Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9341 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Dizionario 06.02.2023    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Producer: cosa significa - dizionario

La figura di chi affianca l'artista con competenze tecniche e di marketing e d'impresa, trasformando una idea artistica in un prodotto


Valentino Spataro

 

T

Tradizionalmente il producer è chi produce un disco.

La definizione di legge: "La persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni".

Gli artt. 72 a 75 della LDA riguardano i diritti del produttore.

Il termine direttore (manager) e produttore (producer) sono sovrapposti. E qui mi fermo perchè per la prima volta non riesco a trovare un definizione chiara e condivisa.

I compiti sono tecnici e di promozione, ma anche di indirizzo dell'opera al mercato.

Si tratta di far diventare una idea un qualcosa da portare sul mercato: un prodotto.

  • Chi ci mette i soldi ? Il produttore esecutivo.
  • Il produttore artistico dovrebbe essere a capo dei tecnici.
  • Il manager gestisce l'artista con il produttore artistico ed esecutivo.

Nel web il termine produttore (semplice o artistico) andrebbe pensato come coach, assistenze, consulente, formatore. Un tecnico altamente specializzato con competenze sul mercato.

Il termine produttore esecutivo è chi investe nel prodotto pagando le spese e distribuendo il prodotto.

La remunerazione dipende dai proventi e dagli importi anticipati. Nel web, attualmente, si usa in mille modi che non aiutano a capire. Resta evidente che il produttore esecutivo diventa un coautore e acquista anch'esso i diritti d'autore sull'opera "grezza" ideata e abbozzata dell'artista puro.

Il produttore (che si può presentare anche NON esecutivo) è un consulente che aiuta a creare un prodotto artistico. Viene pagato e ne diventa coautore per via delle competenze sul mercato. Questo andrebbe verificato prima di iniziare una collaborazione.

Per la LDA il produttore (che acquista diritti sull'opera) è anche quello semplice.

Il punto certo è che il produttore aiuta l'artista a far diventare prodotto quella che in origine è solo una idea artistica.

art. 78 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Art. 78 ter. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

    a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
    b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
    c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
    d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

Invito tutti a segnalarmi fonti pro e contro.

06.02.2023 Valentino Spataro
Valentino Spataro


Infrastruttura come codice
Legittimo interesse
Dati neurali
Dati comuni
Gemello digitale
Generative AI
ERD
Zanshin Tech
OTA
Boosting



Segui le novità in materia di Dizionario su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.038