTO DI CAINO
Provvedimento n. 30600 45
I835 - MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA
Provvedimento n. 30601 48
A559 - META/SIAE
Provvedimento n. 30606 52
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 80 C12525 - PINI ITALIA -AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY/FERRARINI
Provvedimento n. 30582 80
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 85 AS1887 - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI
GIUDIZIARI 85
AS1888 - AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO ESTERNALIZZATO DEI SERVIZI LEGALI 89
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 93 IP361 - AGM GROUP -PUBBLICITÀ SUPERBONUS
Provvedimento n. 30602 93
IP364 - ITAL GROUP -VENDITA PRODOTTI VARI PORTA A PORTA
Provvedimento n. 30603 98
PS12018 - FINECO -GIACENZE OLTRE 100MILA EURO
Provvedimento n. 30604 102
PS12165 - INTESA SANPAOLO -PREAMMORTAMENTO TECNICO MUTUI IMMOBILIARI
Provved imento n. 30605 104

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

5
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I805B - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SMURFIT KAPPA ITALIA
Provvedimento n. 30583
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, P rofessoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri d i quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di segui to anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Smurfit Kappa Italia S.p.A. (di seguito anche la
Parte) e le società Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurion da S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati
Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondula ti ed Imballaggi
del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza c ontraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevig iano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che con il richiamato Provvedimento, l ‱Aut orità ha altresì accertato che la Parte e le società
DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra
S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.,
Scatolificio Idealkart.S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A.,
Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICO
Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p .A., Ondulato Piceno S.r.l., MS
Packaging S.r.l., Trevikart.S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione di categoria
Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per oggetto restrittiva

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

6
della concorrenza contra ria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e complessa intesa
continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della
produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella
di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido
a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada
Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in
solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Smurfit Kappa Italia S.p.A. è stata
sanzionata per 57.108.031 euro (per l ‱intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per
67.185.919 euro (per l ‱intesa nel mercato degli i mballaggi in cartone ondulato);
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 2 febbraio 2023, n. 1159 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Smurft Kappa Italia S.p.A. per
la riforma della senten za del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6087/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Smurft Kappa Italia
S.p.A.;
VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale i l Consiglio di Stato ha ritenuto che
“lo scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il
massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un
appiattimento della sanzione s u quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore,
sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della
sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo
operatore ”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella
necessità di contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita,
quando non esclude, la possibilità di graduar e la stessa adeguandola alle effettive responsabilità
degli autori delle condotte illegittime ”, demandando all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia […] in
sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizion e
di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ”.
CONSIDERAT O inoltre che, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ricorda come la
sanzione “in coerenza con la finalità che le è propria, dev ’essere idonea a fungere da strumento di
deterrenza rispetto alla co mmissione di condotte collusive, ma al contempo dev ’essere essere
proporzionata all ’illecito addebitato, in modo da evitare che diritti fondamentali, anche economici,
vengano sacrificati da aggressioni sproporzionate e non giustificate. La quantificazione della pena
pecuniaria dovrà, quindi, avvenire sulla base di un equo bilanciamento tra l ’interesse perseguito
con l ’applicazione della misura sanzionatoria e l ’oppressione della sfera soggettiva e personale del
destinatario della stessa ”;
VIST O che, sempre nella richiamata sentenza, in ragione della natura interconnessa dei mercati su
cui ha inciso la condotta anticoncorrenziale, il Consiglio di Stato ha altresì affermato che “il criterio
di calcolo della sanzione basato sul c.d. cumulo materiale, connotato da un certo automatismo, se
generalmente adottabile, non risulti conforme al principio di proporzionalità, quanto meno nei casi

