Preferisco tacere che entrare nel merito.
Se qualcuno ha richiesto di anonimizzare l'intera banca dati, anche oltre la richiesta dei singoli, parli ora o mai piu'.
Perchè le sentenze sono pubbliche per molti motivi. Restino pubbliche.
Lo si studiava all'università. Non ripeterò qui gli argomenti di diritto costituzionale che si insegnavano, e ora vengono calpestati da una richiesta di anonimizzazione globale
Temo che pochi protesteranno. Spiegazioni (argomentazioni giuridiche) non ne sono state date, e anche questo non è un metodo che si può condividere.
Nessun dubbio che a richiesta vadano anonimizzate. Non è questo il punto.
Non sviliamo la figura del titolare che si avvale di responsabili del trattamento (i fornitori di banche dati) per trattamenti leciti.
Al momento online i precedenti sono:
Cassazione ordinanza n. 16807/2020
Soro: "Soro, la sentenza è pubblica, poiché “è emessa nel nome del popolo; come nel nome del popolo- recita l'art. 101 Cost. - è amministrata la giustizia. Ed è pubblica perché conclude un processo la cui "pubblicità" si è storicamente affermata in funzione di garanzia del cittadino, rispetto alla tradizionale segretezza (e quindi insindacabilità) del potere esercitato con l´istruttoria giudiziale." (Altalex) per poi indicare la necessità di mantenere privato ogni aspetto personale.
Si veda anche Cassazione, 47126 Sez. Pen. I, pubblica il 24 dicembre 2021
"Per conseguire tale bilanciamento, secondo la citata giurisprudenza, si traggono
rilevanti indicazioni dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre
2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti
giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", in cui, con specifico riferimento
alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali", si indicano
possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre
l'Autorità giudiziaria a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati
contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza
della vicenda oggetto del giudizio".
Ora, i "dati sensibili", sono individuati dalla legge che - al D.Lgs. n. 196 del 2003, art.
4, comma 1, lett. d), - li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale".
E appare evidente che nessuno di tali dati viene in considerazione ed è dunque
messo a repentaglio nel caso in questione.
Con riferimento invece alla "delicatezza" della vicenda per cui è processo, questa
deve essere ravvisata, come ha affermato lo stesso Garante, nelle "negative
conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad
esempio, in ambito familiare o lavorativo)", così andando a incidere pesantemente
sul diritto alla riservatezza del singolo.
E anche in questo caso è di tutta evidenza che la fattispecie non integra in alcun
modo, sia di per sè, sia in ragione della assoluzione adottata, una vicenda aventi tali
caratteristiche."
Più recenti: "Corte di Cassazione, la n. 10510/2016 del 20/05/2016, una persona fisica ha diritto a non vedere pubblicati i propri dati personali nei provvedimenti giudiziari, e questa sentenza è in perfetto accordo con la Corte Europea." (legaldesk)