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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



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Provvedimento del 23 luglio 2015 [4337592]

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Documento annotato il 13.03.2023 Fonte: GPDP
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Indice

  • Provvedimento del 23 luglio 2015
  • IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PE
  • TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE



testo:

E

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[doc. web n. 4337592]

Provvedimento del 23 luglio 2015

Registro dei provvedimentin. 437 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei Dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice");

Visto il reclamo presentato dal sig. XY nei confronti di Limagrain Italia S.p.A. in ordine alla diffusione di informazioni personali alla stesso riferite;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

1. Il sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Paola Sacchetto, con reclamo presentato a questa Autorità il 13 maggio 2014, ha lamentato un´asserita diffusione di informazioni allo stesso riferite da parte di Limagrain Italia S.p.A. (di seguito, la società); società per conto della quale il reclamante ha effettuato la promozione per diversi anni –in forza di un contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato ai sensi dell´art. 1742 cod. civ. con la stessa in data 29 maggio 2005–, della vendita di sementi per la Zona della Provincia di XX e per la Zona Sud della Provincia di YY.

Detta diffusione sarebbe avvenuta attraverso la pubblicazione nell´ottobre 2013, da parte della menzionata società, della "Guida 2014 Io Credo nel Mais - I Believe in corn", (di seguito, la Guida per l´anno 2014), brochure oggetto di diffusione a livello nazionale, ove nella sezione "Contatti-Servizio Tecnico" risulta indicato quale manager d´area per la zona di XX-YY Sud il nominativo del sig. XY e l´utenza telefonica cellulare intestata al medesimo. Al riguardo, il sig. XY ha fatto presente che i Dati personali a sé riferiti sono stati oggetto di diffusione, attraverso la "Guida per l´anno 2014", nonostante la Limagrain Italia S.p.A abbia comunicato il 1° agosto 2013 di recedere dal suddetto contratto di agenzia. Il sig. XY ha altresì precisato che in ragione della risoluzione del contratto i rapporti di collaborazione con la società sono cessati a far data del 2 gennaio 2014. Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dalla società fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo al Garante che venisse dichiarata l´illiceità del Trattamento dei suoi dati personali.

2. A seguito della richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio con nota del 16 luglio 2014, volta a conoscere i presupposti del Trattamento dei Dati personali relativi al sig. XY mediante l´inserimento dei suoi riferimenti nella suddetta sezione, nel ricostruire la vicenda oggetto del reclamo, la società, rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Giovati, ha sostenuto che la stessa "nel corso degli ultimi dieci anni […], ha distribuito sul mercato […] un catalogo volto a pubblicizzare il Gruppo, la società stessa ed i prodotti. Nell´ambito di questi cataloghi, stampati con cadenza annuale (o, a volte, anche con cadenza min ore), nella parte dedicata ai "contatti", la società medesima ha sempre indicato il personale di vendita, anche non dipendente, che operava in suo favore nelle varie zone geografiche, elencando l´area di competenza di ciascun agente, il nominativo degli agenti medesimi ed il recapito telefonico utilizzabile per lavoro (forniti dagli agenti stessi e sul quale avrebbero potuto essere contattati)" (utenza telefonica che risulta, tra l´altro, anche sul biglietto da visita, in atti, utilizzato dal sig. XY ai fini dello svolgimento della sua attività lavorativa per conto di Limagrain Italia S.p.A., ove è riportato il medesimo numero telefonico oggetto di pubblicazione, cfr., al riguardo, nota dell´8 settembre 2014, pp. 3 ss.). Con particolare riferimento alla vicenda oggetto di contestazione, la società ha precisato che la "Guida relativa all´anno 2014" è stata messa in circolazione anticipatamente (nel mese di ottobre 2013) e che il nominativo e l´utenza telefonica del sig. XY venivano riportati anche in tale brochure in quanto il reclamante "non essendo esonerato dal prestare la sua attività durante il periodo di preavviso" era "ad ogni effetto agente di Limagrain Italia S.p.A. sino al 2 gennaio 2014" (cfr. nota dell´8 settembre 2014, p. 5).

La società pertanto, nel ritenere che i sopra citati dati sono stati "trattati in modo lecito, corretto e per scopi determinati (avendoli la società acquisiti, nel corso del rapporto di agenzia, dallo stesso suo agente-interessato ed usati, […] per finalità coerenti con l´assolvimento dei doveri contrattuali)" (cfr. nota dell´8 settembre 2014, p. 7), ha asserito che, nel caso di specie, non vi è stata una illecita diffusione delle informazioni riguardanti l´agente.

3. Con nota assunta al protocollo il 19 novembre 2014 (datata 30 ottobre 2014), il reclamante, chiamato ad esprimere le proprie osservazioni in ordine a quanto dichiarato da Limagrain Italia S.p.A., nel ribadire le proprie posizioni, ha contestato la ricostruzione fornita da quest´ultima, rappresentando che "in relazione alla suddetta pubblicazione e diffusione nazionale per l´anno 2014 il sig. XY non […] ha mai Autorizzato l´utilizzo del proprio nome e di Dati personali riservati per scopi commerciali funzionali ad un contratto che nell´anno 2014 non avrebbe esplicato alcun effetto giuridico in quanto cessato" e puntualizzando altresì che in ragione del venir meno di tale rapporto contrattuale, "non avrebbe potuto procedere alla collocazione" per l´anno 2014 "del prodotto trattato in catalogo" a tal fine. A conferma di ciò, il reclamante, ha fatto presente che "nel catalogo vengono pubblicizzati prodotti di tipo primaverile […] che notoriamente hanno collocazione sul mercato a partire dai primi mesi dell´anno solare e, pertanto, come tali, non avrebbero potuto essere contrattati dal sig. XY in quanto dal 2 gennaio 2014 questi non sarebbe più stato agente Limagrain Italia S.p.A." (cfr. nota del 30 ottobre 2014, p. 3). Inoltre, a differenza di quanto accaduto regolarmente negli anni passati in relazione alle precedenti brochure, il menzionato catalogo –come asserito dal sig. XY– non gli è stato consegnato dalla società in ragione del fatto che a seguito della risoluzione del contratto di agenzia, non avrebbe dovuto provvedere alla promozione di alcun prodotto per conto della stessa (cfr. nota del 30 ottobre 2014, p. 3).