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

7
come quello di specie ”, ritenendo che “in tali casi, l ’istituto penalistico della continuazione, pur non
direttamente applicabil e alle sanzioni antitrust, debba comunque orientare l ’azione dell ’Autorità
nel determinare in concreto la pena applicabile (restando il cumulo materiale il limite massimo –
fra l ’altro più favorevole del limite penalistico – ma operando un aumento proporzi onato sul
richiamato massimo del 10 %)” e stabilendo pertanto che “l’Autorità dovrà procedere a
rideterminare l ’entità delle due sanzioni in osservanza dell ’enunciato principio, facendo sì che il
loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del
fatturato globale dell ’impresa, in misura superiore ma proporzionata all ’interconnessione –
puramente soggettiva – ossia relativa al solo elemento psicologico della Smurfit – non tale da
integrare il piano d ’insieme – delle due diverse intese ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di determinare nuovamente le
sanzioni da irrogare a Smurfit Kappa Italia S.p.A.;
RITENUT O che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Smurfit Kappa Italia S.p.A.
debba avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società
Smurfit Kappa Italia S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla dat a di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Au torità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubbli cato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

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I805C - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ICOM
Provvedimento n. 30584
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 201 4, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seg uito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società ICOM S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società
Pro -Gest S.p.A., Carto nstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A.,
Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith
Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabiliment o di Caino S.r.l.,
Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati
ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabb ricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali n el mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imput ata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabilimento di Caino S .r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che con il richiamato Provvedimento, l ‱Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società
Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A.,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A.,
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart.S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio
Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini
S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., Grimaldi S.p.A.,
Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart.S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo It aliano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
conco rrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone
ondulato, e che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p. A. e Toscana Ondulati S.p.A.
viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati
Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A.
viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di
Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, ICOM S.p.A. è stata sanzionata per
2.660.395 euro (per l ‱intes a nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 3.274.332 euro (per
l‱intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 12 gennaio 2023, n. 417 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in pa rziale accoglimento del ricorso proposto da ICOM S.p.A. per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6051/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola
parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di ICOM S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della richiamata sentenza in cui il Consiglio di Stato ha
ritenuto che “le due sanzioni, singolarmente considerate si mantengono nel limite del 10% del
fatturato, ma nel loro complesso lo superano in misura consisten te”, ricordando che la sanzione “in
coerenza con la finalità che le è propria, dev ’essere idonea a fungere da strumento di deterrenza
rispetto alla commissione di condotte collusive, ma al contempo dev ’essere essere proporzionata
all ’illecito addebitato, i n modo da evitare che diritti fondamentali, anche economici, vengano
sacrificati da aggressioni sproporzionate e non giustificate. La quantificazione della pena
pecuniaria dovrà, quindi, avvenire sulla base di un equo bilanciamento tra l ’interesse persegui to
con l ’applicazione della misura sanzionatoria e l ’oppressione della sfera soggettiva e personale del
destinatario della stessa ”;
VIST O che, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato, in ragione della natura interconnessa dei
mercati su cui ha incis o la condotta anticoncorrenziale, ha altresì affermato che “il criterio di calcolo
della sanzione basato sul c.d. cumulo materiale, connotato da un certo automatismo, se
generalmente adottabile, non risulti conforme al principio di proporzionalità, quanto meno nei casi
come quello di specie ”, ritenendo che “in tali casi, l ’istituto penalistico della continuazione, pur non
direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, debba comunque orientare l ’azione dell ’Autorità
nel determinare in concreto la pena app licabile (restando il cumulo materiale il limite massimo –
fra l ’altro più favorevole del limite penalistico – ma operando un aumento proporzionato sul
richiamato massimo del 10 %)” e stabilendo pertanto che “l’Autorità dovrà procedere a
rideterminare l ’ent ità delle due sanzioni in osservanza dell ’enunciato principio, facendo sì che il
loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del
fatturato globale dell ’impresa, in misura superiore ma proporzionata all ’interconness ione delle due
diverse intese ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di determinare nuovamente le
sanzioni da irrogare a ICOM S.p.A.;
RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a ICOM S.p.A. debba avvenire
in contraddittorio con la Parte;

