I provvedimenti spiegati alle aziende
con guide, checklist, modelli; AI assisted
Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   documento 2023-03-13 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96514' · pdf

Ordinanza di ingiunzione 21 febbraio 2013 [2462289]

abstract:



documento annotato il 13.03.2023

Fonte: GPDP
Link: https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/




analisi:

L'analisi è riservata agli iscritti. Segui la newsletter dell'Osservatorio oppure il Podcast iscrizione gratuita 30 giorni

........., .......... ..... ... ........... .. .... ........ ........ ... ......... .. ... ............... .........

........ .. ........... . ........ .... .... ..... ........ .. ...... ....




index:




testo:

&

 estimated reading time: 9 min

[doc. web n. 2462289]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ... ... ... - 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimentin. 78 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nonostante l´esercizio del diritto di opposizione al Trattamento dei propri Dati personali ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei Dati personali avvenuto in data 21 gennaio 2010, il sig. Cristiano ..., con numerose segnalazioni, la prima delle quali datata 17 febbraio 2010, si è lamentato della ricezione di messaggi sms indesiderati di propaganda elettorale a firma ... ... C.F.: ..., nato a ... il ..., sulla propria utenza telefonica mobile;

RILEVATO che l´Ufficio, con la nota prot. n. 12448/67647 del 21 maggio 2010 e con la nota prot. n. 19504/67647 del 30 agosto 2010, ha richiesto informazioni al sig. ... ... che ha fornito riscontro con le note datate 25 giugno 2010 e 25 settembre 2010 (quest´ultima inviata dall´ avv. Cristina Crupi, in nome e per conto del sig. ...);

RILEVATO, inoltre, che successivamente, è pervenuta una ulteriore segnalazione da parte del sig. ..., in relazione alla ricezione, in data 11 novembre 2010, di un nuovo sms di comunicazione politica da parte del sig. ...;

CONSIDERATO che da tutti gli elementi raccolti risulta accertato che ... ..., nato a ... il ..., Assessore al ..., ... e ... pro-tempore della ... ..., ha effettuato un Trattamento di Dati personali mediante l´invio di messaggi sms contenenti propaganda elettorale e informazione politica, senza avere fornito la necessaria informativa di cui all´art. 13 e in carenza del prescritto Consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 130, commi 1 e 2, del Codice. Ciò, anche successivamente ad una specifica opposizione al Trattamento da parte dell´interessato con richiesta di cancellazione e nonostante le assicurazioni circa la cancellazione dei dati del segnalante da parte del titolare;