Il reclamante ha pertanto concluso insistendo per l´accoglimento delle richieste già formulate, ribadendo, tra l´altro, le proprie osservazioni in relazione a tale istanza di accoglimento, per le vie brevi, anche nel periodo successivo all´invio della nota citata.

4. La definizione del procedimento è legata alla verifica della corretta applicazione nella vicenda in esame dei principi posti dal Codice in materia di Trattamento dei dati personali.

E´ indubbio che la condotta osservata dalla società ha dato luogo ad una diffusione dei Dati personali riferiti al reclamante (art. 4, comma 1, lett. m) del Codice); ciò tenuto conto che la "Guida per l´anno 2014", come confermato anche dalla stessa società, è oggetto di pubblicazione a livello nazionale e che le informazioni relative al nominativo e all´utenza telefonica intestata al sig. XY, ivi contenute, costituiscono Dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice).

Trattandosi quindi di una diffusione di dati, per le ragioni sopra esposte, essa sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di finalità ed esattezza del Trattamento (art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice).

In merito occorre evidenziare che, nonostante quanto dichiarato a questa Autorità dalla società in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale con il reclamante al momento in cui la brochure è stata oggetto di distribuzione, non risulta provato che tale pubblicazione, contenente i Dati personali relativi al segnalante, sia avvenuta lecitamente e correttamente (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice).

Invero, sebbene il rapporto contrattuale tra la società e il reclamante fosse pienamente vincolante nel mese di ottobre 2013, non essendo ancora scaduto il termine di preavviso, la pubblicazione della brochure in tale data era comunque volta ad un´attività promozionale concernente prodotti che avrebbero dovuto essere oggetto di promozione da parte degli agenti della Limagrain Italia S.p.A. anche e soprattutto nel corso dell´anno 2014 e quindi in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione intercorrente tra il reclamante e la società.

Alla luce di tali considerazioni, l´indicazione del nominativo e dell´utenza telefonica intestata al sig. XY non può ritenersi giustificata in quanto non interamente compatibile con la finalità del Trattamento dei dati degli interessati sottesa alla pubblicazione della Guida per l´anno 2014 e tantomeno essa può ritenersi esatta ed aggiornata considerati gli sviluppi contrattuali, sopra descritti, che hanno interessato lo svolgimento dell´attività di agente da parte del sig. XY per conto della Limagrain Italia S.p.A. Piuttosto avrebbero dovuto essere indicati ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. b) del Codice, nella relativa sezione contatti, i soli riferimenti degli agenti incaricati sulla base di specifici contratti di agenzia a svolgere soprattutto nel corso dell´anno 2014 per conto della Limagrain Italia S.p.A. la relativa attività di promozione, o comunque, in ottemperanza a quanto previsto nell´art. 11, comma 1, lett. c) del Codice, con specifico riguardo al nominativo del sig. XY, almeno che l´agente in questione avrebbe operato per conto della società, in ordine alle zone geografiche di riferimento assegnategli e ai prodotti ivi pubblicizzati, esclusivamente per il periodo decorrente dal mese di ottobre 2013 e fino al 2 gennaio 2014.

Ne consegue, alla luce di quanto rilevato, che Limagrain Italia S.p.A. ha posto in essere un Trattamento di Dati personali non conforme a legge, perché in contrasto con gli artt. 11 comma 1, lett. a), b) e c) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza, nonché di finalità ed esattezza del trattamento).

In ogni caso, il verificarsi dell´episodio induce a ritenere che all´interno di Limagrain Italia S.p.A. non siano stati curati con adeguata attenzione i profili relativi alla concreta attuazione dei principi del Codice nell´espletamento da parte della stessa di operazioni di diffusione dei Dati personali degli interessati; ciò con particolare riferimento alla necessità di fornire, nell´ambito dell´attività promozionale realizzata dalla stessa e volta in sostanza a pubblicizzare la società e i suoi prodotti, informazioni in ordine al personale di vendita operante sul territorio nazionale per conto della Limagrain Italia S.p.A. compatibili con le sottese finalità del trattamento, ma anche esatte ed aggiornate. Pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si prescrive a Limagrain Italia S.p.A. di adottare opportune misure in grado di assicurare che la diffusione dei dati avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e incaricati del trattamento.

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE

− dichiara l´illiceità del Trattamento effettuato da Limagrain Italia S.p.A. con riferimento ai Dati personali del sig. XY, oggetto di diffusione mediante pubblicazione della "Guida 2014 Io Credo nel Mais - I Believe in corn";

− ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Limagrain Italia S.p.A. di adottare entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, fornendone riscontro a questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, le misure opportune per assicurare che la diffusione dei Dati personali dei propri agenti avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dagli artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice, impartendo, a tal fine, anche adeguate istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il Titolare del Trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTESoro

IL RELATORECalifano

IL SEGRETARIO GENERALEBusia


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Testo del 2023-03-13 Fonte: GPDP




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