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società
ICOM S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provved imento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima d ella scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Ga rante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805D - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI NORDEST
Provvedimento n. 30585
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono s tate adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guid a”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Ondulati Nordest S.p.A. (di seguito anche la Parte)
e le società Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento
di Caino S.r. l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati ed
Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, h anno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Ho lding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in sol ido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato,
Ondulati Nordest S.p.A. è stata sanzionata per 2.831.489 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2 023, n. 941 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulati Nordest S.p.A. per la
riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6076/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativ a alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulati Nordest
S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coeffici ente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamenta re, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessi tà di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nel la specie invero
non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e
proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla ”;
RITENUT O che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Ondulati Nordest S.p.A.
deb ba avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
Ondulati Nordest S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di not ifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità a lmeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel B ollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805E - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/ RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI
Provvedimento n. 30586
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera d el 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n . 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. (di seguito
anche la Parte) e le società Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l.,
Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati
Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group
Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l.,
Ondulati Nordest S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gru ppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S .p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabil imento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che con il richiamato Provvedimento, l ‱Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società
Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A .,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A.,
Scatolificio Idealkart.S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A.,
Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazz ini S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICO
Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS
Packaging S.r.l., Trevikart.S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione di categoria
Gruppo Italiano Fabbr icanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per oggetto restrittiva
della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e complessa intesa
continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali ne l mercato della
produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido
a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada
Partecipazi oni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in
solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Ondulati ed Imballaggi del Friuli
S.p.A., è stata sanzionata per 855.093 e uro (per l ‱intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e
per 1.052.422 euro (per l ‱intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 19 gennaio 2023, n. 671 (di seguito anche la
sentenza) , con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulati ed Imballaggi del Friuli
S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6075/2021, è stato annullato il
Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione del la sanzione disposta a carico di
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astr attamente improntata ad una differenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Cons iglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ”, ridefinendo “gli importi delle stesse alla luce delle
considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola
impresa coinvolta ”;
RITENUT O che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Ondulati ed Imballaggi del
Friuli S.p.A. debba avvenire in c ontraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società
di Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autori tà almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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I805F - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATO PICENO
Provvedimento n. 30587
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera d el 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n . 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Ondulato Piceno S.r.l. (di seguito anche la Parte)
e le so cietà Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p. A., Innova Group Stabilimento
di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest
S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gru ppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S .p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabil imento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che con il richiamato Provvedimento, l ‱Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società
Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A .,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A.,
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio
Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Gr oup ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini
S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi
S.p.A., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione di
categoria Gru ppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per oggetto
restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e complessa
intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato
della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella

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di DS Smith Packaging Itali a S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart. S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido
a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada
Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in
solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Ondulato Piceno S.r.l. è stata
sanzionata per 3.674.075 euro (per l ‱intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 4.228.903
euro (per l ‱intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 949 (di seguito anche la
sentenz a), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulato Piceno S.r.l. per la
riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6079/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disp osta a carico di Ondulato Piceno
S.r.l.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore perc entuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differ enziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione en tro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Au torità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 il cui effetto non può essere sostanzialmente
neutralizzato in applicazion e di una disciplina attuativa suscettibile di sterilizzarne la ratio che deve
essere volta alla personalizzazione della sanzione secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza
incentrati sulla valutazione di tutte le circostanze del caso concreto ”;
RITENUT O che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Ondulato Piceno S.r.l. debba
avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società
Ondulato Piceno S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che g li atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ot tobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805G - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SCATOLIFICIO IDEALKART
Provvedimento n. 30588
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ot tobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pec uniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato la società Scatolificio Idealkart S.r.l. (di seguito anche la Parte)
e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A.,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p .A., Mauro Benedetti S.p.A.,
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox
Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & figli
S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l.,
MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione di categoria
Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per og getto restrittiva
della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e complessa intesa
continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della
produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella
di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding It alia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido
a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada
Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in
solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone
ondulato, la società Scatolificio Idealkart S.r.l. è stata sanzionata per 735.188 euro;
VIST A la sentenz a del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 951 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Scatolificio Idealkart S.r.l. per
la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6084/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Scatolificio Idealkart
S.r.l.;
VIST A, in particolare, nella parte motiva della sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esi stente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della dis ciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabili tà degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero
non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e
proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla ”;
RITENUTO che la nuova determina zione della sanzione da irrogare a Scatolificio Idealkart S.r.l.
debba avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
Scatolificio Idealkart S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà perveni re alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procediment o possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il present e provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