VISTO il verbale n. 1117/67647 del 19 gennaio 2011 con cui sono state contestate al predetto sig. ... le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in relazione agli artt. 13 e 130 del Codice rispetto al Trattamento di Dati personali del segnalante, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei Dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione per violazione amministrativa e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l´avv. Maura Carta, in nome e per conto del sig. ... ..., osserva, relativamente "agli sms inviati fino al giugno 2010", come "(…) la circostanza che il numero di cellulare del dr. ... sia stato diffuso dallo stesso via internet ovvero ricavato da un biglietto da visita probabilmente consegnato all´Assessore ... nell´espletamento dell´attività istituzionale (…)" rientra nella previsione di liceità del Trattamento dei dati di cui ai provvedimenti del Garante del 7 settembre 2005 e dell´11 febbraio 2010 e "consente, in base all´art. 24 del Codice, di ritenere insussistente la violazione contestata". Riguardo all´ulteriore "sms dell´11 novembre 2010 (…)", rileva come "Il nominativo del Dr. ..., cancellato nel giugno 2010, è verosimilmente stato reinserito nella banca dati aggiornata attingendo da numeri pubblicati su internet (…)" e che, pertanto, si tratta di "una fattispecie rientrante nell´art. 24 del Codice". Ha, inoltre, evidenziato come l´sms dell´11 novembre 2010 possa essere stato inviato a causa di un "errore di digitazione", tenuto conto del fatto che l´Assessore ... "si avvale per l´attività politica di collaboratori e non provvede all´inserimento/stralcio dei cellulari nella banca dati". Rileva, altresì, l´insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi degli illeciti contestati, attesa la violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 689/1981, nonché la manifesta sproporzione ed eccessività dell´importo della sanzione in violazione di quanto previsto dall´art.11 della citata legge n. 689/1981;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 4 giugno 2012 nel quale l´avv. Maura Carta, in nome e per conto dell´Assessore ... ..., ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del sig. ... ...  in ordine alle violazioni contestate. Constatata l´evidente discrasia tra gli elementi forniti dalla parte nel corso dell´istruttoria (l´Assessore ... ..., nello svolgere la sua funzione istituzionale, viene a contatto con numerose persone da cui riceve i relativi biglietti da visita e i relativi contatti. Il segnalante rientra nel caso specifico. Avevamo già provveduto a cancellare i Dati personali del Dott. ...") e quanto asserito dallo stesso negli scritti difensivi (il numero di cellulare del dr. ... sia stato diffuso dallo stesso via internet ovvero ricavato da un biglietto da visita probabilmente consegnato all´Assessore ... nell´espletamento dell´attività istituzionale) circa le modalità con le quali i dati del segnalante sarebbero stati acquisiti, si evidenzia come non risultino in ogni caso applicabili al caso di specie sia la disciplina di cui ai provvedimenti dell´Autorità datati 7 settembre 2005 e 11 febbraio 2010, sia la generale disciplina di esclusione del Consenso di cui all´art. 24 del Codice. Il segnalante, già in data 21 gennaio 2010, quindi ancor prima delle numerose segnalazioni afferenti all´invio degli sms di propaganda elettorale e di comunicazione politica del 23 e 26 marzo 2010 e dell´11 novembre 2010, si era formalmente e legittimamente opposto al Trattamento dei propri Dati personali ai sensi dell´art. 7 del Codice inviando un´apposita comunicazione al sig. ... recante il seguente testo "Il sottoscritto si oppone al Trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale". Sul punto, si osserva come, sia il citato provvedimento del Garante datato 7 settembre 2005 sia quello del 12 ottobre 2004, prevedono che, nonostante la propaganda elettorale abbia una specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, anche per tali specifiche finalità del Trattamento debba ritenersi parimenti necessaria l´acquisizione del Consenso preventivo e specifico. Con la comunicazione del 21 gennaio 2010 risultava evidente al sig. ... la volontà dell´interessato di non ricevere ulteriori comunicazioni di propaganda elettorale e di comunicazione politica tramite sms. Tale circostanza rende inapplicabili al caso di specie sia la disciplina dei provvedimenti dell´Autorità richiamati sia le ipotesi di esclusione del Consenso di cui all´art. 24 invocate. La volontà negativa manifestata in maniera espressa e specifica dal segnalante con la ricordata nota del 2010, indirizzata proprio a "Ufficio politico Assessore ... ... ... ...", non può essere quindi "superata" né qualora i Dati personali dello stesso siano stati reperiti sul web, né qualora siano stati acquisiti mediante un biglietto da visita consegnato all´Assessore ... nell´espletamento dell´attività istituzionale. L´Assessore ..., pertanto, avrebbe potuto trattare i dati del segnalante per finalità di propaganda elettorale e di comunicazione politica solo a seguito dell´acquisizione di un nuovo specifico Consenso ai sensi dell´art. 130 del Codice, avendo previamente fornito la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Quanto detto produce effetti sia in ordine alla violazione di cui all´art. 161 che a quella di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, non potendosi, quindi, applicare, al caso di specie, la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Le presenti argomentazioni determinano, altresì, l´inconferenza di quanto osservato relativamente agli artt. 1 e 4 della legge n. 689/1981 che, nel caso di specie, non sono stati violati in alcun modo. Risulta poi inconferente anche quanto osservato in ordine all´art. 11 della legge n. 689/1981, atteso che sia gli importi del min imo e massimo delle sanzioni contestate sia l´importo per la definizione in via breve della contestazione medesima sono previsti dalla legge, non potendo, quindi, gli accertatori quantificarli diversamente. Spetta all´autorità competente (nel caso di specie al Garante per la protezione dei dati personali) determinare, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689, la somma dovuta per le violazioni contestate, ingiungendone il pagamento;

RILEVATO, pertanto, che il sig. ... ... ha effettuato un Trattamento di Dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando ripetutamente sms di propaganda elettorale e di comunicazione politica, senza rendere la dovuta informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito Consenso ai sensi degli art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice viene determinato nella misura pari a euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 162, comma 2 bis, del Codice, viene determinato nella misura pari a euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a ... ... ... C.F.: ..., nato a ... il ... quale Assessore al ..., ... e ... pro-tempore della ... ..., con domicilio eletto c/o l´avv. Maura Carta con studio in ..., via Camperio n. 9 di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo ... ... ... di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il Titolare del Trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTESoro

IL RELATORECalifano

IL SEGRETARIO GENERALEBusia


Link: https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/

Testo del 2023-03-13 Fonte: GPDP




Commenta



i commenti sono anonimi e inviati via mail e cancellati dopo aver migliorato la voce alla quale si riferiscono: non sono archiviati; comunque non lasciare dati particolari. Si applica la privacy policy.


Ricevi gli aggiornamenti su Ordinanza di ingiunzione 21 febbraio 2013 [2462289] e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)






Nota: il dizionario è aggiornato frequentemente con correzioni e giurisprudenza