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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale Cherie Couture di Aglietti Manuela 17 settembre 2015 [4642302]

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Documento annotato il 19.03.2023 Fonte: GPDP
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[doc. web n. 4642302]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale Cherie Couture di Aglietti Manuela - 17 settembre 2015

Registro dei provvedimentin. 482 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei Dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 3988/85023 del 15 febbraio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 23 aprile 2013 nei confronti dell´Impresa Individuale Cherie Couture di Aglietti Manuela, P.Iva: 10032511007 con sede in Roma, via Torrita di Siena n. 13, in persona della Titolare sig.ra Manuela Aglietti, nata a Roma il 10 gennaio 1972, dai quali è risultato, tra l´altro, che l´Impresa Individuale effettuava una raccolta di Dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.cheriecouture.it, richiedono informazioni utilizzando un form denominato "contatti" a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 22 del 13 maggio 2013 con cui è stata contestata, alla predetta Impresa Individuale quale Titolare del trattamento, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, nella forma attenuata prevista per i casi di min ore gravità dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo pervenuto in data 13 giugno 2013 e il verbale di audizione delle parti redatto in data 4 novembre 2013 entrambe ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali l´Impresa Individuale ritiene applicabile l´istituto della buona fede sia in ragione "(…) della esiguità dei contatti sinora ricevuti (…); della informativa inviata ai 4 clienti interessati; del breve periodo di assenza sul web della informativa sulla privacy (circa tre mesi)", sia in quanto "(…) il sito web è stato sviluppato in autonomia, utilizzando modelli personalizzabili presenti su internet (Wordpress), per cui l´omissione sull´informativa è avvenuta del tutto inconsapevolmente";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto, oltre ad ammettere di fatto l´illecito contestato, non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO che l´Impresa Individuale ha quindi effettuato un Trattamento di Dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.cheriecouture.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di min ore gravità, i limiti min imi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

all´Impresa Individuale Cherie Couture di Aglietti Manuela, P.Iva: 10032511007 con sede in Roma, via Torrita di Siena n. 13, in persona della Titolare sig.ra Manuela Aglietti, nata a Roma il 10 gennaio 1972, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 240,00 (ducentoquaranta) ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il Titolare del Trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTESoro

IL RELATORESoro

IL SEGRETARIO GENERALEBusia


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Testo del 2023-03-19 Fonte: GPDP




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