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I805H - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
IMBALLAGGI PIEMONTESI
Provvedimento n. 30589
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n . 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrog ate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Imballaggi piemontesi S.r.l. (di seguito anche la
Parte) e le società Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondu lati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento
di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi
del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICO M S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e compl essa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato,
la società I mballaggi piemontesi S.r.l. è stata sanzionata per 6.147.746 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 1° marzo 2023, n. 2118 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Imballaggi piemontesi S.r.l. per
la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6052/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Imballaggi
piemontesi S.r.l.;
VIST A, in particolare, la part e motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto u n appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero
non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e
prop orzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla ”;
RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Imballaggi piemontesi S.r.l.
debba avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideter minazione della sanzione nei confronti della società
Imballaggi piemontesi S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del p rocedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
del egate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido S tazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805I - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ADDA ONDULATI
Provvedimento n. 30590
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di segu ito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Adda Ondulati S.p.A. (di seguito anche la Parte)
e le società Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurionda S. p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento
di Caino S.r.l., , Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Im ballaggi del
Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l ‱associazione
di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per
oggetto restrittiva della concorrenza contraria all‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e
complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel
mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatoli ficio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l.,
quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia
S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r .l., Ondulati Maranello S.p.A. e
Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group
Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato,
Adda Ondulati S.p.A. è stata sanzionata per 3.658.077 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 690 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ric orso proposto da Adda Ondulati S.p.A. per la
riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6040/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Adda Ondulati S.p.A.;
VIST A, i n particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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aggiungendo inolt re che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizi one di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ”, ridefinendo “gli importi delle stesse alla luce delle
considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola
impresa coinvolta ”;
RITENUTO che la nuova determinazione della sa nzione da irrogare a Adda Ondulati S.p.A. debba
avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
Adda Ondulati S.p.A.;

b) la fissazione del termine di t renta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leni ency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in vision e presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

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I805L - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICO
Provvedimento n. 30591
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comm a 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società ICO ‬ Industria Cartone Ondulato S.r.l. (di seguito
anche la Parte o ICO S.r.l.) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia
S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia
S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Im ballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart.S.r.l.,
Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di
Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A.,
Ondu lato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart.S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone
ondulato, e che l ‱infrazione di Scatolif icio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata
in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A.
viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati
Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A.
viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di
Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p .A.;
VIST O che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone
ondulato, ICO S.r.l. è stata sanzionata per 7.965.677 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 689 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ICO S.r.l. per la riforma della
sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6050/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte
relativa alla determinazione della s anzione disposta a carico di ICO S.r.l.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore perc entuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differ enziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione en tro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ”, ridefinendo “gli importi delle stesse alla luce delle
considerazioni es poste e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola
impresa coinvolta ”;
RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a ICO S.r.l. debba avvenire in
contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedim ento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
ICO S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della P arte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da ess i
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805M - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SANDRA
Provvedimento n. 30592
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Sandra S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società
Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A.,
International Paper Italia S .r.l., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed
Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia
S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A.,
Antonio Sada & figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A.,
Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrica nti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
concorrenziali nel m ercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone
ondulato, e che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata
in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana On dulati S.p.A.
viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati
Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A.
viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di
Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone
ondulato, Sandra S.p.A. è stata sanzio nata per 10.689.458 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 13 gennaio 2023, n. 462 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall ‱Autorità, il giudice
dell ‱appello ha riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6083/2021, annullando tuttavia il
Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di
Sandra S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stat o ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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della sanzione su quest ’ultimo valo re frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguan dola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore prima rio della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ”;
VISTO che la società Sandra S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in FEPA S.p.A.;
RITENUT O che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a FEPA S.p.A. (già Sandra
S.p.A.) de bba avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
FEPA S.p.A. (già Sandra S.p.A.);

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla da ta di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa A utorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, L eniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblic ato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

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I805N - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI DEL SAVIO
Provvedimento n. 30593
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/ 90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Ondulati del Savio S.r.l. (di seguito anche la Parte)
e le socie tà Pro -Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno
S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento
di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest
S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., nonché
l‱associazione di categoria Gruppo It aliano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere
un‱intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in
un‱unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche
conco rrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e
che l ‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido
a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati
Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., mentre quella di
Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;
VIST O che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato,
Ondulati del Savio S.r.l. è stata sanzionata per 1.866.071 euro;
VIST A la sentenza del Consig lio di Stato, Sez. VI, del 13 gennaio 2023, n. 461 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall ‱Autorità, il giudice
dell ‱appello ha riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6074/2021, annullando tu ttavia il
Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di
Ondulati del Savio S.r.l.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottes a alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli a utori
delle condotte illegittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della L n. 287/90 ;
RITENUT O che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Ondulati del Savio S.r.l. debba
avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti d ella società
Ondulati del Savio S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando c he la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Ne grinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve conclud ersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

31
I805O - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
GRIMALDI
Provvedimento n. 30594
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autor ità ha accertato che la società Grimaldi S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le
società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A.,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mau ro Benedetti S.p.A.,
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio
Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini
S.p.A., Antonio Sada & figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulato
Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione
di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per
oggetto restrittiva della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un ‱unica e
complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel
mercato della produzione e commercializzazione di imba llaggi in cartone ondulato, e che
l‱infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a
Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata
in solido a DS Smith Hol ding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A.
viene imputata in solido a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in
solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento d i Caino S.r.l. viene
imputata in solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone
ondulato, Grimaldi S.p.A. è stata sanzionata per 2.106.898 euro;
VIST A la sentenza del Cons iglio di Stato, Sez. VI, del 1° marzo 2023, n. 2117 (di seguito anche la
sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Grimaldi S.p.A. per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6049/2021, è stato annullato il Provve dimento nella sola
parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Grimaldi S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentu ale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento
della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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leg islativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, ind ividuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori
delle condotte illeg ittime ”;
CONSIDERAT O che il Consiglio di Stato ha demandato all ‱Autorità di eliminare “tale discrasia
[…] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della
disposizione di cui all ’art. 15 della l. n. 287/1990 ridet erminando la sanzione – nella specie invero
discretamente elevata – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità,
al fine di eventualmente personalizzarla ”;
RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Grim aldi S.p.A. debba
avvenire in contraddittorio con la Parte;
DELIBERA
a) l ‱avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società
Grimaldi S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente
Provvedimento, per l ‱esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e
Whistleblowing di questa Aut orità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra
indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Len iency
e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi
delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicat o nel Bollettino
dell ‱Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

BOLLETTINO N. 16 DEL 24 APRILE 2023

33
I805P - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SAICA PACK ITALIA
Provvedimento n. 30595
L‱AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;
SENTIT A la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;
VIST A la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VIST O il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VIST A la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le “Linee guida
sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall ’Autorità in applicazione dell ’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ” (di seguito,
in breve, “Linee guida ”);
VIST O il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento),
con il quale l ‱Autorità ha accertato che la società Saica Pack Italia S.p.A. (di seguito anche la Parte)
e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A.,
International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del
Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r .l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox
Italia S.p.A., Innova Group ‬Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & figli
S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l.,
MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l ‱associazione di categoria
Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un ‱intesa per oggetto restrittiva
della concorrenza contraria all ‱articolo 101 TFUE, consistente in un‱unica e complessa intesa
continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della
produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l ‱infrazione di
Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella
di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith
Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido
a Pro -Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada
Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in
solido a Innova Group S.p.A.;
VIST O che, per la partecipa zione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone
ondulato, Saica Pack Italia S.p.A. è stata sanzionata per 5.898.448 euro;
VIST A la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 691 (di seguito anche la
sentenz a), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Saica Pack Italia S.p.A. per la
riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6082/2021, è stato annullato il Provvedimento
nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione di sposta a carico di Saica Pack Italia
S.p.A.;
VIST A, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che “lo
scarto esistente fra il min imo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo
valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 4 A P R I L E 2 0 2 3

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della sanzione su quest ’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango
legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una di fferenziazione della sanzione in
funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore ”,
aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di
contenere l ’entità della sanzion e entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non
esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabil


Link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2023/16-2

Testo del 2023-04-25 Fonte: GPDP




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